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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23473/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, delle domande di una lavoratrice che chiedeva di accertare: la codatorialità tra due società; la simulazione del rapporto associativo instaurato con una cooperativa; l'illegittimità della delibera di esclusione da socia; l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con qualifica dirigenziale dal 3.11.2016 al 29.11.2019; e, conseguentemente, la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato il 19.11.2019, con reintegrazione, indennità risarcitoria e regolarizzazione contributiva. La Corte d'appello aveva ritenuto non provata la subordinazione, evidenziando carenze di allegazione e di prova circa l'inquadramento dirigenziale e l'eterodirezione; aveva inoltre ritenuto assorbite le questioni sulla codatorialità. In cassazione la ricorrente proponeva sei motivi: violazione dell'art. 2094 c.c. per errata individuazione degli indici di subordinazione; violazione della disciplina sulla cooperazione e sulle collaborazioni etero-organizzate, per il preteso carattere fittizio del contratto mutualistico; violazione delle norme processuali sulle prove per mancata ammissione dei capitoli istruttori; omessa pronuncia sulla codatorialità; nullità del procedimento per omessa ammissione delle prove e violazione del giusto processo; vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. con motivazione asseritamente perplessa e incomprensibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, terzi, quinti e sesti motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il quarto motivo, chiarendo che l'assorbimento della questione della codatorialità esclude il vizio di omessa pronuncia. Ha inoltre rilevato che si trattava di sentenza di appello c.d. doppia conforme, con conseguente preclusione della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di ciascuna controricorrente, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione va desunta da indici sintomatici valutati complessivamente; il relativo accertamento, se compiuto dal giudice di merito sulla base delle prove, è insindacabile in cassazione salvo errata scelta dei parametri normativi.

  • art. 1, comma 3, L. n. 142/2001

    la dedotta fittizietà del contratto mutualistico non prova di per sé l'esistenza di un rapporto subordinato.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    il richiamo alle collaborazioni etero-organizzate non è di per sé sufficiente a dimostrare la subordinazione.

  • artt. 414, 416 e 420 c.p.c.

    le doglianze sull'ammissione o valutazione delle prove non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il tema sia stato assorbito da una statuizione logicamente preclusiva su una questione preliminare o assorbente.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi che mirano a rivalutare il fatto storico o la prova sono inammissibili; il vizio motivazionale ex n. 5 è precluso in caso di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso opera il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'accertamento della subordinazione è una quaestio facti: il giudice di merito deve valutare unitariamente gli indici sintomatici della subordinazione, ma la loro ricostruzione concreta non è riesaminabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e congrua.
  • La dedotta fittizietà di un rapporto associativo o mutualistico non comporta automaticamente la prova di un rapporto di lavoro subordinato: occorre comunque dimostrare in concreto gli elementi tipici dell'eterodirezione e dell'inserimento nell'organizzazione datoriale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito attraverso la richiesta di una nuova lettura delle prove testimoniali e documentali.
  • Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la questione non esaminata risulti assorbita da una statuizione che, decidendo su un punto pregiudiziale, rende inutile o impossibile pronunciare sulle ulteriori domande.
  • In presenza di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado sui medesimi fatti decisivi, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla disciplina della doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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