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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08785/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un recupero contributivo disposto dall'INPS nei confronti di una cooperativa sociale, con contestazione di benefici contributivi riferiti a più periodi di contribuzione. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'impugnazione della cooperativa, dichiarando illegittimo il recupero per il periodo 1 ottobre 2012-31 maggio 2013 e confermando per il resto la legittimità della pretesa contributiva. In cassazione la cooperativa propone un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 156 e 161 c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione estremamente lacunosa e sostanzialmente apparente, perché il giudice di primo grado avrebbe recepito acriticamente la linea difensiva dell'ente pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente di censurare solo anomalie motivazionali gravi, quali mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile. Nel caso concreto ha escluso che la sentenza d'appello fosse affetta da tali vizi, ritenendo chiaramente percepibili le ragioni della decisione: la Corte territoriale aveva spiegato che la questione riguardava i benefici contributivi e il rispetto degli accordi e contratti collettivi quale requisito per l'agevolazione ex art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2007, e aveva evidenziato che per due periodi non risultava osservata la disciplina retributiva collettiva, con conseguente insussistenza del diritto ai benefici. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente più censure per mera insufficienza o contraddittorietà non radicale della motivazione.
  • La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo quando il provvedimento presenti anomalie estreme e immediatamente percepibili, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Non integra motivazione apparente la sentenza che, pur sintetica, renda comunque percepibili le ragioni della decisione e consenta il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
  • In tema di benefici contributivi, il rispetto degli accordi e contratti collettivi costituisce requisito costitutivo del diritto all'agevolazione; la sua mancanza comporta l'insussistenza del beneficio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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