Cassazione Civile, Ordinanza n. 33545/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio aveva ricostruito induttivamente ricavi e operazioni imponibili sulla base di scritture extracontabili rinvenute presso terzi e ritenute indicative di vendite "in nero" di materiale ferroso. Dopo un primo accoglimento in CTP, il giudizio era stato definito in appello con accoglimento dell'appello dell'Ufficio e poi riassunto dopo cassazione; la CTR aveva nuovamente ritenuto legittimo l'accertamento induttivo per inattendibilità della contabilità. In cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione degli artt. 39 e 41 d.P.R. 633/1972 e, in sostanza, censura della valutazione delle difese circa l'insufficienza degli elementi indiziari e omessa considerazione delle componenti negative del reddito accertato extracontabilmente; con il secondo, violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., lamentando un errato riparto dell'onere della prova e l'assenza di adeguati riscontri agli elementi tratti da annotazioni di un soggetto estraneo alla società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo profilo del primo motivo e ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che le censure sulla sufficienza e attendibilità delle prove mirassero in realtà a un riesame del merito. Ha invece accolto la ulteriore censura contenuta nel primo motivo, rilevando che, in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione deve tenere conto anche delle componenti negative del reddito, determinandole eventualmente in via induttiva, per evitare una tassazione del profitto lordo anziché di quello netto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nell'accertamento induttivo puro consente la ricostruzione del reddito sulla base di elementi presuntivi, ma imponendo di considerare anche i costi inerenti, se emergenti o determinabili induttivamente.
richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo nel caso concreto.
richiamato quale base normativa per l'accertamento induttivo in materia IVA.
richiamato nella censura della ricorrente in relazione al metodo accertativo adottato.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
la Corte distingue tra errori di diritto e censure che, sotto veste di violazione di legge, tendono a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
richiamato per affermare che la censura proposta mirava a sindacare il libero convincimento del giudice di merito.
richiamato per ribadire che la valutazione delle prove appartiene al merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione.
richiamato dalla ricorrente sul tema delle presunzioni e del loro utilizzo nell'accertamento fiscale.
richiamato dalla ricorrente sul tema della gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la CTR aveva correttamente applicato i principi probatori.
art. 53 Cost.
richiamato come parametro che impone di colpire la capacità contributiva reale e non il profitto lordo.
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo puro il reddito imponibile deve essere ricostruito tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti o, se non emergenti, determinate induttivamente, così da evitare una tassazione del reddito lordo anziché del reddito netto.
- Le censure che, formalmente denunciano violazione di legge, mirano in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sono inammissibili come tali e possono essere scrutinabili solo nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
- L'utilizzo di scritture extracontabili precise e concordanti può costituire base idonea per l'accertamento induttivo, ma il giudice deve verificare se, nella rideterminazione del reddito, siano stati considerati anche i costi inerenti all'attività accertata.
- In materia tributaria, il riparto dell'onere della prova e la valutazione degli indizi devono essere letti in coerenza con il principio di capacità contributiva, evitando che l'imposizione colpisca componenti non realmente espressive di ricchezza netta.
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