Cassazione Civile, Ordinanza n. 20321/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 2406/2023, sostenendo che la Corte fosse incorsa in errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. nel respingere il precedente ricorso contro la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche. La controversia originaria riguardava opposizioni a una cartella esattoriale per complessivi euro 178.531,91, relativi a "proventi dei beni demaniali lacuali – interessi", richiesti per la pretesa occupazione senza titolo, dal 2006 al 2015, di un'area demaniale in località Miralago. La ricorrente sosteneva che la precedente ordinanza avesse erroneamente attribuito alla sentenza del TSAP un motivato dissenso rispetto alla CTU, mentre in realtà il giudice di merito avrebbe travisato le risultanze peritali e avrebbe supposto l'esistenza di un procedimento amministrativo di ricognizione e accertamento della demanialità dell'area, procedimento che invece sarebbe inesistente. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a contestare la valutazione giuridica e logica compiuta nell'ordinanza revocanda, cioè un errore di giudizio e non di percezione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, condannando la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti costituiti e dando atto altresì della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti limiti dell'errore di fatto revocatorio disciplinato dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo e non in una valutazione giuridica o apprezzamento delle prove.
art. 2727 c.c.
Richiamato per qualificare come ragionamento presuntivo quello svolto dal giudice di merito nel desumere la demanialità dell'area da elementi indiziari.
art. 115 c.p.c.
Invocato nel giudizio originario per lamentare la disattesa o travisata valutazione delle risultanze della CTU.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 32 cod. nav.
Richiamato dalla sentenza di merito quale norma sul procedimento di ricognizione della demanialità.
art. 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima
Richiamato dalla sentenza di merito quale disciplina del procedimento di ricognizione della natura demaniale.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio nei confronti di una decisione della Corte di cassazione richiede una falsa percezione immediatamente verificabile dal confronto tra la decisione e gli atti interni al giudizio di legittimità, non essendo sufficiente la deduzione di un errore di valutazione o di interpretazione.
- Non è ammissibile utilizzare la revocazione per ottenere un riesame del merito delle censure già decise in cassazione, né per rimettere in discussione la valutazione compiuta dalla Corte sulla rilevanza o correttezza di un motivo di ricorso.
- Quando il giudice di merito non travisa la prova ma se ne discosta con motivato dissenso, l'eventuale doglianza attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie e non integra errore di fatto revocatorio.
- Il travisamento revocatorio non può riguardare l'errore valutativo del giudice di merito trasposto indirettamente sulla decisione di legittimità; occorre invece che l'errore investa direttamente e autonomamente la decisione della Corte di cassazione.
- La deduzione di un fatto controverso che sia stato oggetto di apprezzamento probatorio o di ragionamento presuntivo non consente di configurare un errore revocatorio, perché manca il requisito della mera svista percettiva.
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