Cassazione Penale, Sentenza n. 29362/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tavaglione era stato condannato in primo grado e in appello per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,78-1,81 g/l) con le aggravanti di aver commesso il fatto tra le ore 22 e le 7 e di aver provocato un incidente stradale. Con il ricorso in Cassazione si lamenta: 1) violazione dell'art. 186 C.d.S. per omessa esclusione della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente, sostenendo che non vi fosse un apporto causale del suo comportamento all'incidente (la manovra di sorpasso sarebbe stata regolare e non vi sarebbe certezza sull'urto); 2) vizio di motivazione rispetto alle testimonianze (agenti e conducenti) e citazione errata dell'art. 148 C.d.S., ritenendo che le testimonianze e i rilievi favorevoli dovessero escludere l'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione della Corte territoriale. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'evento come "incidente stradale" e la sussistenza dell'aggravante ex art. 186, comma 2-bis C.d.S., perché era emersa una relazione materiale e funzionale tra lo stato di ebbrezza dell'imputato e la dinamica (sorpasso notturno, visibilità ridotta, perdita di controllo e urto con la BMW). La Corte ha considerato adeguata la motivazione dell'appello, ha respinto le censure sulla valutazione delle testimonianze e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 186, comma 2-bis, nel senso che l'aggravante dell'"aver provocato un incidente stradale" richiede non un rigoroso nesso eziologico ma un nesso di strumentalità/occasionalità: è sufficiente un collegamento materiale tra lo stato di alterazione e l'evento (perdita di controllo/uscita di strada o urto) che renda l'incidente prevedibile e riconducibile alla ridotta capacità di guida.
Citata nella motivazione impugnata come riferimento alle manovre di sorpasso; la Corte di Cassazione osserva che l'applicazione di tale norma (divieto di sorpasso che comporta l'invasione della carreggiata opposta) non era centrale e che l'eventuale richiamo formale alla norma non inficia la valutazione complessiva dell'aggravante.
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante ex art. 186, comma 2-bis C.d.S. non è necessario dimostrare un nesso eziologico pieno tra ubriachezza e la causa prima dell'incidente: è sufficiente un collegamento materiale/strumentale che renda l'incidente prevedibile in ragione dell'alterazione alcolica.
- La nozione di "incidente stradale" comprende anche la fuoriuscita dalla sede stradale o l'urto contro ostacoli, senza che siano necessari danni a cose o persone: rileva ogni turbativa significativa della circolazione.
- In valutazioni di fatto (pericolosità della manovra, visibilità notturna, perdita di controllo) il giudice ha ampia discrezionalità; il ricorrente deve evidenziare un concreto errore logico-giuridico o contraddizione per ottenere l'annullamento in Cassazione.
- La semplice incertezza o la diversa ricostruzione dei testimoni non è di per sé sufficiente ad escludere l'aggravante se sussistono elementi concreti che collegano lo stato di ebbrezza all'evento.
- Quando si contesta l'applicabilità di norme sulla circolazione (es. art. 148 C.d.S.), è necessario dimostrare che l'erroneo richiamo normativo abbia inciso sulla decisione di merito; altrimenti l'errore formale può essere considerato ininfluente.
- In casi simili, per escludere l'aggravante conviene proporre prove concrete che dimostrino l'imprevedibilità o l'inevitabilità dell'incidente indipendentemente dallo stato di alterazione (es. malfunzionamento terzo, condotta imprudente di altro conducente documentata).
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