Cassazione Civile, Ordinanza n. 21678/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un proprietario confinante che chiedeva la condanna del vicino a rimuovere una sopraelevazione realizzata sul preesistente immobile, ritenuta in violazione delle norme del codice civile e del regolamento edilizio comunale, nonché a rimuovere una caldaia il cui tubo di scarico si affacciava e sfiatava sul suo fondo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo rispettata la distanza di 10 metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti prevista dalle norme tecniche di attuazione del PRG. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione del vicino, rilevando che il primo giudice aveva verificato la distanza tra pareti finestrate e non il rispetto del distacco dal confine, fissato in 5 metri dalle NTA, risultando la sopraelevazione posta a ridosso del confine. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 873 c.c. e delle NTA comunali, oltre a omessa o insufficiente motivazione, sostenendo che la sopraelevazione rispettasse le norme locali su altezza e volumetria, che tali norme fossero vigenti, e che l'opera, essendo in verticale rispetto al fabbricato originario in aderenza, dovesse beneficiare del diritto di prevenzione senza ulteriori prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non si confrontava con la reale ragione del decisum d'appello, cioè la violazione del distacco dal confine imposto inderogabilmente dalla normativa urbanistico-edilizia locale. Ha inoltre osservato, in via assorbente e confermativa, che la sopraelevazione di un edificio preesistente costituisce nuova costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali, sicché deve osservare la disciplina vigente al momento della sua realizzazione e non può automaticamente avvalersi del diritto di prevenzione relativo alla costruzione originaria. Per tale ragione il ricorso è stato filtrato come inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente in relazione alle distanze tra costruzioni; la Corte ribadisce che, quando sopravvenga una disciplina urbanistico-edilizia più specifica, il distacco inderogabile da questa imposto prevale e la sopraelevazione deve rispettarlo.
art. 7, co. 3, N.T.A. del P.R.G. del Comune di Palermo
È invocato dal ricorrente per sostenere la conformità dell'opera alle prescrizioni locali su altezza e volumetria; la Corte non ne fonda la decisione, ritenendo tale argomento inconferente rispetto alla ratio decidendi.
art. 8, co. 3, D), N.T.A. del P.R.G. del Comune di Palermo
La Corte d'appello lo ha ritenuto fonte dell'obbligo inderogabile di rispettare un distacco di 5 metri dal confine; la Cassazione considera corretta tale impostazione e non specificamente censurata dal ricorrente.
Lo scrutinio di ammissibilità va compiuto sul singolo motivo e con riferimento al momento della decisione; se il motivo non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato o non coglie la ratio decidendi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Richiamato solo in relazione agli effetti processuali della declaratoria di inammissibilità ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva.
Richiamato come parametro sistematico del filtro di inammissibilità, in quanto volto a consentire una più rapida delibazione delle impugnazioni infondate o inconsistenti.
Richiamato in via analogica nel discorso sull'effetto acceleratorio del filtro di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In presenza di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni diverse o solo marginalmente attinenti.
- In materia di distanze legali, la sopraelevazione di un edificio preesistente, perché incrementa la volumetria del fabbricato, va considerata una nuova costruzione e deve rispettare la disciplina sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione.
- Il diritto di prevenzione riferito alla costruzione originaria non si estende automaticamente alla sopraelevazione, essendosi esaurito con il completamento strutturale e funzionale dell'edificio preesistente, salvo espressa deroga regolamentare.
- Quando la normativa urbanistico-edilizia locale impone un distacco inderogabile dal confine o tra costruzioni, il proprietario che sopraeleva resta vincolato al rispetto di quella distanza e non può invocare il mero allineamento verticale al fabbricato originario.
- Lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera per ciascun motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si rivela incompatibile con l'orientamento di legittimità consolidato o comunque privo di reale critica alla decisione impugnata.
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