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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22416/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune per la restituzione di somme corrisposte a un dipendente in esecuzione di una precedente sentenza del TAR che gli aveva riconosciuto la qualifica dirigenziale, poi integralmente riformata dal Consiglio di Stato. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo che, caduto il titolo giudiziale amministrativo, il pagamento fosse divenuto indebito. La Corte d’appello aveva confermato la decisione e aveva anche esaminato le domande del dipendente volte a trattenere le somme a diverso titolo, cioè come corrispettivo per il preteso effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali. La Corte territoriale aveva escluso tale diritto sia per il periodo anteriore e fino al 30 giugno 1998, ritenendo coperto da giudicato il dedotto e deducibile, sia per il periodo successivo, osservando che con il nuovo sistema di classificazione del personale il dipendente avrebbe dovuto allegare e provare l’istituzione di una posizione dirigenziale presso l’ente e la concreta riconducibilità delle mansioni svolte a quelle dirigenziali; elementi che non risultavano provati. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e sull’esercizio di fatto di mansioni superiori, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente negato il diritto alle differenze retributive per mansioni dirigenziali e avesse omesso di considerare le delibere comunali e gli incarichi svolti; 2) violazione delle regole sulle prove e omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato apprezzamento delle delibere e la mancata ammissione di istruttoria; 3) violazione della norma sulle spese, invocando la compensazione in ragione della pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul periodo successivo al 30 giugno 1998 non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già distinto i periodi e spiegato il rigetto. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento di differenze retributive per mansioni dirigenziali presuppone innanzitutto l’allegazione e prova dell’istituzione, presso l’ente, di una posizione dirigenziale; in mancanza, non può pretendersi la qualificazione giudiziale di una funzione come dirigenziale. Ha poi osservato che la censura sulle prove mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, e che il giudice di merito aveva comunque valutato gli atti ritenendoli insufficienti. Quanto alle spese, ha escluso che la Corte d’appello dovesse motivare sul mancato ricorso alla compensazione, avendo applicato il principio di soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della pretesa retributiva per mansioni asseritamente svolte in fatto.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla retribuzione delle mansioni effettivamente espletate.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la tutela contro l'assegnazione a mansioni diverse e per le conseguenze retributive delle mansioni svolte.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ribadisce che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina delle mansioni superiori non consente di qualificare come dirigenziale una funzione in difetto di istituzione della relativa posizione presso l'ente.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in relazione alla controversia sul pubblico impiego.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per contestare un asserito mancato esame di domande e questioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per lamentare una errata ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che spettava al lavoratore allegare e provare i presupposti del diritto invocato.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la richiesta di compensazione delle spese; la Corte afferma che, se il giudice applica la soccombenza, non deve motivare sul mancato ricorso alla compensazione.

  • art. 109, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato dalla Corte per affermare che un Comune può conferire funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, con disciplina retributiva prevista dalla contrattazione collettiva.

  • art. 110 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato dalla Corte insieme all'art. 109, comma 2, per il conferimento di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 113/2002

    Richiamato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 113/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 77 Corte cost. 2018

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la compensazione delle spese; la Corte di cassazione non accoglie la censura.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la pretesa di differenze retributive per mansioni dirigenziali richiede, a monte, l'allegazione e la prova dell'istituzione presso l'ente di una posizione dirigenziale, oltre alla dimostrazione delle mansioni effettivamente svolte.
  • Non è consentito in cassazione trasformare una censura di omesso esame o di violazione delle norme processuali in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se il giudice di merito ha già esaminato gli elementi dedotti.
  • Se il giudice di merito applica il criterio della soccombenza nel regolamento delle spese, non è tenuto a motivare specificamente sul mancato esercizio del potere di compensazione.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: una domanda che avrebbe potuto essere proposta nel precedente giudizio, quando il giudice era munito di giurisdizione, non può essere riproposta per ottenere un diverso titolo di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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