Cassazione Civile, Ordinanza n. 13732/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2015, con cui il Comune richiedeva il pagamento dell’imposta per un terreno in comproprietà del contribuente, qualificato catastalmente come bosco ceduo ma ritenuto dall’ente area edificabile inserita in un comparto perequativo del PUC, con riconoscimento di diritti edificatori trasferibili in altra zona. Il contribuente impugnava l’atto e, in secondo grado, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del Comune ritenendo: insussistente il giudicato esterno invocato dal contribuente sulla base di una precedente sentenza relativa agli anni 2008-2009; sufficientemente motivato l’avviso di accertamento; rinunciate le questioni e le eccezioni non riproposte in appello ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 546/1992. In cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Comune avesse introdotto in appello una nuova eccezione inammissibile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; 3) violazione delle norme sull’IMU e dei principi delle Sezioni Unite in tema di diritti edificatori, assumendo che tali diritti non avessero natura reale e che quindi mancasse il presupposto impositivo; 4) violazione dei criteri di determinazione del valore venale del terreno, per omessa considerazione dei vincoli che ne limitavano la edificabilità e il valore commerciale. La Corte ha respinto il ricorso: ha escluso che la contestazione del giudicato esterno integri una nuova eccezione vietata in appello, trattandosi di mera difesa; ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale fosse sufficiente e non apparente; ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto perché investivano questioni ritenute rinunciate in appello e non specificamente censurate in cassazione; ha quindi confermato la decisione di merito e posto le spese a carico del ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo sia la violazione del divieto di nuove eccezioni in appello sia il vizio di motivazione apparente della sentenza regionale. Ha poi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti contro questioni che la CTR aveva considerato rinunciate per mancata riproposizione ex art. 56 d.lgs. 546/1992, senza che tale statuizione fosse stata efficacemente impugnata. Conseguentemente, ha confermato l’esito favorevole al Comune, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto; non impedisce le mere difese o la contestazione della decisione di primo grado su profili giuridici ulteriori, né la deduzione del giudicato esterno, che ha rilievo pubblicistico ed è rilevabile d'ufficio.
Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione, ma escluso nel caso concreto perché l'appello del Comune non ha introdotto una nuova eccezione in senso tecnico.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in combinazione con le norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se apparente, non per mera insufficienza.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve esporre, anche sinteticamente, i fatti e le ragioni di diritto della decisione; è nulla solo se non consente di percepire l'iter logico del giudice.
Richiamato insieme all'obbligo motivazionale del provvedimento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del ricorso per cassazione per nullità processuali e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale, poi ritenute inammissibili o infondate.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per escludere che il semplice difetto di sufficienza della motivazione possa costituire vizio deducibile dopo la riforma del 2012.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2022, n. 201
Invocato dal ricorrente per escludere il presupposto IMU in relazione ai diritti edificatori.
art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Invocato dal ricorrente come norma sul presupposto impositivo dei terreni edificabili.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del valore commerciale dell’area; la censura è stata ritenuta inammissibile per la preclusione derivante dalla mancata riproposizione in appello.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le questioni non riproposte in appello, neppure con richiamo generico ai motivi di primo grado, si considerano rinunciate e non possono essere esaminate in cassazione se non specificamente censurate.
Richiamato in relazione alla presunzione di rinuncia delle domande ed eccezioni non riproposte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 111, sesto comma, Cost.
Parametro costituzionale del 'minimo costituzionale' della motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello non si estende alle mere difese dell’ente impositore né alla contestazione di questioni giuridiche già rilevabili d’ufficio; il giudicato esterno può essere rilevato anche oltre le preclusioni ordinarie perché ha natura pubblicistica.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non è sufficiente allegare una motivazione più ampia o diversa, occorrendo un effettivo deficit del percorso logico-giuridico.
- Nel giudizio tributario le questioni non riproposte in appello ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 si intendono rinunciate; in cassazione non possono essere riesumate come censure di merito se non è specificamente impugnata la statuizione di rinuncia.
- L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne an e quantum; per gli atti richiamati è necessaria l’allegazione solo se non conosciuti o altrimenti conoscibili dal destinatario.
- La censura relativa alla valutazione del valore venale del bene o alla presenza di vincoli urbanistici è inammissibile se la questione è preclusa da rinuncia processuale o se il ricorso non colpisce la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13557/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13558/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13559/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13561/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13565/2024 del 16/05/2024
- ordinanza_civile · 16 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13567/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →