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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24846/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputate)

La controversia

Le due indagate erano sottoposte a divieto di dimora nel Comune di Tivoli in relazione a un furto pluriaggravato, procedibile a querela, di prodotti per la cura personale sottratti da un esercizio commerciale. In sede di riesame il Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta, pur dando atto che il difensore aveva versato alla persona offesa una somma di euro 150, con conferma di ricezione del pagamento. Il Tribunale aveva però escluso l’estinzione del reato ex art. 162-ter c.p., ritenendo non dimostrato che le imputate si fossero attivate personalmente nella riparazione, né che la somma provenisse dalla loro provvista, e valorizzando il fatto che il pagamento fosse stato eseguito dal difensore. Con il ricorso per cassazione le indagate hanno denunciato: 1) violazione dell’art. 162-ter c.p., per avere il Tribunale subordinato l’operatività della causa estintiva alla prova della provenienza materiale della somma dalle loro disponibilità personali e per avere attribuito rilievo ostativo al fatto che il pagamento fosse stato eseguito dal difensore; 2) vizio di motivazione, per avere il Tribunale richiamato precedenti sulla congruità dell’offerta risarcitoria in ipotesi di mancato accordo con la persona offesa, benché nel caso concreto la persona offesa avesse accettato il risarcimento e ne avesse confermato la ricezione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che, in sede cautelare, la condotta riparatoria di cui all’art. 162-ter c.p. non può essere presa in considerazione ai fini della declaratoria di estinzione del reato, poiché il giudizio incidentale sulle misure cautelari non consente valutazioni di merito riservate al giudice del procedimento principale. Tuttavia, la riparazione può rilevare sul piano delle esigenze cautelari, se indice di effettiva resipiscenza e di attenuazione del pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre affermato che la riparazione può essere riferita all’imputato anche se materialmente eseguita da un terzo, purché sia comunque a lui riconducibile; in particolare, il pagamento effettuato dal difensore, in forza del mandato fiduciario, deve ritenersi imputabile all’assistito salvo elementi contrari. Poiché il Tribunale aveva escluso in modo erroneo la riferibilità dell’offerta risarcitoria alle indagate e non si era limitato a valutare la riparazione solo ai fini cautelari, l’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 162-ter c.p.

    La causa estintiva per condotte riparatorie non può essere riconosciuta in sede cautelare ai fini della declaratoria di estinzione del reato; può però rilevare sul piano delle esigenze cautelari. La riparazione non deve provenire necessariamente in via materiale dall'imputato, essendo sufficiente che sia a lui riconducibile.

  • art. 62, comma primo, n. 6, c.p.

    L'elaborazione sull'attenuante della riparazione del danno consente di ritenere rilevante anche il risarcimento eseguito da un terzo, purché conoscibile e fatto proprio dall'imputato; tale criterio è richiamato come parametro interpretativo anche per l'art. 162-ter c.p.

  • art. 1208 c.c.

    È richiamato come possibile veicolo dell'offerta reale nell'ambito delle condotte riparatorie apprezzabili dal giudice di merito.

  • art. 274 c.p.p.

    Non è citato espressamente con numero nel testo, ma il riferimento alle esigenze cautelari riguarda il pericolo di reiterazione del reato come parametro valutativo della misura.

Massime di principio

  • In sede di riesame delle misure cautelari personali il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato sulla base delle condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., perché ciò implicherebbe un apprezzamento di merito riservato al giudice del procedimento principale.
  • Le condotte riparatorie possono essere considerate nel giudizio cautelare solo come elemento sintomatico della diminuzione delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione del reato.
  • Ai fini dell'art. 162-ter c.p., la riparazione del danno o il risarcimento possono essere riconducibili all'imputato anche se materialmente eseguiti da un terzo, purché emergano elementi che consentano di riferire l'atto alla sua sfera soggettiva; non è richiesta necessariamente la provenienza materiale della somma dalle disponibilità personali dell'imputato.
  • Il pagamento effettuato dal difensore può essere imputato all'assistito, in forza del mandato fiduciario, salvo elementi contrari che escludano la riferibilità della condotta riparatoria alla parte assistita.
  • Quando la persona offesa abbia accettato il risarcimento, il giudice deve motivare specificamente le ragioni per cui ritenga comunque non congrua la condotta riparatoria; non può fondare il diniego su criteri astratti inconferenti rispetto al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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