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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24897/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo, diretto e per equivalente, per euro 899.772,68 disposto nei confronti di un imputato in relazione a una contestazione provvisoria di bancarotta preferenziale. Il Tribunale del riesame aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro, ritenendo sussistente il fumus del reato e infondata l’eccezione di prescrizione. In particolare, il giudice aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data della sentenza dichiarativa di fallimento della società poi fallita, e non nella precedente ammissione al concordato preventivo; inoltre aveva ritenuto tempestiva e legittima la contestazione dell’aggravante di rilevante gravità del danno patrimoniale, formulata dal pubblico ministero in fase di indagini. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione degli artt. 157 c.p., 129 c.p.p., 216, 219 e 236 l. fall., oltre a vizio di motivazione: ha sostenuto che, essendo le condotte integralmente anteriori all’ammissione al concordato preventivo, la prescrizione avrebbe dovuto decorrere da quel momento, con applicazione della disciplina speciale dell’art. 236 l. fall.; in subordine, ha affermato che, anche prendendo a riferimento la dichiarazione di fallimento, il reato si sarebbe comunque prescritto nel maggio 2024, sicché la contestazione dell’aggravante nel gennaio 2025 sarebbe stata tardiva e inidonea a impedire l’immediata declaratoria della causa estintiva ai sensi dell’art. 129 c.p.p., che la difesa riteneva operante anche nella fase procedimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale del riesame: nel caso di successione tra concordato preventivo e fallimento, la prescrizione del reato di bancarotta preferenziale decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non dalla ammissione al concordato; inoltre, la contestazione dell’aggravante in fase di indagini preliminari era legittima, perché in tale fase l’accusa è ancora fluida e il pubblico ministero può modificarla anche in occasione dell’udienza di riesame. Infine, la Corte ha ribadito che l’art. 129 c.p.p. opera nel processo, non nelle indagini preliminari, dove l’eventuale causa estintiva trova il diverso rimedio dell’archiviazione. Poiché, calcolando la prescrizione dalla data del fallimento e tenendo conto dell’aggravante, il termine non era ancora decorso alla data del sequestro, la misura è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la contestazione concorsuale del reato

  • art. 157 c.p.

    disciplinata la durata del termine di prescrizione

  • art. 161 c.p.

    richiamato per gli effetti interruttivi sulla prescrizione

  • art. 129 c.p.p.

    l’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva opera nel processo e non nella fase delle indagini preliminari

  • art. 216, terzo comma, l. fall.

    base della contestazione di bancarotta preferenziale fallimentare

  • art. 219 l. fall.

    aggravante di rilevante gravità del danno patrimoniale, rilevante anche ai fini del calcolo della prescrizione

  • art. 223 l. fall.

    richiamato quale norma applicabile alla bancarotta contestata

  • art. 236 l. fall.

    invocato dalla difesa come disposizione speciale, ma escluso dalla Corte ai fini del regime di prescrizione nel caso concreto

  • art. 112 Cost.

    richiamato per affermare l’obbligatorietà dell’azione penale e la legittimità della contestazione dell’aggravante in sede di indagini

  • art. 423 c.p.p.

    richiamato in tema di modifica dell’imputazione in udienza preliminare

  • art. 554-bis c.p.p.

    richiamato per la modificazione dell’imputazione nell’udienza predibattimentale

  • art. 423, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato quale norma che valorizza la corrispondenza tra fatto, circostanze e atti

  • art. 216, comma terzo, legge fall.

    base normativa del delitto di bancarotta preferenziale contestato

  • art. 219, primo comma, legge fall.

    aggravante contestata dal pubblico ministero

  • art. 219, terzo comma, legge fall.

    richiamato nel calcolo del tempo necessario a prescrivere

  • art. 236, comma secondo, n. 1, legge fall.

    menzionato nel ragionamento sul rapporto tra concordato e fallimento

  • art. 223, comma primo, legge fall.

    richiamato per qualificare la bancarotta fallimentare

  • art. 112 c.p.

    non citato nel testo normativo ma nel ragionamento viene richiamato il principio di obbligatorietà dell’azione penale

Massime di principio

  • Quando a una procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, il termine di prescrizione dei reati fallimentari decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal decreto di ammissione al concordato, poiché le due procedure non sono assimilabili ai fini del computo del tempo.
  • Nel concorso tra la disciplina della bancarotta collegata al concordato e quella della bancarotta fallimentare, la soluzione va individuata secondo il criterio di specialità, con applicazione della fattispecie riferita al fallimento quando la vicenda successiva è quella che completa il quadro offensivo rilevante penalmente.
  • Nel procedimento cautelare reale il pubblico ministero può modificare la contestazione anche in sede di riesame e in fase di indagini preliminari, mentre il giudice del riesame deve restare vincolato alla base fattuale dell’addebito cautelare, pur potendo confermare la misura per ragioni giuridiche diverse.
  • La contestazione di un’aggravante in fase di indagini preliminari non è preclusa dalla maturazione della prescrizione, perché l’art. 129 c.p.p. opera nel processo, dopo l’esercizio dell’azione penale, non nella fase procedimentale; nelle indagini l’eventuale causa estintiva trova spazio nelle valutazioni del pubblico ministero e nell’archiviazione.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione, le aggravanti ad effetto speciale rilevano se validamente contestate e incidono sul tempo necessario a prescrivere secondo i criteri ordinari di computo della pena edittale massima.
  • Nel giudizio cautelare reale, per integrare il fumus del reato è sufficiente una valutazione sommaria della configurabilità del fatto e della sua qualificazione giuridica, non un accertamento pieno di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniSequestro preventivo
RamiReati fallimentariProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieBancarotta preferenziale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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