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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35822/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha confermato le condanne per utilizzo di targhe contraffatte e indebito uso di carta bancomat. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 477 e 482 c.p., sostenendo la "grossolanità" del falso e l'assenza di tipicità della condotta poiché la targa originale non sarebbe stata alterata ma solo nascosta e sovrapposta da un adesivo non idoneo a costituire un certificato; (2) omissione di assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per non aver visionato direttamente la targa contraffatta; (3) contraddittorietà della valutazione della capacità ingannatoria del falso, in quanto la Corte avrebbe dato giudizi incompatibili tra la non immediata riconoscibilità e l'osservazione dei militari.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'art. 100 CDS commi 12 e 14 sono distinti: il primo riguarda la sanzione amministrativa per circolazione con targa non propria, il secondo richiama le norme penali sulla contraffazione della targa come certificazione amministrativa. Ha ritenuto che la sovrapposizione integrale di una targa adesiva costituisca riproduzione di un nuovo certificato (contraffazione ai sensi degli artt. 482 e 477 c.p.). Quanto alla presunta "grossolanità" del falso e alla possibile inidoneità ai sensi dell'art. 49 c.p., la Corte ha richiamato il principio per cui l'esclusione della punibilità richiede che la falsità sia riconoscibile ictu oculi da chiunque; nel caso concreto la falsificazione non risultava immediatamente evidente (è stata scoperta solo con il controllo materiale del veicolo e le immagini non mostravano una difformità evidente), sicché non ricorre l'inidoneità. Le censure relative a non aver visto direttamente la targa sono state ritenute irrilevanti perché il controllo operativo della polizia giudiziaria ha comprovato l'alterazione; inoltre non v'è contraddizione tra il sospetto che ha giustificato il controllo e la valutazione della capacità ingannatoria del falso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 477 cod. pen.

    Norma richiamata dall'art. 482; sanziona la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative. La Corte l'ha interpretata come applicabile alla targa intesa quale certificato amministrativo, integrando la fattispecie di falso quando viene riprodotta integralmente una targa falsa.

  • art. 482 cod. pen.

    Sanziona chi, con contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la validità di certificati amministrativi. La Corte ha ritenuto che la sovrapposizione integrale di una targa adesiva costituisca una "riproduzione" di un nuovo certificato e quindi contraffazione ai sensi di questa norma.

  • art. 49 cod. pen.

    Regola l'inidoneità dell'azione a ledere il bene giuridico; la giurisprudenza richiede che la falsificazione sia talmente evidente da escludere qualsiasi possibilità di inganno (riconoscibilità ictu oculi). La Corte ha ritenuto che nel caso non ricorresse questa evidenza, pertanto non è applicabile l'esclusione della punibilità.

  • art. 100 Codice della strada (commi 12 e 14)

    La Corte ha distinto le due ipotesi: il comma 12 sanziona amministrativamente la circolazione con targa non propria o contraffatta quando non sia contestata la contraffazione; il comma 14, richiamando il codice penale, attiene invece alla contraffazione della targa come certificazione amministrativa. Questa distinzione è stata utilizzata per inquadrare la condotta nella fattispecie penale.

Massime di principio

  • La targa automobilistica è qualificabile come certificato amministrativo: la sua integralmente falsa riproduzione (es. sovrapposizione di una targa adesiva) può integrare il reato di contraffazione documentale ex artt. 482 e 477 c.p.
  • Per escludere la punibilità per inidoneità ai sensi dell'art. 49 c.p. la falsità deve essere evidente "ictu oculi" a chiunque; sospetti o osservazioni specifiche di operatori addestrati non sono sufficienti a dimostrare la "grossolanità" del falso.
  • La valutazione sulla qualità ingannatoria del falso può fondarsi su elementi probatori indiretti (immagini, riscontri operativi della polizia giudiziaria, verifica materiale del veicolo) e non richiede necessariamente la visione diretta del documento da parte del giudice se il quadro probatorio è congruo.
  • La circostanza che una targa sia stata utilizzata su più veicoli non esclude la rilevanza probatoria delle immagini relative ad altro veicolo quando vi sia identità della targa e collegamento probatorio tra gli elementi.
  • Il sospetto che giustifica un controllo non annulla la capacità ingannatoria del documento: l'esistenza di un controllo motivato può coesistere con la valutazione della falsità come idonea a ingannare la pubblica fede.

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