Cassazione Civile, Ordinanza n. 02579/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni emessi per omesso versamento del tributo speciale per il deposito a discarica di rifiuti solidi. La società sosteneva che il materiale rinvenuto nella propria cava, costituito da terre e rocce da scavo, non dovesse essere qualificato come rifiuto ma come materiale gestito in deposito temporaneo o comunque come sottoprodotto/materia prima secondaria, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo. Con i primi due motivi denunciava violazione della disciplina sui rifiuti e sulle terre e rocce da scavo, lamentando che i giudici di merito avessero erroneamente escluso la natura di sottoprodotto e di materia prima secondaria, nonostante la pretesa non pericolosità del materiale. Con il terzo motivo contestava la legittimità dell'atto sanzionatorio per asserita mancanza di contraddittorio endoprocedimentale e violazione delle garanzie partecipative. Con il quarto motivo deduceva violazione di norme costituzionali in relazione alla disciplina regionale del tributo e alla competenza legislativa in materia ambientale.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del materiale come rifiuto speciale in assenza della prova, gravante sulla contribuente, dei requisiti necessari per applicare il regime derogatorio dei sottoprodotti o del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo. Ha inoltre escluso la necessità del contraddittorio preventivo per l'atto di contestazione di sanzioni amministrative tributarie nei casi non armonizzati e ha dichiarato inammissibile la censura costituzionale prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 183, lett. a), qq), 184-bis e 186 D.Lgs. 152/2006
artt. 183, lett. a), qq), 184 bis, 186
La disciplina sulle terre e rocce da scavo e sul deposito temporaneo ha natura eccezionale e derogatoria; chi invoca l'esclusione dal regime dei rifiuti deve provare positivamente tutti i presupposti richiesti.
art. 5 Direttiva 1991/156/CEE
art. 5 delle Direttive UD n. 1991/156 e n. 2008/98
Richiamata come fonte eurounitaria della disciplina speciale sulle terre e rocce da scavo, coerente con il regime di sottoprodotto solo al ricorrere dei requisiti previsti.
art. 6 Direttiva 2008/98/CE
art. 6 della Direttiva UE n. 2008/98
È richiamata per confermare che la qualificazione come sottoprodotto richiede il rispetto delle condizioni normative e non può essere presunta.
art. 183, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 152/2006
art. 183, comma 1 lett. bb)
Il deposito temporaneo richiede il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione e il rispetto di requisiti specifici; la prova di tali requisiti grava sul produttore.
La trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria non può essere affermata senza la dimostrazione dei presupposti normativi di recupero e riutilizzo.
art. 3, commi 25 e 34, L. 549/1995
Richiamata quale base normativa del tributo speciale per il deposito in discarica e delle sanzioni connesse.
art. 34 e art. 9, comma 4, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 5/1997
Richiamate in relazione alla disciplina regionale attuativa del tributo e delle sanzioni.
Per l'atto di contestazione delle sanzioni tributarie è previsto un contraddittorio posteriore all'atto di contestazione e preventivo rispetto all'eventuale irrogazione, non il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
Il contraddittorio preventivo non è dovuto per l'atto di contestazione di sanzioni amministrative tributarie nei casi disciplinati dall'art. 16 D.Lgs. 472/1997, salvo tributi armonizzati o ipotesi espressamente previste.
art. 117 Cost.
art. 117, comma 2, lett. s), e comma 6
La tutela dell'ambiente e la disciplina dei rifiuti appartengono alla competenza esclusiva statale; la questione di costituzionalità non può essere proposta direttamente come motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina delle terre e rocce da scavo che consente di sottrarle al regime dei rifiuti ha natura derogatoria ed eccezionale: il soggetto che la invoca deve provarne integralmente i presupposti, senza potersi limitare a dedurre la non pericolosità del materiale.
- In mancanza della prova che il materiale da escavo sia destinato sin dalla produzione al riutilizzo secondo un progetto o un piano conforme, esso resta qualificabile come rifiuto speciale, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria sui rifiuti e del tributo connesso.
- Il deposito temporaneo è legittimo solo se avviene nel luogo di produzione o in un'area funzionalmente e spazialmente contigua, con raggruppamento per categorie omogenee e nel rispetto dei requisiti tecnici e temporali previsti dalla legge; l'onere della prova grava sul produttore.
- Per gli atti di contestazione di sanzioni amministrative tributarie, il contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non è necessario quando opera la disciplina speciale dell'art. 16 D.Lgs. 472/1997, salvo i casi di tributi armonizzati o di espressa previsione normativa.
- La violazione di parametri costituzionali non può essere fatta valere direttamente come motivo di ricorso per cassazione, dovendo la censura passare attraverso la contestazione della norma di legge applicata e, se del caso, la relativa questione di legittimità costituzionale.
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