Cassazione Penale, Sentenza n. 35818/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I tre imputati hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta distrattiva (capo 2) e di bancarotta documentale (capo 3, poi riqualificata). Corbosiero ha censurato la qualificazione di amministratore di fatto, sostenendo di aver svolto solo consulenze e attività non episodiche e di non aver avuto deleghe; ha contestato la valorizzazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni del notaio. Franchi ha impugnato l'attribuzione della qualità di "concorrente extraneus" nella bancarotta distrattiva, lamentando la mancanza di prova del dolo concorsuale, l'omessa valutazione della tenuità del danno, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e l'omessa motivazione sulla pena sostitutiva. Quartararo ha chiesto l'esclusione della circostanza aggravante dei "più fatti di bancarotta" (art. 219 comma 2 L.F.), sostenendo che le distrazioni contestate erano omogenee (pagamenti in denaro, temporalmente ravvicinati) e quindi non configuravano pluralità di reati in continuazione.
La decisione
Per Corbosiero: ricorso rigettato; confermata la qualificazione di amministratore di fatto e la condanna, con condanna al pagamento delle spese processuali. Per Franchi: ricorso accolto in parte; annullata la sentenza impugnata nei suoi confronti e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano (la Corte ha ritenuto mancasse motivazione sufficiente sulla responsabilità dell'extraneus e sul contributo materiale/consulenziale al progetto distrattivo). Per Quartararo: ricorso accolto limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2 L.F.; la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva applicato la continuazione fallimentare (art. 219 comma 2), escludendola e eliminando la pena aggiuntiva di tre mesi di reclusione; per il resto la condanna è rimasta confermata.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, legge fallimentare (L.F.)
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'aggravante dei "più fatti di bancarotta" quando le condotte distrattive sono omogenee (stesso bene giuridico, somme di denaro) e temporalmente ravvicinate: in tal caso il reato conserva natura unitaria e non sussiste pluralità in continuazione.
art. 216, comma 1, n.1, legge fallimentare (L.F.)
Il giudice richiama il principio che la bancarotta fraudolenta patrimoniale può essere realizzata con più atti ma resta un reato unitario se le condotte sono omogenee e contigue; inoltre la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione della destinazione dei cespiti a carico dell'imputato.
art. 223, legge fallimentare (L.F.)
Riferimento normativo al regime di responsabilità per chi concorre nei reati di bancarotta; la Corte applica il principio che la qualifica di destinatari delle norme va valutata sulla base delle funzioni concrete esercitate, non sulle sole qualifiche formali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dei motivi di ricorso per cassazione (vincoli di specificità e limiti procedurali), posto che i ricorsi sono stati presentati nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Per riconoscere un "amministratore di fatto" non sono decisive le deleghe formali: conta l'effettivo esercizio di funzioni gestorie, anche se circoscritte o settoriali, purché non episodiche.
- La responsabilità dell'"extraneus" (concorrente esterno) per bancarotta richiede prova della consapevolezza e di un contributo concreto (consigli, assistenza negoziale, rassicurazioni) finalizzato a sottrarre beni alla garanzia dei creditori; la mera carica formale o il ricevere pagamenti non bastano senza prova del dolo concorsuale.
- Quando i beni della procedura non sono rinvenuti, può ricadere sull'imputato l'onere di dimostrare la destinazione dei cespiti; in mancanza, può desumersi distrazione a danno dei creditori.
- L'aggravante per i "più fatti di bancarotta" (continuazione fallimentare) non è configurabile se le condotte distrattive sono ontologicamente e materialmente omogenee e temporalmente ravvicinate: in tali casi il reato conserva carattere unitario e non si produce pluralità in continuazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito è insindacabile salvo carenza o illogicità della motivazione; censure sulla qualificazione soggettiva richiedono dimostrare insufficienza o illogicità delle prove indicate dai giudici di merito.
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