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Sentenza

Sentenza del 29/04/2024 n. 11417 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il parziale diniego del rimborso IVA relativo al 2012: l’Agenzia aveva rimborsato solo una parte del credito ceduto, contestando quella riferita ai periodi d’imposta 1997-1999 perché non documentata. La CTP di Torino aveva respinto il ricorso e la CTR del Piemonte, con sentenza n. 713/05/19 del 4 giugno 2019, aveva confermato il rigetto. In Cassazione Ifis ha contestato, con i primi tre motivi, che il credito potesse essere verificato dopo la scadenza dei termini di accertamento, richiamando anche il termine decennale di conservazione delle scritture, profili di disparità di trattamento e questioni di legittimità costituzionale; ha inoltre dedotto l’omessa pronuncia della CTR. Con il quarto e il quinto motivo ha contestato la valutazione delle prove, sostenendo che le relazioni del curatore fallimentare potessero dimostrare il credito e denunciando vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati respinti: l’Amministrazione può contestare l’esistenza di un credito IVA chiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, se il credito non deriva dalla sottostima dell’imposta dovuta; la sua indicazione in dichiarazione e l’inerzia dell’Ufficio non ne comportano il riconoscimento. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate e non è stato necessario rimettere la questione alla Corte di giustizia UE. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti: la prova del credito è libera, ma la CTR aveva motivato l’inattendibilità delle relazioni del curatore. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme e i limiti alla denuncia del vizio motivazionale. È rimasto quindi fermo il diniego parziale del rimborso. Spese di cassazione compensate per il consolidamento dei principi dopo la proposizione del ricorso; dichiarati sussistenti, ove dovuti, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    proprio la possibilità per l'amministrazione di contestare la sussistenza del credito indipendentemente dal decorso del termine di decadenza contemplato dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/72 è volta a scongiurare il riconoscimento di crediti iva inesistenti, che, questo sì, si porrebbe in contrasto col principio di neutralità

    La scadenza del termine previsto per l’accertamento non impedisce all’Amministrazione di contestare l’esistenza del credito IVA chiesto a rimborso, quando il credito non deriva dalla sottostima dell’imposta dovuta.

  • Codice civile, art. 2220

    la scelta conforma anche l'onere di conservazione delle scritture contabili e dei documenti giustificativi del credito (si veda Cass. n. 8500/21, cit.)

    Secondo il principio applicato dalla Corte, chi riporta il credito nelle dichiarazioni successive e ne chiede il rimborso a distanza di anni deve considerare anche l’onere di conservarne la documentazione giustificativa; il termine di conservazione non rende per ciò solo incontestabile il credito.

  • Costituzione, artt. 23, 53 e 97

    ritenere, dunque, incontrovertibile il credito "soltanto perché è indicato in una dichiarazione non più assoggettabile al potere di accertamento o verifica, striderebbe con la matrice costituzionale dell'azione impositiva, presidiata dai precetti della riserva di legge (art. 23 Cost.), del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), e anche dell'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)

    La dichiarazione non costituisce da sola il diritto al rimborso: il credito deve corrispondere a fatti generatori effettivi. La verifica dei crediti contestati tutela la capacità contributiva e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

  • Costituzione, art. 3

    quanto all'art. 3 Cost., il sistema complessivo, che prevede la possibilità di rettificare in ogni tempo la dichiarazione errata in fatto o in diritto - salvo che non si siano verificate le decadenze previste dalla legge -, la facoltà di presentare istanza di rimborso nonostante si sia dichiarato l'obbligo di versamento del tributo, e la possibilità di scegliere di riportare reiteratamente a nuovo il credito, non consente di ravvisare alcuna discriminazione

    Non è discriminatorio che il credito chiesto a rimborso resti contestabile anche dopo la scadenza dei termini di accertamento: il contribuente può a sua volta far valere gli errori della dichiarazione e chiedere il rimborso nei termini applicabili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità

    Nel ricorso per cassazione tributario si applicano i limiti ordinari alla denuncia del vizio motivazionale e quelli previsti in caso di doppia conforme; il giudizio di legittimità tributario non costituisce, su tali aspetti, un regime speciale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5, e art. 348-ter, ultimo comma

    le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

    In presenza di decisioni di merito conformi, il vizio motivazionale è denunciabile in Cassazione entro i limiti stabiliti per la doppia conforme; il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

    Se il ricorso è rigettato e ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, la parte ricorrente è tenuta, ove dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La scadenza dei termini di accertamento non rende automaticamente incontestabile un credito IVA esposto in dichiarazione e chiesto a rimborso: il contribuente deve dimostrare che il credito deriva da effettivi presupposti fiscali.
  • L’inerzia dell’Amministrazione non equivale a un riconoscimento tacito del credito; il silenzio sull’istanza di rimborso costituisce un rifiuto impugnabile e il credito può essere accertato in giudizio.
  • Chi rinvia nel tempo la richiesta di rimborso, riportando il credito nelle dichiarazioni successive, deve considerare l’onere di conservare la documentazione che ne dimostra l’esistenza.
  • La prova del credito IVA non è limitata alle sole scritture contabili e può essere fornita con altri mezzi; tuttavia, la valutazione di attendibilità delle prove fatta dai giudici di merito non può essere riesaminata in Cassazione come se si trattasse di un nuovo grado di giudizio.
  • Quando due decisioni di merito sono conformi, la censura motivazionale in Cassazione incontra i limiti previsti per la doppia conforme.

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