Cassazione Penale, Sentenza n. 24879/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata per un episodio di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'indagato era stato destinatario di custodia in carcere confermata dal tribunale del riesame di Torino per avere concorso con soggetti ritenuti amministratori di fatto di una società fallita nella distrazione e nell'occultamento di una partita di pentolame di notevole valore, rinvenuta in un capannone nella sua disponibilità. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) vizio di motivazione sulla qualificazione del contributo dell'indagato, ritenuto extraneus concorrente e non amministratore di fatto, con conseguente carenza di motivazione sul concorso e sulla consapevolezza della qualifica del concorrente; inoltre si contestava che il giudice avesse trattato come equivalenti distrazione e occultamento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della consapevolezza dell'intento distrattivo degli altri soggetti e sulla mancata riqualificazione del fatto in ricettazione fallimentare; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., contestando il richiamo ai precedenti e alla detenzione domiciliare in relazione al momento di consumazione del fatto; 4) vizio di motivazione sulla mancata sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva, evidenziando un asserito trattamento deteriore rispetto ad altri indagati ritenuti più coinvolti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sui gravi indizi cautelari e ritenendo congrua la ricostruzione indiziaria fondata sul rinvenimento della merce in un capannone nella disponibilità dell'indagato, sul pedinamento, sulla consegna delle chiavi e sulla fittizietà di parte dei pagamenti e delle intestazioni commerciali. Ha inoltre escluso che il diverso ruolo attribuito all'indagato rispetto a quello indicato nella richiesta cautelare determinasse violazione del principio di correlazione, trattandosi di una diversa qualificazione del contributo a fronte del medesimo fatto storico. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati: la motivazione del riesame sulle esigenze cautelari e sulla scelta della custodia in carcere è stata giudicata immune da vizi manifesti, valorizzandosi i numerosi e gravi precedenti penali dell'indagato, la sua pericolosità sociale e la precedente inefficacia di misure meno afflittive. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato in relazione alle esigenze cautelari, in particolare al pericolo di reiterazione del reato e alla valutazione della pericolosità dell'indagato
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
indicata la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione
richiamato implicitamente quale base della bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata
non richiamato espressamente nel merito, ma la Corte ha menzionato il delitto di bancarotta come contestazione principale senza sviluppi sul tentativo
non presente
non presente
Massime di principio
- In sede di legittimità sui provvedimenti cautelari personali, il controllo della Cassazione sulla motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della congruenza logica e giuridica del ragionamento del giudice del riesame, senza possibilità di sostituire una diversa lettura degli elementi indiziari già valutati.
- La diversa qualificazione del ruolo dell'indagato nel medesimo fatto storico, rispetto a quella prospettata dal pubblico ministero o recepita nell'ordinanza genetica, non comporta di per sé violazione del principio di correlazione, se non muta il nucleo essenziale dell'addebito e non incide sul diritto di difesa.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione, può assumere rilievo indiziario il concorso di chi acquisti o gestisca beni provenienti dalla società fallita in condizioni oggettive e soggettive incompatibili con un'operazione lecita, specie quando la merce sia occultata in luoghi nella sua disponibilità e vi siano elementi di fittizietà nei pagamenti o nelle intestazioni commerciali.
- La valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura deve considerare anche i precedenti penali dell'indagato, la sua concreta pericolosità sociale e l'eventuale inefficacia già dimostrata da misure meno gravose; tali elementi possono giustificare la custodia in carcere anche se il ruolo contestato nella nuova vicenda è meno grave rispetto a quello di altri coindagati.
- Il giudice può fondare la motivazione cautelare sul coordinamento tra ordinanza genetica e decisione del riesame, purché la motivazione complessiva, considerata nel suo insieme, dia conto degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari in modo non manifestamente illogico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24836/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24846/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24897/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24389/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24400/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24410/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →