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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34232/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2006 nei confronti di una società, ai fini IRES e IRAP, applicando la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994, con determinazione di un reddito pari a euro 503.949,24. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo, in sostanza, che dagli atti risultasse dimostrato che non si trattava di un mero involucro societario e valorizzando l'esistenza di un regolare contratto di locazione/affitto d'azienda con clausola di immodificabilità unilaterale del canone. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la motivazione della sentenza fosse meramente apparente e apodittica, priva di un effettivo percorso logico-giuridico e priva di specifica analisi delle ragioni per cui il canone di affitto avrebbe risposto alle condizioni di mercato. La Corte ha inoltre ricostruito, sulla base degli atti richiamati nel ricorso, che l'affittuaria era socia dell'affittante e che vi erano rapporti di collegamento societario e personale rilevanti ai fini della valutazione della pretesa autonomia del canone.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondata la doglianza sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito si era limitata ad affermazioni generiche e non contestualizzate, senza spiegare il ragionamento seguito né confrontarsi con gli elementi fattuali decisivi relativi ai rapporti tra le società e alla congruità del canone rispetto al mercato. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di società di comodo, dopo il mancato superamento del test di operatività, grava sul contribuente l'onere di dimostrare specifiche situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito presunti, prova che deve essere effettiva e specifica e non può essere sostituita da motivazioni apparenti o generiche.

Norme richiamate

  • art. 30 L. 724/1994

    La disciplina delle società di comodo si fonda su un test di operatività matematico-presuntivo; il superamento della presunzione richiede prova contraria del contribuente e, nel regime applicabile, la dimostrazione di oggettive situazioni impeditive del conseguimento dei ricavi e del reddito presunti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve esporre i motivi in fatto e diritto e il percorso logico seguito; una motivazione solo apparente o apodittica integra nullità della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è presidio costituzionale essenziale; l'assenza di una motivazione effettiva viola il precetto costituzionale.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario l'obbligo motivazionale è omologo a quello del processo civile e richiede indicazione concisa ma reale delle ragioni della decisione.

  • art. 37 bis, comma 8, D.P.R. 600/1973

    Richiamato in relazione alla disapplicazione delle disposizioni antielusive nelle ipotesi di oggettive situazioni straordinarie impeditive.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito in relazione all'effettiva attività economica della società, ma senza idoneo sviluppo argomentativo.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sulle società di comodo, il mancato superamento del test di operatività determina una presunzione legale relativa di non operatività che il contribuente può vincere solo con prova specifica di oggettive situazioni esterne e indipendenti dalla propria volontà, tali da rendere impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito presunti.
  • L'impossibilità rilevante ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo va intesa in senso economico e concreto, con riferimento alle effettive condizioni del mercato e non in termini meramente astratti o assoluti.
  • Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando si limita ad affermazioni generiche o stereotipate, non correlate ai fatti di causa e prive dell'esposizione del ragionamento decisorio e delle prove poste a fondamento del convincimento.
  • In presenza di rapporti tra parti correlate, la mera esistenza di un contratto formalmente regolare e di una clausola contrattuale di immodificabilità del canone non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di non operatività, se non viene spiegata e dimostrata la congruità economica dell'operazione rispetto al mercato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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