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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35814/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/06/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare e aveva confermato il rigetto dell'istanza di dissequestro delle somme sequestrate alle società per presunti profitti derivanti da indebita compensazione, frode fiscale e falso. Il ricorrente deduceva: (i) erronea esclusione dell'interesse ad agire in proprio non avendo il Tribunale valutato la documentazione che attestava la titolarità dell'automezzo IVECO e delle quote societarie; (ii) motivazione apparente e stereotipata sul "periculum in mora" e mancata valutazione degli elementi difensivi; (iii) disparità di trattamento per mancata estensione degli effetti della sentenza n. 50503/2023; (iv) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per omesso esame di specifiche deduzioni e documenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Teta in proprio fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata nei suoi confronti, rinviando per nuovo giudizio al tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nella qualità di legale rappresentante delle due società, condannandole alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle Ammende. Motivazione: il ricorso in proprio di Teta era legittimo perché l'appello cautelare comprendeva anche la richiesta di dissequestro di beni personali (automezzo IVECO e quote societarie). Gli altri motivi di impugnazione sono stati ritenuti inammissibili o infondati: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la nullità per difetto di motivazione del provvedimento genetico deve essere dedotta tempestivamente nel procedimento di riesame; l'ordinanza impugnata forniva motivazione sufficiente sul pericolo di dispersione (somme di denaro e condotte elusive), e le censure generiche sul mancato esame delle deduzioni difensive erano dichiarate generiche e, quindi, inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

    norma citata come riferimento procedurale per l'enunciazione dei motivi; utilizzata per delimitare la ricostruzione dei motivi in cassazione

  • art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

    "motivazione per relationem"

    consente all'ordinanza che decide sull'istanza di restituzione dei beni di motivare anche con riferimento ad atti del procedimento noti alle parti; il giudice del gravame ha cognizione piena e può integrare eventuali insufficienze

  • art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen.

    prevede l'obbligo di motivazione, a pena di nullità, per il provvedimento applicativo della misura cautelare; tuttavia tale obbligo non opera allo stesso modo per l'ordinanza che decide sull'istanza di restituzione

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    norma invocata per il rinvio al tribunale competente dopo annullamento dell'ordinanza impugnata

  • Cost., artt. 3, 24 e 111

    richiamati dalla difesa in tema di parità di trattamento, diritto di difesa e ragionevole durata del processo; la Corte ha valutato tali profili ma li ha ritenuti non determinanti rispetto ai vizi dedotti

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 5876/2004 e n. 25932/2008

    richiamate per il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è ammesso solo per violazione di legge e per i vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 50320/2023 (Alborghetti)

    richiamata dalla giurisprudenza di merito sul tema della deducibilità della carenza motivazionale del provvedimento genetico, ma la Corte ha precisato i limiti applicativi rispetto al caso concreto

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 7829/2021 (Maracci)

    richiamata per il principio che l'ordinanza di restituzione può motivare per relationem ed il giudice d'appello ha piena cognizione per rimediare a eventuali insufficienze

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 40182/2022 (non mass.)

    afferma che la nullità per mancanza di motivazione del decreto di sequestro deve essere dedotta a pena di decadenza con la richiesta di riesame e non può essere eccepita con istanza di revoca

  • Giurisprudenza: sentenza n. 50503/2023

    decisione citata dalla difesa che aveva annullato sequestri analoghi per difetto di motivazione sul periculum; la Corte ha spiegato perché quel pronunziamento non era estendibile al caso concreto per differenze procedimentali

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 19046/2012 e n. 34623/2002

    richiamate in tema di unità del procedimento e limiti all'estensione degli effetti favorevoli di pronunce ad altri coindagati; utili a chiarire quando l'annullamento può produrre effetti erga omnes

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare in proprio un provvedimento di sequestro è riconosciuto se il ricorrente allega un interesse concreto e attuale correlato a beni a lui riconducibili (es. automezzo o quote personali), anche se il provvedimento colpisce somme riferibili a società
  • La nullità per difetto di motivazione del provvedimento genetico (ad es. sul "periculum in mora") deve essere tempestivamente dedotta nel procedimento di riesame; non sempre può essere sollevata per la prima volta in istanze di revoca o in appello cautelare
  • L'ordinanza che decide sull'istanza di restituzione può motivare "per relationem" e il giudice d'appello ha cognizione piena: pertanto il giudice del riesame non è sempre tenuto a riprodurre analiticamente ogni argomento se la motivazione complessiva è coerente e comprensibile
  • Censure generiche circa l'omesso esame delle deduzioni difensive sono frequentemente dichiarate inammissibili: è necessario indicare con precisione le deduzioni non valutate e spiegare l'impatto che avrebbero avuto sulla decisione
  • Il rischio di dispersione è un motivo concreto per rigettare richieste di dissequestro quando sono in gioco somme di denaro (facilmente sottraibili) e vi siano elementi di condotta elusiva o di spregiudicatezza nella gestione delle risorse
  • L'estensione degli effetti favorevoli di una pronuncia a favore di un coindagato agli altri soggetti del procedimento dipende dall'unitarietà del processo e dall'assenza di motivi personali distintivi; non è automatica
  • In sede di cassazione contro ordinanze cautelari reali la valutazione è limitata a violazioni di legge o a vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico del giudice

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