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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24389/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Dal testo emerge che il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di merito che lo aveva condannato per il reato a lui ascritto, ma nelle more del giudizio di legittimità è intervenuto il suo decesso, attestato da certificato del Comune di Trani. Il ricorso non viene esaminato nel merito: la Corte rileva che la morte dell'imputato comporta l'estinzione del reato e, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La decisione richiama inoltre il principio per cui, in tale ipotesi, è preclusa una pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. se dagli atti non emerge l'evidenza di una causa più favorevole all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione prende atto della morte dell'imputato, verificatasi il 16 marzo 2026, e dichiara estinto il reato ai sensi dell'art. 150 c.p.; di conseguenza annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. a), c.p.p. La Corte precisa che non può pronunciarsi nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., poiché dal provvedimento impugnato non emerge l'evidenza di alcuna delle situazioni ivi previste. Il ricorso, quindi, non viene accolto sul merito ma assorbito dall'intervenuta estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 150 c.p.

    La morte dell'imputato comporta l'estinzione del reato.

  • art. 620, lett. a), c.p.p.

    In caso di estinzione del reato per morte dell'imputato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La pronuncia di proscioglimento nel merito resta preclusa se dagli atti non emerge l'evidenza di una causa di proscioglimento più favorevole.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • In presenza di estinzione del reato per morte dell'imputato, la Corte di cassazione non può sostituire tale causa estintiva con una pronuncia assolutoria di merito, salvo che dagli atti risulti in modo evidente una causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p.
  • L'intervenuto decesso dell'imputato esaurisce il rapporto processuale, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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