Cassazione Civile, Ordinanza n. 17145/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società proprietaria di un immobile nei confronti di due tecnici incaricati della direzione dei lavori, uno per i profili strutturali e uno per quelli architettonici, deducendo gravi vizi e difetti costruttivi dell'edificio. Il Tribunale aveva condannato solo il direttore dei lavori strutturali al risarcimento dei costi di ripristino, escludendo la responsabilità dell'altro tecnico; la Corte d'appello aveva poi rigettato l'appello della società, ritenendo che le consulenze tecniche avessero escluso sia difetti delle fondazioni sia violazioni della normativa antisismica, e che le contestazioni dell'appellante fossero state generiche sul punto della resistenza sismica. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e della normativa sismica richiamata, sostenendo che i giudici di merito avevano erroneamente escluso la rilevanza del mancato rispetto dei criteri costruttivi antisismici limitandosi a constatare l'assenza attuale di lesioni, mentre la giurisprudenza ricomprende nei gravi difetti anche la mancata realizzazione di un livello di sicurezza normativamente prescritto. In subordine deduceva falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore presuntivo a dati di fatto erroneamente ricostruiti e avesse omesso una reale verifica dei requisiti delle presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non individuassero specificamente quali norme della disciplina sismica fossero state violate, limitandosi a richiamare in modo generico un complesso di disposizioni; inoltre, ha osservato che le doglianze investivano in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle consulenze tecniche, non già un errore di sussunzione. Anche la censura sull'art. 2729 c.c. è stata giudicata inammissibile perché mirava soltanto a opporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza spiegare in che modo il ragionamento presuntivo del giudice di merito avesse violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La doglianza sulla motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. è stata ritenuta generica e comunque non ravvisabile, poiché la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo comprensibile e non meramente apparente. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata come fondamento della responsabilità del costruttore/professionista per gravi difetti dell'edificio; la Corte non ne esclude in astratto l'applicabilità ai vizi legati alla sicurezza sismica, ma rileva che nel caso concreto la censura tendeva a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, capo IV
È richiamato dalla ricorrente come fonte della disciplina antisismica; la Corte rileva che il ricorso ne invoca la violazione in modo del tutto generico e senza specificare quali disposizioni siano state disattese.
ordinanza della protezione civile 20 marzo 2003 n. 3274
Richiamata dalla ricorrente tra le norme antisismiche asseritamente violate, ma senza specifica indicazione delle disposizioni rilevanti.
art. 5 D.L. 28 maggio 2004 n. 136
Richiamato in modo generico quale parte della disciplina antisismica invocata in cassazione.
D.M. 1° settembre 2005
Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fonte tecnica antisismica asseritamente violata, senza una puntuale deduzione della norma applicabile.
La censura è dichiarata inammissibile perché il ricorso non spiega in modo specifico come il ragionamento presuntivo del giudice di merito abbia violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la doglianza si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti.
La Corte esclude il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata contiene un percorso argomentativo comprensibile e non meramente apparente.
La violazione di legge deve essere dedotta con specifica indicazione delle norme asseritamente violate e delle affermazioni della sentenza contrastanti con esse; non è sufficiente contestare la ricostruzione del fatto.
La nullità per motivazione apparente richiede ipotesi radicali di mancanza o incomprensibilità della motivazione, non ravvisate nel caso concreto.
Il controllo sulla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo; non consente di rivalutare il merito né di aggirare la preclusione della doppia conforme.
Impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle norme violate e delle ragioni del contrasto con la decisione impugnata.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca violazione di legge è indispensabile indicare specificamente la singola norma asseritamente violata e le precise affermazioni della sentenza impugnata poste in contrasto con essa; il richiamo generico a un intero corpo normativo non consente il controllo di legittimità ed è inammissibile.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: quando la censura mira, in realtà, a rimettere in discussione l'accertamento fattuale o la valutazione delle prove, essa esula dall'art. 360, n. 3, c.p.c.
- La falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. richiede la puntuale dimostrazione che il ragionamento presuntivo del giudice di merito abbia violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo nelle ipotesi estreme di mancanza, incomprensibilità o radicale perplessità della motivazione; non sussiste quando la sentenza contenga un percorso argomentativo intellegibile, ancorché non condiviso dalla parte soccombente.
- In caso di cause scindibili e responsabilità dedotta in via solidale, il ricorso notificato solo nei confronti di uno dei soccombenti non coinvolge automaticamente gli altri, la cui decisione può passare in giudicato se non impugnata.
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