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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29110/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

La ricorrente aveva subito una misura cautelare degli arresti domiciliari dal 20/02/2017 al 22/11/2017 in relazione a due ipotesi di intestazione fittizia di partecipazioni societarie finalizzate, secondo l'accusa originaria, a eludere misure di prevenzione patrimoniali. Successivamente era stata assolta dal Tribunale di Palmi perché il fatto non sussiste. Chiedeva quindi l'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva rigettato la domanda ritenendo che ella avesse dato causa alla detenzione con condotta gravemente imprudente e negligente, avendo accettato di intestarsi e amministrare quote societarie in un contesto ritenuto vicino alla criminalità organizzata locale e idoneo a creare l'apparenza di un'operazione elusiva. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 314 c.p.p., sostenendo che il giudice della riparazione aveva travisato la sentenza assolutoria: questa aveva escluso i presupposti fattuali dell'imputazione, negando i collegamenti criminali tra i congiunti e la cosca richiamata, e aveva ricondotto i trasferimenti delle quote a finalità familiari e imprenditoriali lecite. Contestava inoltre che si potesse fondare la colpa grave su una diversa lettura dei medesimi fatti, senza indicare specifiche regole cautelari violate e senza spiegare il nesso causale tra la condotta e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata incoerente e insufficiente rispetto ai principi in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Ha osservato che il giudice della riparazione non aveva adeguatamente confrontato la propria valutazione con la sentenza assolutoria, la quale aveva escluso il dolo elusivo e messo in dubbio la stessa fittizietà delle operazioni societarie. Ha inoltre rilevato che non erano state indicate specifiche regole cautelari violate né spiegato in che modo la condotta ascritta alla ricorrente avesse concretamente determinato l'adozione o il mantenimento della custodia. Per tale ragione l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    la condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante è causa ostativa alla riparazione solo se sussiste un apprezzabile collegamento causale con la custodia cautelare, sia nel momento genetico sia nel mantenimento della misura

  • art. 12 quinquies L. 356/1992

    norma originariamente contestata per l'intestazione fittizia di partecipazioni societarie al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali

  • art. 512 bis c.p.

    richiamato come corrispondente disposizione incriminatrice della fattispecie di trasferimento fittizio di valori al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali

  • art. 12 quinquies L. 356/1992 / art. 512 bis c.p.

    la sentenza osserva che l'assoluzione ha escluso il dolo specifico elusivo e, nei fatti, la ricostruzione accusatoria alla base della cautela

Massime di principio

  • Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve compiere una valutazione autonoma e ex ante della condotta dell'istante, senza limitarsi a verificare se essa integri un reato, ma verificando se abbia creato una falsa apparenza di configurabilità dell'illecito e abbia causalmente determinato la misura cautelare.
  • La condotta ostativa può essere ravvisata solo se il giudice individua specifiche regole cautelari violate e spiega in modo concreto il collegamento causale tra la condotta e l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare; non bastano sospetti, giudizi apodittici o formule meramente assertive.
  • Quando la sentenza assolutoria ha escluso i presupposti fattuali dell'imputazione o il dolo specifico, il giudice della riparazione deve confrontarsi puntualmente con tale ricostruzione e non può riproporre gli stessi fatti sotto una diversa sensibilità valutativa per affermare la colpa grave ostativa.
  • La mera vicinanza familiare o un contesto ambientale ritenuto sospetto non sono sufficienti, da soli, a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione, se non sono accompagnati da una motivazione che dia conto della concreta incidenza causale della condotta sulla misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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