Cassazione Penale, Sentenza n. 35821/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che ha confermato la responsabilità del ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per operazioni dolose: a) distrazione di immobilizzazioni materiali e crediti per oltre 650.000 euro; b) sottrazione della documentazione contabile per recare pregiudizio ai creditori; c) concorso nel causare il fallimento omettendo il pagamento delle imposte. Il ricorso articolava tre censure: 1) illegittimo rigetto della proposta di concordato e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) errata qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto; 3) carenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, con rilievo delle omissioni del curatore e di circostanze attenuanti non considerate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo inammissibile: l'ordinanza di rigetto della proposta di concordato ex art. 599-bis c. 3-bis c.p.p. non è impugnabile in cassazione; la censura sulle attenuanti generiche è indeducibile per genericità e, in ogni caso, il giudice del merito ha motivato coerentemente l'esclusione in ragione della particolare gravità della condotta e dell'assenza di attivo. Secondo motivo infondato: la Corte ha ritenuto adeguatamente provata, con plurimi indici (ruolo di prestanome del coimputato Vincenti, ruolo dominante di Di Filippo nella gestione, trasmissione della dichiarazione dei redditi 2015 a lui riconducibile, dichiarazioni della moglie, persistenza di un pegno del 2010, assenza di verbale di consegna della contabilità), la qualità di amministratore di fatto; tale valutazione di fatto è insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione logica e congrua. Terzo motivo indeducibile per genericità: la censura non ha specificato in fatto e diritto le ragioni che avrebbero dimostrato l'assenza del dolo/elemento soggettivo, e le omissioni del curatore non elidono le condotte accertate. Sentenza impugnata confermata nel merito; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
L'ordinanza di rigetto della proposta concordataria resa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-bis, c.p.p. (quando la richiesta concorde di accoglimento dei motivi di appello è respinta) non è impugnabile in Cassazione; decisione conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite (Informazione provvisoria n. 11/2025, Bira).
art. 62-bis c.p.
Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il riconoscimento è esercizio di discrezionalità del giudice del merito e non sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e congrua.
art. 133 c.p.
L'art. 133 elenca gli elementi che il giudice può considerare per la determinazione della pena/attenuanti. La Corte ha sottolineato che il giudice del merito può selezionare, tra gli elementi indicati, quelli ritenuti prevalenti senza necessità di invalidare gli altri elementi posti a fondamento della richiesta.
art. 606 c.p.p.
La nuova formulazione limita la cognizione della Cassazione alla verifica della conformità della motivazione agli atti; non consente una riedizione libera dei fatti o una diversa valutazione probatoria ove la motivazione sia logica e coerente.
Sezioni Unite - Informazione provvisoria n. 11 del 2025 (Bira)
Decisione interpretativa che ha chiarito l'improcedibilità dell'impugnazione in Cassazione dell'ordinanza di rigetto della proposta concordataria ex art. 599-bis c.p.p.; richiamata come principio dirimente sulla inammissibilità del primo motivo.
Massime di principio
- La decisione di rigetto di una proposta concordataria pronunciata con le forme dell'art. 599-bis c.p.p. è, salvo eccezioni estremamente specifiche, non soggetta a sindacato in Cassazione: le impugnazioni dirette contro tale provvedimento sono tipicamente inammissibili.
- Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è esercizio discrezionale del giudice di merito; la Cassazione controlla solo la presenza di motivazione logica e congrua e non può sostituirsi al giudice del merito nella scelta degli elementi da ritenere prevalenti.
- La qualifica di amministratore di fatto si prova mediante un insieme di indici indicativi dell'effettivo esercizio di funzioni gestorie (es. ruolo dominante nella gestione precedente, firma o trasmissione di dichiarazioni fiscali riferibili al soggetto, testimonianze, mancata effettiva attività del 'prestanome', assenza di consegna contabilità). Se la motivazione che collega tali indici alla qualifica è analitica e coerente, la valutazione è insindacabile in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione delle prove di merito né assumere una diversa ricostruzione dei fatti quando il giudice di merito ha dato motivazione logica e aderente agli atti; le censure che richiedono una rilettura complessiva degli elementi probatori sono inammissibili.
- Le censure generiche o prive di specificazione in fatto e diritto (soprattutto riguardo all'elemento soggettivo dei reati) sono indeducibili: il ricorrente deve indicare con precisione i punti critici e le ragioni giuridiche e fattuali che ne giustificano la rilevanza in Cassazione.
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