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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22321/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato a una società titolare di un parco eolico classificato in categoria D, con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita catastale proposta dalla contribuente tramite procedura Docfa. La società aveva escluso dal calcolo del valore la torre di sostegno dell'aerogeneratore, ritenendola una componente impiantistica non rilevante ai fini catastali. La CTR aveva respinto l'appello della società, affermando la computabilità della torre nella stima. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo l'irrilevanza catastale delle torri eoliche in quanto impianti funzionali allo specifico processo produttivo; 2) violazione dell'art. 10, comma 1, L. 212/2000 per lesione del legittimo affidamento, poiché l'Ufficio avrebbe mutato criterio rispetto alla precedente classificazione unitaria del cespite; 3) violazione delle norme sulla stima catastale e dell'art. 1, comma 244, L. 190/2014 per eccessività/erroneità del valore accertato; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di irrilevanza catastale delle torri per difetto di autonomia funzionale e reddituale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui, ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sono esclusi dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dal fatto che siano infissi stabilmente al suolo. In tale nozione rientra anche la torre di sostegno dell'aerogeneratore, componente essenziale e funzionalmente integrata all'impianto eolico, perché strumentale alla produzione di energia elettrica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per il ricalcolo della rendita catastale escludendo il valore delle torri. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata esclusa l'eccezione di non autosufficienza del ricorso, ritenendo che l'atto contenesse gli elementi essenziali per comprendere vicenda fattuale e processuale e le censure proposte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i primi tre motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto con il quarto motivo.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma introduce un criterio di stima che esclude dalla rendita catastale la componente impiantistica funzionale al processo produttivo, anche se strutturalmente connessa o infissa al suolo, privilegiando il rapporto di strumentalità rispetto alla produzione.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    È stata invocata dalla ricorrente per sostenere la lesione del legittimo affidamento, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10

    Richiamato nel terzo motivo come norma sulla stima catastale degli immobili.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28

    Richiamato nel terzo motivo come norma sulla determinazione della rendita catastale.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamato nel terzo motivo come parametro per censurare il criterio di valorizzazione adottato dall'Ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda di irrilevanza catastale delle torri.

Massime di principio

  • In materia di rendita catastale degli immobili speciali e particolari censibili in categoria D o E, la stima diretta deve includere suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi solo se questi accrescono qualità e utilità del fabbricato, ma deve escludere i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • La nozione di impianto escluso dalla stima catastale non dipende dalla sua infissione stabile al suolo o dalla sua rilevanza dimensionale, ma dalla sua concreta funzionalità al processo produttivo.
  • Nel caso di un impianto eolico, la torre di sostegno costituisce componente essenziale e funzionalmente integrata al sistema di produzione dell'energia; pertanto il suo valore non concorre alla rendita catastale se ricorre la disciplina dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
  • Quando il giudizio tributario accoglie la tesi dell'esclusione di una componente impiantistica dalla rendita catastale, il giudice di rinvio deve procedere al ricalcolo della rendita in concreto, secondo la giurisdizione di impugnazione-merito propria del processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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