Cassazione Penale, Sentenza n. 29106/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per avere presentato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una dichiarazione con dati reddituali incompleti e non veritieri. In particolare, gli era stato contestato di non avere indicato correttamente il reddito del nucleo familiare convivente, omettendo il reddito di un altro familiare convivente e alcune voci reddituali e patrimoniali riferite alla madre convivente, da considerarsi ai fini della verifica dei requisiti. Con il ricorso deduceva: 1) la maturata prescrizione del reato prima della decisione di appello, per asserita mancanza di atti interruttivi e di sospensioni; 2) l'errore della sentenza nel computare, nel reddito familiare, l'indennità di accompagnamento percepita dalla madre, ritenuta voce assistenziale non reddituale; 3) il vizio motivazionale sulla sussistenza del dolo, sostenendo che la falsa indicazione sarebbe dipesa da errore scusabile, da errata interpretazione dei dati fiscali e da un difetto di controllo non imputabile all'imputato, anche perché l'autocertificazione era stata delegata a un legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in realtà, a una nuova valutazione del compendio probatorio e a una rilettura del fatto non consentite in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito logica, coerente e completa. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sul dolo, osservando che nel patrocinio a spese dello Stato le omissioni e le false indicazioni, anche parziali, integrano il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 se sorrette da dolo generico; ha escluso che nel caso concreto vi fosse un errore scusabile o un mero difetto di controllo. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che il termine non era ancora decorso, dovendosi applicare l'aumento per la recidiva specifica e reiterata e quello derivante dagli atti interruttivi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma incriminatrice punisce le false indicazioni e le omissioni, anche parziali, nella dichiarazione resa per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; la rilevanza penale prescinde dall'effettivo superamento della soglia reddituale e richiede dolo generico.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai fini dell'ammissione al patrocinio vanno considerati i redditi del nucleo familiare convivente, con conseguente dovere di indicazione completa di tutti i componenti rilevanti.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per confermare la disciplina delle dichiarazioni necessarie a corredo dell'istanza di ammissione al beneficio e l'obbligo di completezza dei dati forniti.
art. 157 cod. pen.
Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto dell'aumento di pena correlato alla recidiva e della disciplina applicabile al reato contestato.
art. 99 cod. pen.
La recidiva specifica e reiterata comporta l'aumento del termine di prescrizione e incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere.
art. 161 cod. pen.
In presenza di recidiva specifica e reiterata, l'aumento del termine di prescrizione dovuto agli atti interruttivi è pari a due terzi.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel reato di falsa o incompleta dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato, la falsità può consistere anche in omissioni o indicazioni solo parzialmente vere, senza che sia necessario il superamento effettivo della soglia di reddito per l'ammissione al beneficio.
- L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: non basta allegare una mera negligenza, un difetto di controllo o un errore di compilazione, occorrendo un concreto elemento che renda scusabile l'errore e incida sulla volontà dichiarativa.
- La verifica della prescrizione deve essere compiuta considerando le aggravanti e gli effetti della recidiva sul termine base, nonché l'eventuale incremento per gli atti interruttivi; la deduzione difensiva è infondata se il termine così calcolato non è ancora decorso.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, congrua e completa; il ricorso non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione del merito.
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