Cassazione Civile, Ordinanza n. 18484/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda sei dipinti acquistati da una società con scrittura privata da un'erede del precedente proprietario. Un ente pubblico e un'istituzione museale avevano rivendicato le opere sostenendo che fossero incluse in un legato testamentario disposto in loro favore; dopo la denuncia penale presentata dall'istituzione le opere erano state sequestrate e affidate in custodia. La società chiedeva in giudizio di accertare la propria proprietà ex art. 1153 c.c., sostenendo di aver acquistato in buona fede da non proprietaria, invocando anche la nullità della disposizione testamentaria come sostituzione fedecommissaria vietata ex art. 692 c.c., e domandava inoltre il risarcimento dei danni. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 654 c.p.p., 1153 e 1147 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che i giudici civili avessero ignorato l'esito del processo penale di assoluzione della venditrice, che secondo la società avrebbe dimostrato la buona fede sua e della venditrice; 2) violazione delle norme testamentarie e degli artt. 692, 697 e 1362 c.c., sostenendo che il testamento non avesse istituito una valida attribuzione separata di usufrutto e nuda proprietà, ma una sostituzione fedecommissaria nulla, con conseguente legittimità della vendita; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la sentenza penale richiamata non accertava in modo decisivo la buona fede dell'acquirente, elemento necessario per l'acquisto a non domino, e perché la doglianza mirava in realtà a rivalutare il materiale istruttorio. Ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. poiché la censura si risolveva nella contestazione del diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che l'interpretazione del testamento è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che la ricorrente proponeva solo una lettura alternativa non supportata dalla denuncia di specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; la Corte territoriale aveva correttamente escluso la sostituzione fedecommissaria perché usufrutto e nuda proprietà erano attribuiti simultaneamente. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché la domanda di risarcimento danni non risultava ritualmente devoluta in appello con adeguati motivi, ma solo riproposta nelle conclusioni; di conseguenza, non poteva parlarsi di omessa pronuncia su una domanda inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Per l'acquisto della proprietà a non domino è necessario, oltre al titolo astrattamente idoneo, il possesso della buona fede dell'acquirente al momento dell'acquisto.
La buona fede dell'acquirente è elemento rilevante ai fini dell'acquisto a non domino, ma deve risultare da fatti specifici e valutati nel giudizio di merito.
La sentenza penale irrevocabile può spiegare effetti nel giudizio civile solo se ha accertato i medesimi fatti materiali decisivi per la controversia civile; nel caso concreto l'assoluzione penale della venditrice non dimostrava di per sé la buona fede dell'acquirente.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri; non è invece censurabile in cassazione la diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
La scelta delle prove ritenute più attendibili e il relativo apprezzamento appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione логica e giuridica.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omesso esame di elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
La Corte esclude la nullità per sostituzione fedecommissaria perché le attribuzioni di usufrutto e nuda proprietà risultavano simultanee e non successive.
Richiamato dalla ricorrente come norma interpretativa della disposizione testamentaria, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha valorizzato il dato della simultaneità delle attribuzioni.
L'interpretazione del testamento deve seguire i canoni legali di ermeneutica; nel caso concreto la ricorrente non ha indicato specifiche regole violate e ha solo proposto una lettura alternativa.
Non vi è omessa pronuncia censurabile quando la domanda non sia stata ritualmente devoluta in appello con motivi specifici; la mera riproposizione nelle conclusioni non basta.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo richiamato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La sentenza penale irrevocabile non può essere invocata nel giudizio civile per dimostrare un fatto diverso e ulteriore rispetto a quello effettivamente accertato nel processo penale, specie quando il fatto decisivo nel civile richiede un autonomo accertamento soggettivo non desumibile automaticamente dall'assoluzione penale di altro soggetto.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale istruttorio: la censura è ammissibile solo se denuncia una vera violazione di norme processuali o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri attribuitigli; non quando si contesti la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice omessa confutazione di singoli elementi istruttori già comunque considerati nella motivazione.
- L'interpretazione del testamento è attività di fatto riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera proposizione di una lettura alternativa.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la domanda sia stata solo riproposta nelle conclusioni dell'appello senza specifici motivi di gravame contro il rigetto o l'omissione del primo giudice; in tal caso la domanda resta inammissibile in appello e non può fondare un vizio di legittimità.
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