Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33180/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)

La controversia

L'ente regionale impugnava un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2009 relativo all'occupazione di suolo pubblico, tra il 30/04 e il 31/12/2009, per un cantiere edilizio su un edificio di sua proprietà. In primo grado il ricorso era stato accolto perché ritenuto applicabile l'esenzione prevista per gli enti pubblici non commerciali che occupano spazi pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. In appello la concessionaria della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione, sostenendo che l'esenzione non spettasse perché l'occupazione era finalizzata alla messa in sicurezza e manutenzione dell'immobile e non direttamente a una delle finalità tipiche della norma. In Cassazione l'ente ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 49 d.lgs. 507/1993, dell'art. 87 TUIR e dell'art. 2195 c.c., sostenendo che la natura pubblicistica e non commerciale dell'ente, unitamente alle sue finalità istituzionali, dovessero bastare per l'esenzione; (2) nullità della sentenza per carenza motivazionale sulla qualificazione dell'attività dell'ente come commerciale, contestando l'affermazione secondo cui l'ente realizza immobili per poi commercializzarli.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'esenzione TOSAP richiede, oltre al requisito soggettivo dell'ente pubblico non economico, anche il requisito oggettivo della specifica finalità dell'occupazione concreta; nel caso di specie l'occupazione del suolo per mettere in sicurezza e manutenere l'edificio non era diretta ad assistenza, previdenza o altre finalità tipiche dell'art. 49. Ha inoltre affermato che l'attività di edilizia residenziale pubblica e di locazione degli immobili, anche a canone agevolato, può avere carattere economico e non basta a far operare l'esenzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello era adeguatamente motivata, ben oltre il minimo costituzionale. Non sono state liquidate spese di legittimità perché la resistente è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993

    "le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi ... da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. imposte sui redditi ... per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica"

    L'esenzione ha natura eccezionale e richiede cumulativamente un requisito soggettivo e uno oggettivo; conta la finalità concreta dell'occupazione, non la sola finalità istituzionale o statutaria dell'ente.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Serve a individuare gli enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; la Corte lo collega al requisito soggettivo dell'esenzione TOSAP.

  • art. 2195 c.c.

    La Corte richiama la nozione di attività commerciali per affermare che l'attività di realizzazione e locazione degli immobili dell'ente può avere carattere economico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo all'interpretazione dell'art. 49 d.lgs. 507/1993 e delle norme correlate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo volto a denunciare nullità della sentenza per asserita carenza motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2053 c.c.

    Richiamato incidentalmente per affermare che la manutenzione straordinaria grava sul proprietario anche in funzione dei doveri di protezione verso i terzi.

Massime di principio

  • L'esenzione TOSAP prevista per gli enti pubblici non economici opera solo se, oltre alla qualifica soggettiva dell'ente, l'occupazione concreta del suolo pubblico è finalizzata in modo immediato e specifico alle attività indicate dalla norma; non basta la mera riconducibilità dell'ente a finalità istituzionali generali.
  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia o in via estensiva.
  • Nell'accertare il diritto all'esenzione occorre distinguere tra finalità dell'ente e finalità dell'occupazione: il primo profilo attiene al requisito soggettivo, il secondo al requisito oggettivo.
  • L'attività di edilizia residenziale pubblica e la locazione di immobili a canone agevolato possono integrare attività di carattere economico, senza che ciò venga meno per il solo fatto che l'ente persegua finalità sociali.
  • La deduzione di nullità della sentenza per carenza motivazionale è inammissibile quando la decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente e intellegibile, tale da superare il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.