Cassazione Civile, Ordinanza n. 36581/2023 del 30/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
Il titolare di alcuni buoni postali fruttiferi acquistati nel 1984 aveva agito per ottenere l'accertamento della corretta misura degli interessi spettanti e la condanna di Poste Italiane al pagamento della differenza che assumeva ancora dovuta, sostenendo che dovesse applicarsi il tasso indicato a tergo dei titoli e non quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva riformata integralmente, ritenendo applicabile il tasso ministeriale e condannando il risparmiatore a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., per motivazione apparente e priva di congruità logico-giuridica: la Corte d'appello non avrebbe spiegato adeguatamente, secondo il ricorrente, se l'importo restitutorio fosse effettivamente quello corrispondente alla differenza tra quanto dovuto secondo la tesi ministeriale e quanto già pagato, né perché dovesse essere restituita proprio quella somma e non altra.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla motivazione: dalla sentenza impugnata emergeva con chiarezza che la controversia riguardava solo la differenza tra gli interessi calcolati secondo il D.M. 13 giugno 1986 e quelli indicati sui titoli, e che la Corte territoriale aveva correttamente considerato già corrisposti gli interessi nella misura ministeriale, rigettando la pretesa del ricorrente alla maggiore somma. In via di completezza, la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, per i buoni postali fruttiferi interessati dalla disciplina dell'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 come novellato, prevalgono le condizioni stabilite dal decreto ministeriale, che integrano il contenuto del titolo ex art. 1339 c.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese di legittimità sono state compensate integralmente e sono stati dati gli adempimenti conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito consentiva di ricostruire in modo chiaro il percorso logico-giuridico seguito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata sufficiente a rispettare il minimo costituzionale.
Il motivo è stato incanalato come vizio processuale per motivazione apparente, ma è stato respinto nel suo contenuto sostanziale.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito di memorie.
art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973
La disciplina, come novellata, ha natura cogente e consente la variazione anche in pejus dei tassi di interesse mediante decreto ministeriale, che prevale sulle clausole del titolo.
art. 1 del decreto-legge n. 460 del 1974
È richiamato quale fonte della novella dell'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973.
Le previsioni normative e ministeriali si inseriscono automaticamente nel contenuto negoziale dei buoni, sostituendo le clausole difformi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali connessi all'inammissibilità del ricorso e al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di buoni postali fruttiferi, quando la disciplina legislativa attribuisce efficacia cogente ai decreti ministeriali sui tassi di interesse, le previsioni del decreto prevalgono sulle indicazioni difformi riportate sul titolo, integrando ex lege il regolamento contrattuale.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata se, letta la sentenza nel suo complesso, è agevolmente ricostruibile l'oggetto della controversia, la questione decisa e la ratio della statuizione, anche se la motivazione non sia analitica su ogni passaggio contabile.
- Il vizio di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la motivazione manchi davvero o sia meramente apparente; non basta che il ricorrente contesti l'esattezza del calcolo economico se il decisum chiarisce che la somma è stata considerata indebitamente percepita perché non spettante in diritto.
- Quando una sentenza d'appello rigetta integralmente la domanda del titolare del titolo e accerta che quanto già pagato corrisponde esattamente a quanto dovuto secondo la disciplina applicabile, la conseguenza restitutoria dell'importo percepito in esecuzione della decisione riformata è coerente con l'esito del giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36555/2023 del 30/12/2023
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36556/2023 del 30/12/2023
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36561/2023 del 30/12/2023
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36562/2023 del 30/12/2023
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36563/2023 del 30/12/2023
- ordinanza_civile · 30 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36564/2023 del 30/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →