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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29109/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito custodia cautelare dal 13 luglio al 13 settembre 2016 in relazione a plurime contestazioni in materia di traffico di stupefacenti. Il procedimento penale si era concluso con due diverse sentenze assolutorie: una del 4 aprile 2022, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2022, e una successiva del 23 settembre 2024 relativa a tre episodi di cessione di stupefacente in favore di un coimputato. La Corte di appello aveva respinto la domanda riparatoria: per una parte delle contestazioni l’aveva ritenuta tardiva, assumendo che il termine biennale decorresse dalla prima irrevocabilità; per la parte restante aveva escluso l’indennizzo ritenendo che l’istante avesse dato causa alla misura per colpa grave, valorizzando intercettazioni, frequentazioni con ambienti del narcotraffico, possesso di modiche quantità di stupefacente, rinvenimento di materiale per taglio e confezionamento e disponibilità di denaro contante in capo alla moglie non giustificato. Il ricorrente ha censurato tale ordinanza con tre motivi: 1) violazione di legge per avere considerato tardiva la domanda, sostenendo che il termine biennale dovesse decorrere dalla irrevocabilità dell’ultima sentenza assolutoria, poiché la misura custodiale riguardava un’unica imputazione cumulativa; 2) violazione di legge e dell’art. 5 CEDU per avere ravvisato la colpa grave sulla base di meri sospetti, senza adeguata spiegazione del nesso causale tra la condotta e la detenzione, e per avere valorizzato condotte passive incompatibili con il diritto al silenzio; 3) vizio di motivazione per apparente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla colpa grave e sul nesso causale tra condotta e misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato che, quando una unica misura cautelare custodiale è stata disposta per una pluralità di fatti-reato contestati cumulativamente e questi vengono definiti con sentenze separate in tempi diversi, il diritto a proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione decorre dall’irrevocabilità dell’ultima pronuncia assolutoria, perché solo da quel momento risultano definiti tutti i fatti per i quali la custodia era stata applicata. Ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla colpa grave e alla motivazione, perché assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, c.p.p.

    irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione

    il diritto a proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sorge quando si verifica, per i reati per i quali fu applicata la custodia, una delle condizioni previste dalla norma; nel caso di imputazione cumulativa con più fatti contestati e definizione separata, la decorrenza va collegata al momento in cui tutte le contestazioni cautelari siano definite

  • art. 315, comma 1, c.p.p.

    il termine biennale per proporre la domanda decorre dall’ultima pronuncia assolutoria quando la custodia cautelare è stata disposta per una pluralità di fatti-reato decisi separatamente

  • art. 5 CEDU

    richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla colpa grave e sull’uso di elementi di sospetto; la Corte non ne sviluppa un’autonoma ratio decisoria

Massime di principio

  • In presenza di una unica misura cautelare custodiale applicata per una pluralità di fatti-reato contestati cumulativamente, il termine biennale per chiedere la riparazione per ingiusta detenzione decorre dalla irrevocabilità dell’ultima sentenza assolutoria che definisce tutte le contestazioni rilevanti ai fini della custodia.
  • Se i fatti per i quali è stata disposta la custodia cautelare vengono decisi in tempi diversi con sentenze separate, la domanda riparatoria non può essere dichiarata tardiva prima della definizione definitiva dell’ultima delle contestazioni cautelari.
  • La verifica del presupposto temporale della riparazione deve essere effettuata con riguardo all’intero perimetro delle imputazioni che hanno giustificato la custodia, non a singole frazioni del giudizio quando esse siano parte di un medesimo titolo cautelare cumulativo.

Come è indicizzato

MaterieSequestro
RamiProcesso penale

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