Cassazione Penale, Sentenza n. 35820/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, in appello, della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale a loro ascritta (in qualità rispettivamente di amministratore legale e di fatto della "Two Investement s.r.l."). Hanno articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione per presunta ignoranza da parte della Corte d'appello delle deduzioni di parte e dell'allegata documentazione (contestando la valutazione delle dichiarazioni del curatore, del bilancio 2010 redatto dall'amministratore giudiziario e della consulenza tecnica contabile difensiva) e contestando anche l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 l. fall.; (2) censura circa la partecipazione e il ruolo di fatto di Maurizio Sivo, che sarebbe stato solo occasionale e non "intraneus" nella gestione; (3) richiesta di ricadere la fattispecie in termini dell'art. 217 l. fall. (qualificazione giuridica diversa). Inoltre i ricorrenti hanno dedotto difficoltà documentali non imputabili a loro (restrizioni alla disponibilità della Acampora) come causa dell'apparente mancato reperimento di giustificativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato, confrontandosi con i motivi di gravame (o richiamando legittimamente per relationem la motivazione di primo grado), e che le censure difensive fossero in gran parte generiche e prive di specificità circa i documenti mancanti o gli elementi decisivi non considerati. Quanto all'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. la Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per carenza d'interesse (l'aggravante era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti e non aveva inciso sulla pena). Sulla posizione di Sivo la Corte ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo la quale risultava l'ingerenza continuativa e significativa, idonea a configurare ruolo di amministratore di fatto. Il terzo motivo è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'aggravante per la commissione di più fatti di bancarotta non è configurabile quando le condotte distrattive, pur plurime, sono omogenee e temporalmente contigue; il reato conserva carattere unitario. Nel caso l'eventuale esclusione dell'aggravante non era di interesse perché essa era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti
La questione di qualificazione ai sensi dell'art. 217 è stata sollevata ma assorbita; la Cassazione non ha ritenuto necessario mutare la qualificazione ritenuta dai giudici di merito
Ribadito il principio dell'obbligo di verità a carico del fallito e la conseguente rilevanza, ai fini della bancarotta patrimoniale, dell'inversione apparente dell'onere della prova quando non siano rinvenuti beni o ricavi societari
Massime di principio
- In casi di bancarotta fraudolenta patrimoniale il fallito ha un obbligo di verità e la carenza di documenti espone a una presunzione sfavorevole: l'onere di specificare e provare quali documenti decisivi manchino è a carico della difesa e non può limitarsi a doglianze generiche
- Il giudice d'appello deve fornire una risposta dialettica e motivata alle censure di gravame; è legittimo il rinvio per relationem alla motivazione di primo grado solo se la motivazione richiamata è congrua, il contenuto è effettivamente conosciuto e il giudice dimostra di avere preso cognizione delle ragioni dell'appellante
- Per la configurazione di "amministratore di fatto" è sufficiente una attività gestionale significativa, continuativa e non meramente occasionale, anche se esercitata solo in alcuni settori aziendali; la valutazione è essenzialmente di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata
- L'aggravante prevista dall'art. 219 l. fall. non si applica per trasformare in più reati una serie di atti omogenei e temporalmente contigui: il reato è unitario se le condotte ledono lo stesso bene giuridico nello stesso arco fallimentare
- L'impugnazione avente per unico scopo l'esclusione formale di un'aggravante già ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti può essere inammissibile per carenza d'interesse; occorre dimostrare che la decisione impugnata abbia effettivamente prodotto un pregiudizio giuridico apprezzabile
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