Cassazione Penale, Sentenza n. 29102/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per omicidio stradale aggravato. I fatti, ricostruiti dai giudici di merito, riguardano la guida di un'autovettura BMW da parte di un soggetto privo di patente, a velocità molto elevata in ambito urbano, con perdita di controllo del mezzo, invasione della corsia opposta, urto di veicoli in sosta, investimento di un pedone e conseguente decesso della vittima; dopo il sinistro, inoltre, vi era stata una condotta di fuga e una sostituzione di persona nella ricostruzione della guida. Il ricorso articolava sei motivi: contestava la valutazione dell'elemento soggettivo e del grado della colpa, invocando le condizioni personali, familiari e sociali dell'imputato; censurava il diniego delle attenuanti generiche; lamentava vizi motivazionali sulla quantificazione della pena e sull'uso, in senso negativo, della condotta successiva al fatto; contestava la qualificazione della colpa specifica e la motivazione sull'aggravante del superamento del doppio della velocità consentita; infine, deduceva insufficienza di prova sulla circostanza aggravante della fuga e sul comportamento di sostituzione alla guida da parte della madre. La Suprema Corte ha ritenuto che tutte le doglianze, nella sostanza, mirassero a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte generici, ripetitivi rispetto all'appello o comunque diretti a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e del giudizio di merito sulla colpa, sulla ricostruzione del sinistro, sull'aggravante della velocità e sulla determinazione della pena. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla circostanza aggravante della fuga non era stata specificamente devoluta in appello, e quindi non era proponibile per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la fattispecie di omicidio stradale aggravato per condotta di guida gravemente violativa delle regole cautelari e per le ulteriori aggravanti contestate e confermate dai giudici di merito
è valorizzato quale aggravante connessa alla fuga o all'alterazione degli accertamenti dopo il sinistro
viene richiamato dalla difesa per la valutazione delle condizioni personali dell'agente; la Corte afferma che il grado della colpa va comunque apprezzato in base a gravità della violazione, prevedibilità ed evitabilità dell'evento, condizioni personali e motivazioni della condotta
le attenuanti generiche possono essere negate sulla base della gravità del fatto, dell'intensità della colpa, della condotta successiva e dell'assenza di elementi positivi apprezzabili; non basta il solo stato di incensuratezza
indicata dalla difesa tra le regole cautelari asseritamente violate nella guida
indicata dalla difesa tra le regole cautelari asseritamente violate nella guida
indicata dalla difesa tra le regole cautelari asseritamente violate nella guida
richiamato dalla difesa per contestare la prova della velocità tramite centralina airbag, sostenendo che il dispositivo non sia apparecchiatura omologata per l'accertamento della velocità
indicata dalla difesa tra le regole cautelari asseritamente violate nella guida
viene menzionato per la non punibilità della madre che si era assunta la guida dell'auto dopo il sinistro
richiamato dalla Corte, insieme agli artt. 61 e 133 c.p., per la valutazione del grado della colpa
richiamato dalla Corte, insieme agli artt. 43 e 133 c.p., per la valutazione del grado della colpa
art. 37295/2019 Rv. 277218-01
la Corte richiama il principio per cui, quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, il perimetro del sindacato di legittimità è ulteriormente ristretto
art. 22632/2008 Rv. 239895-01
si richiama il criterio per determinare il grado della colpa: gravità della violazione cautelare, prevedibilità ed evitabilità dell'evento, condizioni personali, qualità utili a fronteggiare il pericolo e motivazioni della condotta, con valutazione comparativa dei fattori concorrenti
art. 54996/2017 Rv. 271679
si richiama il principio secondo cui la ricostruzione della dinamica ed eziologia di un sinistro stradale è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito
art. 37838/2009 Rv. 245294
richiamo al medesimo principio sulla ricostruzione del sinistro come accertamento di merito
art. 43403/2007 Rv. 238321
richiamo al medesimo principio sulla ricostruzione del sinistro come accertamento di merito
art. 29707/2017 Rv. 270316
non sono deducibili in cassazione questioni non devolute in appello
art. 34044/2020 Rv. 280306
non sono deducibili in cassazione questioni non devolute in appello
art. 27256/2020 Rv. 279903
non sono deducibili in cassazione questioni non devolute in appello
art. 46765/2021 Rv. 282322
non sono deducibili in cassazione questioni non devolute in appello
art. 43952/2017 Rv. 271269
il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sulla gravità del fatto, sull'intensità della colpa e sull'assenza di elementi positivi di apprezzabile consistenza
art. 39566/2017 Rv. 270986
l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente per imporre la concessione delle attenuanti generiche
Corte cost. n. 186/2000
in caso di inammissibilità, segue la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito quando il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove o della dinamica del fatto a quella già motivatamente accolta dai giudici di merito.
- Nel sinistro stradale, la ricostruzione della dinamica, dell'eziologia e delle responsabilità dei conducenti è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione.
- Il grado della colpa, ai fini della personalizzazione del rimprovero e della commisurazione della pena, va valutato considerando la gravità della violazione della regola cautelare, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, le condizioni personali dell'agente, le sue qualità utili a fronteggiare il pericolo e le motivazioni della condotta, con valutazione comparativa dei fattori favorevoli e contrari.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il fatto presenti elevata gravità oggettiva e soggettiva, intensa colpa e assenza di elementi positivi apprezzabili; la sola incensuratezza o la mera giovane età non impongono il loro riconoscimento.
- La condotta successiva al fatto, se esprime tentativo di sottrarsi all'identificazione o di alterare l'accertamento delle responsabilità, può essere valutata come indice negativo autonomo della personalità e incidere sul trattamento sanzionatorio, nei limiti in cui non si realizzi duplicazione rispetto a specifiche aggravanti.
- Non sono deducibili per la prima volta in cassazione questioni che non siano state specificamente devolute al giudice di appello.
- L'accertamento tecnico della velocità di marcia può essere valorizzato insieme ad altri dati oggettivi della dinamica del sinistro; la censura è inammissibile se si limita a contestare la lettura del compendio probatorio senza evidenziare un vero vizio logico della motivazione.
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