Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05762/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (custode strada)

La controversia

Due soggetti, rispettivamente proprietaria e conducente di un'autovettura, convenivano in giudizio il gestore della strada pubblica chiedendo il risarcimento dei danni subiti in un sinistro avvenuto il 16 agosto 2005 lungo una strada statale, che assumevano causato dalle cattive condizioni del manto stradale. Il Tribunale aveva qualificato la domanda nell'ambito dell'art. 2051 c.c. ma l'aveva rigettata; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti denunciavano: 1) violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. per asserita errata valutazione del nesso causale tra cosa in custodia e evento dannoso; 2) violazione dell'art. 141, comma 2, cod. strada, sostenendo che non fosse corretta l'affermazione di imprudenza nella guida; 3) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che il verbale dei Carabinieri attestava il pessimo stato del fondo stradale per umidità e la conseguente perdita di controllo del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza recente sulla responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ribadendo che essa ha natura oggettiva e può essere esclusa sia dal caso fortuito sia dalla prova dell'efficienza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo. Nel caso concreto ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la corte territoriale aveva ricostruito, con apprezzamento di fatto non sindacabile, l'elisione del nesso causale in ragione anche della carenza di prova sulla dinamica del sinistro e dell'esigenza di massima prudenza nelle condizioni di luogo e di tempo dedotte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che la dedotta umidità del fondo non era di per sé idonea a provare il nesso causale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia perché il fatto era stato comunque valutato dai giudici di merito, sia perché la censura era comunque preclusa trattandosi di sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. Condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    responsabilità del custode

    La responsabilità del custode è oggettiva e richiede la prova del nesso causale tra la cosa e il danno; è esclusa dal caso fortuito o dalla prova dell'efficienza causale della condotta del danneggiato o del terzo.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta imprudente del danneggiato rileva, anche d'ufficio, come fattore che può ridurre o escludere il nesso causale e la responsabilità del custode.

  • art. 141, comma 2, cod. strada

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'affermazione di imprudenza nella guida; la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro delle censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Parametro del motivo di omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto inammissibile perché il fatto era stato comunque valutato dai giudici di merito.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.

    La Corte ha rilevato una generale carenza di specificità dei motivi rispetto agli oneri di contenuto e di localizzazione degli atti.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata ritenuta inammissibile anche perché proposta avverso sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado, secondo la preclusione vigente ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione nel termine previsto dal rito camerale.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; il custode può andare esente da responsabilità dimostrando il caso fortuito oppure che il danno è stato causato, in via esclusiva o concorrente, dalla condotta colposa del danneggiato o di un terzo.
  • La condotta del danneggiato che interagisca con la cosa va valutata in concreto secondo il grado di incidenza causale: quanto più il pericolo era prevedibile e superabile con l'ordinaria cautela, tanto più la condotta imprudente può interrompere il nesso eziologico.
  • La valutazione del giudice di merito sulla rilevanza causale della condotta del danneggiato è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non viziata nei limiti oggi consentiti.
  • In sede di legittimità, le censure devono essere specifiche e autosufficienti, indicando con precisione i fatti processuali e gli atti su cui si fondano; la mera deduzione di un verbale o di condizioni della strada non basta se non è spiegato come esse dimostrino il nesso causale o superino il rilievo della prudenza dovuta.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto asseritamente omesso sia stato comunque esaminato dal giudice di merito o quando operi la preclusione derivante dalla decisione d'appello confermativa di quella di primo grado, nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.