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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35821/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che ha confermato la responsabilità del ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per operazioni dolose: a) distrazione di immobilizzazioni materiali e crediti per oltre 650.000 euro; b) sottrazione della documentazione contabile per recare pregiudizio ai creditori; c) concorso nel causare il fallimento omettendo il pagamento delle imposte. Il ricorso articolava tre censure: 1) illegittimo rigetto della proposta di concordato e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) errata qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto; 3) carenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, con rilievo delle omissioni del curatore e di circostanze attenuanti non considerate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo inammissibile: l'ordinanza di rigetto della proposta di concordato ex art. 599-bis c. 3-bis c.p.p. non è impugnabile in cassazione; la censura sulle attenuanti generiche è indeducibile per genericità e, in ogni caso, il giudice del merito ha motivato coerentemente l'esclusione in ragione della particolare gravità della condotta e dell'assenza di attivo. Secondo motivo infondato: la Corte ha ritenuto adeguatamente provata, con plurimi indici (ruolo di prestanome del coimputato Vincenti, ruolo dominante di Di Filippo nella gestione, trasmissione della dichiarazione dei redditi 2015 a lui riconducibile, dichiarazioni della moglie, persistenza di un pegno del 2010, assenza di verbale di consegna della contabilità), la qualità di amministratore di fatto; tale valutazione di fatto è insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione logica e congrua. Terzo motivo indeducibile per genericità: la censura non ha specificato in fatto e diritto le ragioni che avrebbero dimostrato l'assenza del dolo/elemento soggettivo, e le omissioni del curatore non elidono le condotte accertate. Sentenza impugnata confermata nel merito; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'ordinanza di rigetto della proposta concordataria resa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-bis, c.p.p. (quando la richiesta concorde di accoglimento dei motivi di appello è respinta) non è impugnabile in Cassazione; decisione conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite (Informazione provvisoria n. 11/2025, Bira).

  • art. 62-bis c.p.

    Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il riconoscimento è esercizio di discrezionalità del giudice del merito e non sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e congrua.

  • art. 133 c.p.

    L'art. 133 elenca gli elementi che il giudice può considerare per la determinazione della pena/attenuanti. La Corte ha sottolineato che il giudice del merito può selezionare, tra gli elementi indicati, quelli ritenuti prevalenti senza necessità di invalidare gli altri elementi posti a fondamento della richiesta.

  • art. 606 c.p.p.

    La nuova formulazione limita la cognizione della Cassazione alla verifica della conformità della motivazione agli atti; non consente una riedizione libera dei fatti o una diversa valutazione probatoria ove la motivazione sia logica e coerente.

  • Sezioni Unite - Informazione provvisoria n. 11 del 2025 (Bira)

    Decisione interpretativa che ha chiarito l'improcedibilità dell'impugnazione in Cassazione dell'ordinanza di rigetto della proposta concordataria ex art. 599-bis c.p.p.; richiamata come principio dirimente sulla inammissibilità del primo motivo.

Massime di principio

  • La decisione di rigetto di una proposta concordataria pronunciata con le forme dell'art. 599-bis c.p.p. è, salvo eccezioni estremamente specifiche, non soggetta a sindacato in Cassazione: le impugnazioni dirette contro tale provvedimento sono tipicamente inammissibili.
  • Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è esercizio discrezionale del giudice di merito; la Cassazione controlla solo la presenza di motivazione logica e congrua e non può sostituirsi al giudice del merito nella scelta degli elementi da ritenere prevalenti.
  • La qualifica di amministratore di fatto si prova mediante un insieme di indici indicativi dell'effettivo esercizio di funzioni gestorie (es. ruolo dominante nella gestione precedente, firma o trasmissione di dichiarazioni fiscali riferibili al soggetto, testimonianze, mancata effettiva attività del 'prestanome', assenza di consegna contabilità). Se la motivazione che collega tali indici alla qualifica è analitica e coerente, la valutazione è insindacabile in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione delle prove di merito né assumere una diversa ricostruzione dei fatti quando il giudice di merito ha dato motivazione logica e aderente agli atti; le censure che richiedono una rilettura complessiva degli elementi probatori sono inammissibili.
  • Le censure generiche o prive di specificazione in fatto e diritto (soprattutto riguardo all'elemento soggettivo dei reati) sono indeducibili: il ricorrente deve indicare con precisione i punti critici e le ragioni giuridiche e fattuali che ne giustificano la rilevanza in Cassazione.

Testo integrale

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