Cassazione Penale, Sentenza n. 35814/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/06/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare e aveva confermato il rigetto dell'istanza di dissequestro delle somme sequestrate alle società per presunti profitti derivanti da indebita compensazione, frode fiscale e falso. Il ricorrente deduceva: (i) erronea esclusione dell'interesse ad agire in proprio non avendo il Tribunale valutato la documentazione che attestava la titolarità dell'automezzo IVECO e delle quote societarie; (ii) motivazione apparente e stereotipata sul "periculum in mora" e mancata valutazione degli elementi difensivi; (iii) disparità di trattamento per mancata estensione degli effetti della sentenza n. 50503/2023; (iv) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per omesso esame di specifiche deduzioni e documenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Teta in proprio fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata nei suoi confronti, rinviando per nuovo giudizio al tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nella qualità di legale rappresentante delle due società, condannandole alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle Ammende. Motivazione: il ricorso in proprio di Teta era legittimo perché l'appello cautelare comprendeva anche la richiesta di dissequestro di beni personali (automezzo IVECO e quote societarie). Gli altri motivi di impugnazione sono stati ritenuti inammissibili o infondati: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la nullità per difetto di motivazione del provvedimento genetico deve essere dedotta tempestivamente nel procedimento di riesame; l'ordinanza impugnata forniva motivazione sufficiente sul pericolo di dispersione (somme di denaro e condotte elusive), e le censure generiche sul mancato esame delle deduzioni difensive erano dichiarate generiche e, quindi, inammissibili.
Norme richiamate
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
norma citata come riferimento procedurale per l'enunciazione dei motivi; utilizzata per delimitare la ricostruzione dei motivi in cassazione
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
"motivazione per relationem"
consente all'ordinanza che decide sull'istanza di restituzione dei beni di motivare anche con riferimento ad atti del procedimento noti alle parti; il giudice del gravame ha cognizione piena e può integrare eventuali insufficienze
art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen.
prevede l'obbligo di motivazione, a pena di nullità, per il provvedimento applicativo della misura cautelare; tuttavia tale obbligo non opera allo stesso modo per l'ordinanza che decide sull'istanza di restituzione
norma invocata per il rinvio al tribunale competente dopo annullamento dell'ordinanza impugnata
Cost., artt. 3, 24 e 111
richiamati dalla difesa in tema di parità di trattamento, diritto di difesa e ragionevole durata del processo; la Corte ha valutato tali profili ma li ha ritenuti non determinanti rispetto ai vizi dedotti
Giurisprudenza: Sez. U., n. 5876/2004 e n. 25932/2008
richiamate per il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è ammesso solo per violazione di legge e per i vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 50320/2023 (Alborghetti)
richiamata dalla giurisprudenza di merito sul tema della deducibilità della carenza motivazionale del provvedimento genetico, ma la Corte ha precisato i limiti applicativi rispetto al caso concreto
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 7829/2021 (Maracci)
richiamata per il principio che l'ordinanza di restituzione può motivare per relationem ed il giudice d'appello ha piena cognizione per rimediare a eventuali insufficienze
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 40182/2022 (non mass.)
afferma che la nullità per mancanza di motivazione del decreto di sequestro deve essere dedotta a pena di decadenza con la richiesta di riesame e non può essere eccepita con istanza di revoca
Giurisprudenza: sentenza n. 50503/2023
decisione citata dalla difesa che aveva annullato sequestri analoghi per difetto di motivazione sul periculum; la Corte ha spiegato perché quel pronunziamento non era estendibile al caso concreto per differenze procedimentali
Giurisprudenza: Sez. U. n. 19046/2012 e n. 34623/2002
richiamate in tema di unità del procedimento e limiti all'estensione degli effetti favorevoli di pronunce ad altri coindagati; utili a chiarire quando l'annullamento può produrre effetti erga omnes
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare in proprio un provvedimento di sequestro è riconosciuto se il ricorrente allega un interesse concreto e attuale correlato a beni a lui riconducibili (es. automezzo o quote personali), anche se il provvedimento colpisce somme riferibili a società
- La nullità per difetto di motivazione del provvedimento genetico (ad es. sul "periculum in mora") deve essere tempestivamente dedotta nel procedimento di riesame; non sempre può essere sollevata per la prima volta in istanze di revoca o in appello cautelare
- L'ordinanza che decide sull'istanza di restituzione può motivare "per relationem" e il giudice d'appello ha cognizione piena: pertanto il giudice del riesame non è sempre tenuto a riprodurre analiticamente ogni argomento se la motivazione complessiva è coerente e comprensibile
- Censure generiche circa l'omesso esame delle deduzioni difensive sono frequentemente dichiarate inammissibili: è necessario indicare con precisione le deduzioni non valutate e spiegare l'impatto che avrebbero avuto sulla decisione
- Il rischio di dispersione è un motivo concreto per rigettare richieste di dissequestro quando sono in gioco somme di denaro (facilmente sottraibili) e vi siano elementi di condotta elusiva o di spregiudicatezza nella gestione delle risorse
- L'estensione degli effetti favorevoli di una pronuncia a favore di un coindagato agli altri soggetti del procedimento dipende dall'unitarietà del processo e dall'assenza di motivi personali distintivi; non è automatica
- In sede di cassazione contro ordinanze cautelari reali la valutazione è limitata a violazioni di legge o a vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico del giudice
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