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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29395/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Tre motivi: 1) nullità dell'interrogatorio di garanzia per preavviso insufficiente e lesione del diritto di difesa (eccepita prima dell'interrogatorio); 2) carenza o insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza: il ricorrente sostiene di essere stato solo "connivente" e non partecipe nei reati contestati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di stupefacenti, tentativo di estorsione); 3) non necessità della custodia cautelare (art. 275 c.p.p.), atteso che il ricorrente è giovane, incensurato e di ruolo marginale, per cui sarebbero adeguate misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità nel procedimento di riesame della questione relativa all'efficacia dell'interrogatorio (va dedotta al giudice del provvedimento genetico) e, comunque, ha rilevato che il difensore non ha chiesto il differimento dell'interrogatorio, per cui non si è verificata una concreta lesione del diritto di difesa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale sul compendio indiziario (sequestro di 900 g di cocaina, arma con matricola abrasa, intercettazioni, riscontri testimoniali, posizionamento celle telefoniche, ruoli nell'organizzazione) sia congrua e non manifestamente illogica; in cassazione non è consentito un libero riconsiderare le emergenze probatorie se non in presenza di specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità. Sul terzo motivo la Corte ha confermato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e ha ritenuto carenti gli elementi posti a fondamento della richiesta di misure meno afflittive. Conseguenze processuali: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 c.1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla procedura di riesame dell'ordinanza cautelare; disciplina le modalità di riesame delle misure cautelari.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art. 74

    Regolamenta il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per tale fattispecie (art. 275 c.p.p.).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art. 73 comma 1

    Riguarda la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; era uno dei reati-fine posti a fondamento dell'accusa e della misura cautelare.

  • art. 56 cod. pen. e art. 629 cod. pen.

    Riferiti al tentativo (art. 56) e al reato di estorsione (art. 629); la Corte ha valutato elementi come inseguimento e posizionamento telefonico come riscontri indiziari.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma sulla nullità degli atti processuali; richiamata dalla difesa in ordine all'eventuale nullità dell'interrogatorio di garanzia.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Disciplina l'interrogatorio di garanzia; la questione sulla sua presunta invalidità deve essere dedotta davanti al giudice del provvedimento genetico e non in sede di riesame, salvo specifiche eccezioni.

  • art. 273 comma 1 e comma 1-bis cod. proc. pen.

    Disciplina i "gravi indizi di colpevolezza" necessari per misure cautelari; la Corte ha ricordato che in cassazione è possibile sindacare solo la legittimità e la logica della motivazione, non riconsiderare i fatti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per taluni reati, tra cui quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990; la Corte ha confermato che il Tribunale non ha trovato elementi sufficienti a ribaltare tale presunzione.

  • art. 307 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale sul regime di caducazione delle misure e sui limiti alla loro deducibilità in sede di impugnazione; serve a valutare la sostituzione della custodia caducata per decorso dei termini.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma sulle impugnazioni in materia di misure cautelari; la Corte ha osservato che alcune questioni non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione ex art. 311.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello contro le misure cautelari (Tribunale del riesame); la Corte ha ricordato l'iter corretto per proporre eccezioni non valorizzabili in sede di riesame.

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Riguarda il deposito degli atti da utilizzare in sede di interrogatorio di garanzia; citato nella ricostruzione delle comunicazioni al difensore.

  • art. 94 c.1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario di provvedimenti della Corte; la sentenza dispone la trasmissione del provvedimento per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • In sede di riesame non sono ammissibili questioni sulla perdita di efficacia della misura per presunta nullità dell'interrogatorio: tali questioni vanno proposte al giudice che ha adottato il provvedimento originario (GIP) e poi, se necessario, riproposte in appello.
  • Se il difensore ritiene di non poter presenziare all'interrogatorio di garanzia per mancato preavviso, deve chiedere espressamente il differimento in quell'atto; la semplice eccezione di nullità senza richiesta di differimento è insufficiente a dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa.
  • In cassazione la verifica sui "gravi indizi" è limitata al controllo della logicità e della correttezza giuridica della motivazione del giudice di merito; non è consentito un rinnovato apprezzamento del materiale probatorio salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Per i reati con presunzione di adeguatezza della custodia (es. associazione per narcotraffico) spetta al difensore fornire elementi specifici e concreti per vincere la presunzione e giustificare misure meno afflittive (es. presenza di distacco dall'organizzazione, ruolo marginale documentato, rischio processuale concreto non sussistente).
  • Le censure generiche o basate su una diversa interpretazione del materiale probatorio sono inidonee: in situazioni simili è necessario indicare elementi probatori specifici che dimostrino errori, contraddizioni o assenza di riscontri oggettivi nella ricostruzione investigativa.
  • Le spese processuali seguono generalmente l'esito del ricorso; se il ricorrente perde, può essere condannato alle spese e adempimenti formali (es. comunicazioni all'istituto penitenziario).

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