Cassazione Penale, Sentenza n. 29111/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice del riesame)
La controversia
Il procedimento riguarda un'indagine per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per singoli episodi di detenzione, trasporto, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti, anche in ingente quantità. Il Tribunale del riesame di Perugia aveva: annullato la misura custodiale nei confronti di una indagata quanto alla partecipazione all'associazione; annullato, in parte, la misura nei confronti di un altro indagato quanto alla partecipazione al sodalizio, confermando però la gravità indiziaria per alcuni episodi di acquisto di stupefacenti e sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari; sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per un'ulteriore indagata, mantenendo però il quadro indiziario sia sul reato associativo sia sui reati-fine. Il pubblico ministero ricorreva avverso l'annullamento disposto per la prima indagata, deducendo travisamento della prova, omessa valutazione di intercettazioni ambientali e illogicità della motivazione quanto alla ritenuta assenza di prova della sua partecipazione al sodalizio. L'indagato ricorreva deducendo violazione degli artt. 292, 273 e 192 c.p.p., difetto di autonoma valutazione del Gip, carenza di gravi indizi per i singoli episodi di spaccio contestati e assenza di riscontri oggettivi alle intercettazioni. L'indagata ricorreva articolando quattro motivi: contestava la gravità indiziaria sia sui reati-fine sia sul reato associativo, deducendo omessa pronuncia sui motivi di riesame, erronea valorizzazione di meri indici di presenza passiva in auto, configurabilità al più di una connivenza non punibile, insussistenza di un'associazione stabile e critica alla motivazione sulle esigenze cautelari, ritenute non concrete e non attuali. La Corte ha ritenuto tutti i ricorsi inammissibili, osservando che le doglianze miravano a una rivalutazione del materiale intercettivo e dei fatti, attività preclusa in cassazione quando il provvedimento impugnato sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e correttamente ancorata a intercettazioni e agli altri elementi valorizzati dal giudice di merito. Ha inoltre affermato che l'autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p. non impone una riscrittura integrale degli elementi di fatto, essendo sufficiente che il giudice dia conto, in modo percepibile, delle ragioni del proprio convincimento. Quanto alla posizione dell'indagata destinataria del ricorso del P.M., la Corte ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui le conversazioni captate, anche considerate nel contesto dei rapporti di ristorazione e dei flussi economici, non dimostravano in modo univoco la sua adesione al sodalizio, né un travisamento della prova decisivo. Tutti i ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna delle parti private ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha confermato, per effetto della declaratoria di inammissibilità, la decisione del Tribunale del riesame: annullamento parziale della misura per una indagata limitatamente alla partecipazione associativa; annullamento parziale per un altro indagato limitatamente alla partecipazione al sodalizio e sostituzione della custodia con i domiciliari; sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari per un'ulteriore indagata, con permanenza del quadro indiziario sul reato associativo e sui reati-fine. Il P.M. ricorrente non ha ottenuto il ripristino della misura più grave nei confronti della prima indagata, mentre i ricorsi degli indagati sono stati respinti per inammissibilità perché diretti a ottenere una nuova valutazione di merito delle intercettazioni e degli indizi. Le parti private sono state condannate alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
richiamato come titolo del delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti oggetto della misura cautelare.
art. 80 d.P.R. 309/1990
richiamato in relazione all'aggravamento per ingente quantità di stupefacente.
art. 73 d.P.R. 309/1990
richiamato per i singoli episodi di detenzione, trasporto, acquisto e cessione di stupefacenti contestati ai ricorrenti.
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nei reati-fine.
art. 192 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione degli indizi e delle intercettazioni.
art. 125 c.p.p.
richiamato dalla difesa per denunciare difetto di motivazione e omessa pronuncia.
art. 127 c.p.p.
richiamato dalla difesa nel quadro delle censure procedimentali sul riesame.
art. 273 c.p.p.
richiamato con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari.
art. 274, lett. c) c.p.p.
richiamato dalla difesa per contestare la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali.
art. 291 c.p.p.
richiamato dalla difesa in tema di presupposti applicativi della misura.
art. 292 c.p.p.
richiamato per la dedotta mancanza di autonoma valutazione del giudice cautelare e per il contenuto motivazionale dell'ordinanza.
art. 13 Cost.
richiamato dalla difesa in relazione alla tutela della libertà personale e alle garanzie cautelari.
art. 111 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno delle censure di motivazione e del giusto processo.
art. 6 CEDU
richiamato dalla difesa come parametro convenzionale di garanzia processuale.
L. 47/2015
richiamata dalla Corte nel descrivere l'evoluzione dell'obbligo di autonoma valutazione nel provvedimento cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari personali non è consentita una nuova valutazione del materiale indiziario: la Corte può solo verificare la presenza di specifiche violazioni di legge o di una motivazione manifestamente illogica, rimanendo preclusa ogni rivalutazione del merito o dei dialoghi intercettati.
- Le intercettazioni telefoniche e ambientali possono costituire fonte diretta di prova indiziaria anche senza riscontri esterni, purché gli esiti siano gravi, precisi e concordanti e l'interpretazione del linguaggio captato sia logicamente sostenibile secondo le massime di अनुभवienza.
- L'interpretazione delle conversazioni intercettate, anche quando il linguaggio sia criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la lettura adottata è non manifestamente irragionevole.
- L'obbligo di autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p. non impone una motivazione necessariamente originale o integralmente autonoma in senso formale: è sufficiente che il giudice renda percepibili le ragioni del proprio convincimento, anche mediante motivazione per relationem, purché vi sia un effettivo vaglio critico degli elementi decisivi per ciascuna posizione.
- In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione può essere desunta anche da una stabile e continuativa collaborazione funzionale alle attività di trasporto, movimentazione, contatto con i sodali e copertura logistica, quando tali elementi rivelino consapevole adesione al programma criminoso; viceversa, la mera prospettazione alternativa dei fatti in cassazione è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29102/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29106/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29108/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29109/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29110/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29112/2026 del 31/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →