Cassazione Penale, Sentenza n. 29363/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto in abitazione aggravato (artt. 56, 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 4 c.p.), sostenendo violazione e falsa applicazione dell'art. 69, comma 3 c.p. e chiedendo che la pena fosse ritenuta illegale per violazione del minimo edittale: secondo il ricorrente il giudice avrebbe errato nel prendere come pena base il minimo aggravato (3 anni) invece del minimo non aggravato (1 anno), incidendo così sul calcolo complessivo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la pena inflitta era entro i limiti edittali previsti per il reato al tempo del fatto (ipotesi non aggravata: 1-6 anni; aggravata: 3-10 anni), il presunto errore sulle modalità di calcolo non ha determinato una pena illegale "ab origine" e, dunque, non giustifica la cassazione. Inoltre è stato ricordato che un errore di calcolo della pena, purché la pena complessiva rimanga nei limiti edittali, non può essere animus primo di cassazione introdotta; il primo giudice aveva scelto una pena base dentro la forbice prevista ed aveva implicitamente considerato le aggravanti nel bilanciamento con l'attenuante (art. 62 n.4), rimanendo nel potere discrezionale.
Norme richiamate
La Corte richiama le diverse formulazioni e il relativo trattamento sanzionatorio vigenti al momento del fatto (04/02/2012): ipotesi base (comma 1) pena reclusione da 1 a 6 anni e multa da 309 a 1032 euro; ipotesi aggravata (allora comma 3) pena reclusione da 3 a 10 anni e multa da 206 a 1549 euro. Il giudice può individuare la pena base entro la forbice edittale esercitando discrezionalità.
L'attenuante riconosciuta è stata valutata come equivalente alla recidiva nel bilanciamento; la Corte osserva che l'attenuante è stata operativamente valutata insieme alle aggravanti implicando la non applicazione separata di aumenti aggravanti.
Norma richiamata dal ricorrente (riguardante il calcolo della pena) ma la Corte ha ritenuto che la presunta violazione non abbia prodotto una pena illegale ab origine perché la sanzione complessiva è rimasta nei limiti edittali.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata per affermare che l'errore di diritto sul calcolo della pena, se la pena complessiva è nel limite edittale e non vi sono modifiche normative intervenute, non può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione e non può essere proposto per la prima volta in cassazione quale motivo decisivo.
Circostanze aggravanti richiamate nel capo di imputazione; la Corte osserva che tali aggravanti sono state implicitamente considerate nel bilanciamento operato dal primo giudice con l'attenuante.
Giurisprudenza - Sez. U., 31 marzo 2022 (Savini)
Principio richiamato circa la nozione di pena illegale "ab origine": illegale è la pena diversa per specie da quella stabilita dalla legge o quantificata oltre i limiti edittali; non è invece 'pena illegale ab origine' una sanzione complessivamente legittima ma determinata con percorso argomentativo viziato.
Massime di principio
- Una lamentela sulla modalità di calcolo della pena non porta alla cassazione se la pena complessiva resta entro i limiti edittali: la Cassazione richiede che la pena sia illegale "ab origine" (es. eccede i limiti legali) per accogliere il motivo.
- Il giudice di merito ha discrezionalità nell'individuare la pena base entro la forbice edittale prevista dalla legge; tale scelta, se non travalica i limiti edittali, non costituisce motivo di annullamento in Cassazione.
- Le operazioni di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti possono essere svolte implicitamente; la presenza di un percorso argomentativo viziato non sempre determina l'illegittimità della pena quando il risultato rientra nei limiti di legge.
- Errori di calcolo o di diritto relativi alla determinazione della pena, proposti per la prima volta in Cassazione, sono spesso inammissibili se non risultano in una pena illegale nei termini sopra indicati; inoltre l'art. 609 c.p.p. limita la rilevabilità d'ufficio di tali vizi.
- In situazioni simili conviene verificare innanzitutto se la pena inflitta eccede i limiti edittali: se sì, la questione è rilevabile in Cassazione; se no, le censure sul metodo di calcolo hanno scarsa probabilità di successo se non erano state dedotte e motivate nei gradi di merito.
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