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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10368/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dal diniego tacito di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2005, riferito a una società poi estinta prima della proposizione del ricorso. Il soggetto che aveva proposto l’azione ha agito in nome e per conto della società, sostenendo in cassazione, da un lato, che la condanna alle spese fosse illegittima perché l’Agenzia delle entrate non si era difesa a mezzo di avvocato; dall’altro, che la CTR avesse errato nel ritenere insussistente la legittimazione ad agire, poiché egli era delegato dall’assemblea alla riscossione dei crediti e comunque socio della società, circostanze che avrebbero dovuto rendere irrilevante la cessazione della carica di liquidatore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario anche la parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti ha diritto alla rifusione delle spese, liquidate secondo la tariffa o i parametri forensi con riduzione del 20%. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che il ricorso originario era inammissibile perché la società era già estinta al momento della proposizione dell’azione e l’estinzione priva il liquidatore del potere di rappresentarla in giudizio; la qualità di socio del ricorrente è stata reputata irrilevante, perché egli non aveva agito in proprio ma in nome e per conto dell’ente estinto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite; nel processo tributario ciò vale anche per la parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza sull’omesso esame delle circostanze di fatto è stata ritenuta infondata perché la circostanza decisiva, cioè l’estinzione della società e l’azione proposta in suo nome, era pacifica

  • art. 2697 c.c.

    la censura relativa alla ripartizione dell’onere probatorio è stata respinta perché non scalfiva il dato, non contestato, dell’estinzione della società e dell’assenza di potere rappresentativo del liquidatore

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata la base formale di deduzione dei vizi di violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario consente la liquidazione delle spese anche in favore della parte pubblica difesa da propri funzionari o dipendenti, mediante parametri forensi ridotti del 20%

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la memoria depositata in cassazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel riferimento al contributo unificato aggiuntivo

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel principio sulle spese nel processo tributario a favore della parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti

Massime di principio

  • Nel processo tributario la parte pubblica vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia assistita in giudizio da funzionari o dipendenti propri, dovendosi applicare i parametri forensi con la riduzione prevista dalla disciplina speciale.
  • L’estinzione della società intervenuta prima della proposizione del ricorso priva il liquidatore del potere di rappresentarla in giudizio; l’azione proposta in nome della società estinta è quindi inammissibile.
  • La qualità di socio non sana il difetto di legittimazione quando il soggetto abbia agito non in proprio, ma come rappresentante dell’ente ormai estinto.
  • In sede di ricorso per cassazione, le censure di violazione di legge non possono superare un accertamento decisivo e pacifico di fatto, quale l’intervenuta estinzione della società e la conseguente perdita del potere rappresentativo.
  • Il rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 comporta, ove dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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