Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24721/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un imputato per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, con pena detentiva, pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, condanna generica al risarcimento dei danni, provvisionale e rifusione delle spese alla parte civile. In cassazione l’imputato ha dedotto: 1) inutilizzabilità delle registrazioni audiovisive effettuate con smartphone dalla figlia, trasmesse alla madre via WhatsApp e poi riversate su CD dalla polizia giudiziaria, per mancato sequestro del dispositivo originario e incertezza sulla provenienza e integrità; 2) mancata assunzione di perizia neuro-psichiatrica, ritenuta decisiva per accertare l’incidenza dell’epilessia e dei farmaci sulle condotte; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza del reato e dell’aggravante della violenza assistita, con contestazione dell’attendibilità della persona offesa e valorizzazione delle prove a discarico; 4) vizio di motivazione sull’elemento psicologico e richiesta di accertare incapacità di intendere o di volere, anche solo parziale; 5) richiesta di riqualificare il fatto in minacce, percosse e lesioni, con conseguente prescrizione; 6) censure sul diniego delle attenuanti generiche, sulla quantificazione della pena, sul diniego dei benefici di legge e delle pene sostitutive; 7) censure sulla liquidazione del danno e sulla provvisionale in favore della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o aspecifici tutti i motivi: le registrazioni audiovisive erano utilizzabili come prova documentale e, comunque, non decisive; la perizia non è prova decisiva ai fini dell’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. e la motivazione di merito sull’assenza di rilevanza psicopatologica era congrua; le censure sulla ricostruzione dei fatti e sull’attendibilità della persona offesa miravano a una diversa valutazione del compendio probatorio, preclusa in cassazione; il dolo del delitto di maltrattamenti risultava integrato dalla reiterazione delle condotte vessatorie; la richiesta di riqualificazione in minacce e lesioni era infondata, perché le minacce erano una modalità della violenza morale tipica del 572 c.p. e le lesioni non risultavano contestate; il diniego delle attenuanti generiche, la determinazione della pena e il mancato riconoscimento dei benefici erano motivati in modo non illogico; infine, la provvisionale e la liquidazione delle spese alla parte civile non erano censurabili in sede di legittimità. Conseguentemente l’imputato è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.686 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    comma secondo; commi 1 e 2

    Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è integrato da condotte reiterate, anche non sistematiche, che complessivamente ledono la dignità e l’autodeterminazione della vittima; le minacce possono costituire modalità della violenza morale tipica della fattispecie.

  • art. 61-quinquies c.p.

    La circostanza aggravante è stata ritenuta assorbita nella fattispecie di cui all’art. 572, comma secondo, c.p.

  • art. 191 c.p.p.

    È stata dedotta la inutilizzabilità delle registrazioni, ma la Corte ha escluso il vizio ritenendo la prova acquisibile e non inutilizzabile nel caso concreto.

  • art. 254 c.p.p.

    Non era necessario il sequestro ex art. 254 c.p.p. per acquisire le registrazioni trasmesse da uno dei partecipi della comunicazione; la norma riguarda il sequestro di corrispondenza in itinere presso i gestori.

  • art. 234 c.p.p.

    Le registrazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate da un partecipante costituiscono prova documentale acquisibile nel processo.

  • art. 190 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per la mancata assunzione di prova; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché riferita a una perizia non decisiva.

  • art. 220 c.p.p.

    Invocato per la perizia neuro-psichiatrica; la Corte ha escluso che la mancata perizia integri motivo di ricorso per cassazione quale prova decisiva.

  • art. 507 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di rinnovazione istruttoria e perizia d’ufficio.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per la rinnovazione dell’istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito sul diniego.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La mancata effettuazione di perizia non integra motivo di ricorso quando la perizia è mezzo di prova neutro e non prova decisiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti dell’illogicità manifesta, non per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l’affermazione di responsabilità, previa verifica rigorosa della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca; i riscontri sono opportuni ma non necessariamente autonomi o riferiti a ogni segmento narrativo.

  • art. 85 c.p.

    Invocato dalla difesa in relazione all’imputabilità e alla capacità di intendere e volere.

  • art. 89 c.p.

    Invocato dalla difesa per prospettare un eventuale vizio parziale di mente.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per la determinazione della pena in base alla discrezionalità giudiziale.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per i criteri di commisurazione della pena.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla difesa per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dalla difesa in tema di risarcimento del danno.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato nel dispositivo per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Le registrazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate da uno dei partecipanti sono, di regola, acquisibili come prova documentale e non richiedono il sequestro del dispositivo originario quando siano state spontaneamente messe a disposizione degli inquirenti da un soggetto che ha preso parte alla comunicazione.
  • L’art. 254 c.p.p. disciplina il sequestro di corrispondenza presso i gestori di servizi e non impone il sequestro del terminale del destinatario quando il contenuto comunicativo sia già nella sua disponibilità.
  • La deduzione di inutilizzabilità o di violazione delle regole di acquisizione probatoria deve indicare in modo specifico l’atto viziato e la sua effettiva decisività; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
  • La mancata disposizione di una perizia non è di per sé censurabile in cassazione come omessa prova decisiva, poiché la perizia è mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e non rientra, normalmente, nel concetto di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • Nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi il requisito dell’abitualità è integrato da una pluralità di condotte reiterate, anche se non perfettamente sistematiche o cronologicamente puntualizzate, purché complessivamente espressive di una sistematica violenza fisica o psicologica.
  • Il dolo del reato di maltrattamenti non richiede un programma criminoso originario, essendo sufficiente la consapevolezza di perseverare in una condotta vessatoria già in atto e idonea a ledere la personalità della vittima.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono sostenere da sole la condanna se il giudice motiva in modo rigoroso sulla credibilità soggettiva e sull’attendibilità intrinseca del racconto; i riscontri esterni sono opportuni ma non devono necessariamente coprire ogni dettaglio narrativo.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, né sostituire al ragionamento del giudice di merito una lettura alternativa dei fatti, salvo il caso di manifesta illogicità della motivazione.
  • Le minacce reiterate possono costituire una modalità esecutiva della violenza morale tipica del maltrattamento e restano assorbite nel più grave delitto quando inserite nel medesimo contesto vessatorio.
  • La provvisionale e la liquidazione delle spese alla parte civile, essendo statuizioni interinali o comunque prive di autonoma definitività sul quantum del danno, non sono normalmente aggredibili con censure di merito in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiProveImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.