Cassazione Penale, Sentenza n. 29194/2026 del 31/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i capi 4) e 5) dell'imputazione, ritenuti estinti per prescrizione. Il ricorrente ha impugnato anche l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di espunzione di alcuni documenti prodotti dalla parte civile. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 129, comma 2, e 603, comma 3, c.p.p., assumendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente acquisito documenti prodotti dalla parte civile in appello, senza rinnovazione istruttoria e senza motivare l'assoluta necessità dell'acquisizione, nonostante l'opposizione della difesa, e comunque con uso improprio dei poteri officiosi ex art. 507 c.p.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione ai reati edilizi e paesaggistici contestati ai capi 4) e 5), sostenendo che la condotta ascritta al ricorrente, quale segretario comunale, sarebbe stata successiva all'adozione dei provvedimenti illegittimi e quindi priva di efficienza causale rispetto alla edificazione abusiva in zona vincolata; ha inoltre contestato che anche l'omissione di cui al capo 3) potesse incidere causalmente su un abuso già perfezionato. Con il terzo motivo ha sostenuto che la Corte avesse erroneamente ravvisato l'illegittimità dei titoli abilitativi sulla base di un mero vizio procedurale, in particolare la mancata verifica del titolo edilizio precedente, pur in presenza di una sanatoria compatibile con gli strumenti urbanistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di interesse e comunque generico, perché il ricorrente non ha indicato la decisività dei documenti contestati e non ha confutato l'accertamento della sentenza impugnata secondo cui si trattava di mere riproduzioni di documenti già presenti nel fascicolo. Ha giudicato il secondo motivo generico e manifestamente infondato, perché la censura non si confrontava con la ricostruzione fattuale dei giudici di merito, secondo cui le condotte del ricorrente avevano agevolato l'opera abusiva nel corso della sua edificazione e non dopo il suo completamento. Ha ritenuto anche il terzo motivo non ammissibile, poiché formulava in realtà una critica valutativa alla lettura del materiale probatorio e delle consulenze tecniche, incompatibile con il giudizio di legittimità, e comunque non confrontata con il principio per cui, in presenza di prescrizione già maturata, non sono scrutinabili vizi motivazionali se non in presenza di evidenza immediata di una causa assolutoria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, c.p.p.
Per proporre impugnazione occorre un interesse concreto e attuale, non essendo sufficiente la mera pretesa all'esattezza teorica della decisione.
art. 129, comma 2, c.p.p.
In presenza di prescrizione, il giudice può pronunciare assoluzione solo se la causa di proscioglimento emerge in modo evidente e immediato dagli atti.
art. 603, comma 3, c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è necessaria nei limiti previsti dalla norma; la censura sulla sua omissione è inammissibile se non si confronta con la concreta motivazione della sentenza.
art. 507 c.p.p.
I poteri officiosi di acquisizione probatoria non possono essere invocati in modo generico e, nel caso di specie, la Corte ha escluso che vi fosse una nuova acquisizione decisiva.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge dedotta come motivo di ricorso richiede censure su circostanze oggettive o incontestate, non una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 110 c.p.
Viene richiamato in relazione al concorso dell'imputato negli illeciti edilizi e paesaggistici contestati.
art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato insieme all'art. 44, lett. c), per gli illeciti edilizi contestati ai capi 4) e 5).
art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001
Norma incriminatrice relativa all'edificazione abusiva in area vincolata, richiamata ai fini della contestazione edilizia.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004
Richiamato per il vincolo paesaggistico posto a tutela dell'area interessata.
art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004
Norma relativa all'autorizzazione paesaggistica, invocata nella contestazione del reato paesaggistico.
art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004
Norma sanzionatoria degli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica.
art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza causale di una condotta omissiva successiva rispetto a un abuso già perfezionato; la Corte ha escluso che il fatto fosse così collocato temporalmente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente deduce un interesse concreto e attuale alla riforma del provvedimento; la mera doglianza teorica o astratta non basta.
- Quando si impugna una sentenza che ha dichiarato la prescrizione, il ricorso per cassazione è utile solo se indica elementi già evidenti e non contestabili idonei a imporre una assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.; non sono consentite censure che richiedano ulteriori valutazioni di merito.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge non può risolversi in una diversa ricostruzione dei fatti o nella contestazione del peso attribuito alle prove dai giudici di merito.
- Per sostenere l'irrilevanza causale di una condotta concorsuale occorre confrontarsi con la concreta ricostruzione temporale e fattuale della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se presuppone una versione alternativa non accolta dai giudici di merito.
- Nel giudizio di legittimità contro una decisione che abbia già dichiarato la prescrizione, i vizi motivazionali non sono scrutinabili se non nei limiti dell'immediata evidenza di una causa assolutoria più favorevole.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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