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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33184/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata per crediti Irpef, Iva, Tarsu, Tares, tassa auto e canone Rai, già iscritti in 14 cartelle notificate in anni diversi da Equitalia Sud. Il contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario, e poi in appello, la pretesa deducendo in sostanza: l'intervenuta prescrizione di alcuni crediti, che a suo dire erano soggetti a termine quinquennale e non decennale; la nullità dell'atto per difetto di motivazione; e l'illegittimità degli interessi e sanzioni applicati, qualificati come usurari. In cassazione ha proposto quattro motivi, denunciando: 1) violazione dell'art. 2948 c.c. per avere la CTR applicato un termine decennale ai crediti tributari e para-tributari; 2) omessa pronuncia sulla nullità dell'atto per difetto di motivazione; 3-4) omessa pronuncia, motivazione carente e violazione di varie norme in relazione alla supposta usurarietà degli interessi e delle sanzioni richiesti dall'agente della riscossione. Nel corso del giudizio l'agente della riscossione ha inoltre rappresentato che alcune cartelle erano state sgravate o stralciate per effetto di norme sopravvenute e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per tali partite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché le cartelle cui si riferiva risultavano totalmente sgravate o stralciate nelle more. Il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva dimostrato di avere effettivamente proposto nei gradi di merito l'eccezione di nullità per difetto di motivazione, né indicato dove e come fosse stata dedotta. Gli ulteriori motivi, relativi alla pretesa usurarietà, sono stati ritenuti inammissibili perché la CTR aveva già accertato che erano stati applicati solo interessi di mora e sanzioni previste dalla legge, circostanza non specificamente censurata in cassazione e di per sé incompatibile con la nozione di usurarietà. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto sul piano dell'ammissibilità, con compensazione delle spese di lite in ragione delle sopravvenienze e degli annullamenti parziali intervenuti.

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di alcuni crediti; la Corte non entra nel merito per difetto di interesse sopravvenuto sulle cartelle interessate

  • art. 100 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo per sopravvenuto difetto di interesse

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità del secondo motivo per difetto di autosufficienza

  • art. 644 c.p.

    evocato dal ricorrente in relazione alla pretesa usurarietà degli interessi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di interessi richiesti

  • art. 2, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di sanzioni e interessi

  • art. 4 Legge 119/18

    indicata dalla resistente come base di sgravi e stralci sopravvenuti di alcune cartelle

  • art. 4 D.L. 41/21

    indicata dalla resistente come base di sgravi e stralci sopravvenuti di alcune cartelle

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la pretesa impugnata viene integralmente sgravata o stralciata nelle more del giudizio.
  • La censura per omessa pronuncia o nullità dell'atto è inammissibile in cassazione se il ricorrente non indica in modo autosufficiente di averla già dedotta nei gradi di merito e dove risulti dagli atti.
  • La deduzione di usurarietà di interessi e sanzioni è inammissibile quando il giudice di merito abbia accertato che l'agente della riscossione ha applicato solo interessi di mora e sanzioni previste dalla legge e tale affermazione non sia specificamente censurata.
  • In sede di legittimità non è sufficiente una doglianza generica o confusa: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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