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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29108/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza grave. La difesa ha dedotto: 1) nullità della sentenza di appello per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ad uno dei due difensori di fiducia nominati, con conseguente violazione del diritto di difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della doglianza sulla mancata ammissione della lista testi della difesa; 3) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità penale; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta al motivo relativo all'inutilizzabilità dell'esito dell'alcoltest. La memoria difensiva ha anche invocato la prescrizione, ma la Corte ha escluso che potesse applicarsi, ritenendo invece rilevante il regime dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità derivante dall'omessa notifica del decreto di citazione in appello a uno dei due difensori di fiducia. Ha richiamato il principio secondo cui tale omissione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, eccepibile nei termini di legge. Nel caso concreto, la nomina dei due difensori era rituale e comunicata, il decreto non era stato notificato a uno di essi, e la relativa eccezione era stata tempestivamente sollevata dall'altro difensore nelle conclusioni scritte depositate prima dell'udienza di appello. Accertata quindi la violazione del diritto di difesa, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per l'ulteriore corso. Le altre doglianze sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada

    Individua il reato contestato, relativo alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità per violazione del diritto di difesa.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 178 c.p.p. per sostenere la nullità dell'atto e della sentenza.

  • art. 601 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    Richiamato nel motivo relativo alla mancata ammissione della lista testi della difesa.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Usato per affermare che la nullità di ordine generale a regime intermedio deve essere eccepita tempestivamente.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    Citato nel principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte per l'eventuale intervento del sostituto del difensore.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità dell'esito dell'alcoltest.

  • art. 354 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità dell'esito dell'alcoltest.

  • art. 344-bis c.p.p.

    La Corte afferma che, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, opera il regime dell'improcedibilità se il giudizio di appello o di cassazione non si definisce nei termini previsti.

Massime di principio

  • L'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello a uno dei difensori di fiducia dell'imputato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.
  • Tale nullità deve essere eccepita tempestivamente, nei termini previsti dall'art. 182, comma 2, c.p.p., anche dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato.
  • Quando la nullità per omessa notifica al codifensore è tempestivamente dedotta e risulta dalla mancata partecipazione del difensore al giudizio di appello, la sentenza va annullata per violazione del diritto di difesa.
  • L'accoglimento di un motivo che comporta nullità processuale assorbe le ulteriori censure di merito o di prova non esaminate.
  • Per i fatti commessi dopo il 1 gennaio 2020, la disciplina rilevante non è la prescrizione ma l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., ove ne ricorrano i presupposti temporali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

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