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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15263/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da diversi avvisi di rettifica notificati dall'amministrazione doganale per recuperare dazi e imposte all'importazione, ritenendo che nel valore in dogana delle merci importate dovessero essere incluse royalties pagate nell'ambito di rapporti di licenza collegati al marchio. Le società contribuenti impugnarono gli atti e ottennero accoglimento in primo grado; la commissione tributaria regionale confermò il rigetto dell'appello dell'amministrazione, escludendo la daziabilità dei diritti di licenza. In cassazione l'amministrazione dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 70, 71 e 73 CDU e 136 Reg. esecuzione, sostenendo che la CTR aveva erroneamente: fatto riferimento a un contratto di licenza diverso da quello effettivamente rilevante; confuso i presupposti della daziabilità delle royalties con i criteri di loro determinazione; escluso senza base l'esistenza di un controllo penetrante della licenziante sulla licenziataria. Con il secondo motivo denunciò la violazione dell'art. 34 TULD e degli artt. 1, 67, 68, 69 e 70 del d.P.R. 633/1972, ma senza una specifica articolazione del vizio processuale dedotto. Le resistenti eccepirono anche l'inammissibilità del ricorso per ragioni formali, tra cui la pretesa omessa sottoscrizione digitale, e proposero difese sul giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso l'inammissibilità per la questione della sottoscrizione digitale, ritenendo sufficiente l'attestazione di conformità dell'Avvocatura dello Stato non attaccata con querela di falso. Ha però ritenuto inammissibile il primo motivo perché difettava di specificità, non essendo trascritti nel ricorso gli atti rilevanti (avviso di accertamento e difese di merito) dai quali desumere che il contratto considerato dalla CTR fosse diverso da quello effettivamente pertinente; inoltre la censura introduceva una ricostruzione fattuale nuova, fondata su elementi non localizzati nei gradi di merito. Di conseguenza è stato assorbito il secondo motivo, così come l'eccezione di giudicato sollevata dalle controricorrenti. La Corte ha quindi condannato l'amministrazione ricorrente alle spese in favore delle parti costituite, nulla disponendo per le intimate.

Norme richiamate

  • artt. 70, 71 e 73 CDU

    Richiamati come norme unionali sulla daziabilità/valorizzazione in dogana delle royalties e sul loro eventuale inserimento nel valore delle merci importate.

  • art. 136 Regolamento di esecuzione del CDU

    Richiamato quale norma di dettaglio in tema di condizioni per includere le royalties nel valore in dogana.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per incanalare la censura come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha rilevato il difetto di specificità del motivo per mancata trascrizione/localizzazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Cita il rito camerale in cui è stata trattata la causa.

  • artt. 6 e 9 della L. n. 53 del 1994

    Richiamati in relazione all'attestazione di conformità della notificazione/produzione in formato informatico.

  • art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005

    Richiamato a sostegno della validità dell'attestazione di conformità relativa agli atti informatici.

  • art. 34 del TULD

    Richiamato nel secondo motivo quale disposizione asseritamente violata in materia doganale.

  • artt. 1, 67, 68, 69 e 70 del d.P.R. 633/1972

    Richiamati nel secondo motivo come norme sulla base imponibile e sulla materia IVA all'importazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la sussunzione dei fatti accertati nella norma di diritto può essere scrutinata come violazione di legge, ma resta inammissibile se non rispetta il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso, con puntuale indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
  • Chi deduce che il giudice di merito abbia applicato un contratto diverso da quello realmente pertinente deve indicare con precisione il contenuto degli atti processuali e dei documenti su cui fonda la doglianza; non è sufficiente proporre in cassazione una nuova ricostruzione fattuale non emergente dai gradi di merito.
  • La contestazione di un eventuale errore del giudice di merito nella lettura di un documento o nell'individuazione del contratto rilevante non può tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito; occorre delimitare chiaramente se si prospetti errore materiale, travisamento della prova o errore revocatorio.
  • L'inammissibilità di un ricorso per mancanza di specificità di un motivo può comportare l'assorbimento degli ulteriori motivi e delle eccezioni dipendenti, senza necessità di esaminarli nel merito.
  • Le questioni formali sulla validità della sottoscrizione o della produzione informatica degli atti possono essere superate quando sia presente un'attestazione di conformità idonea e non sia stata contestata con querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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