Cassazione Civile, Ordinanza n. 22967/2024 del 20/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dirigente medica di struttura sanitaria pubblica che, cessato il servizio per pensionamento, chiedeva la monetizzazione di 2390 ore di lavoro prestate oltre il debito orario, già oggetto di una precedente sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il solo diritto al "riaccredito" del monte ore. In sede di merito la domanda era stata respinta perché il giudice d'appello aveva ritenuto che non vi fosse giudicato sulla monetizzazione e che le ore eccedenti fossero già compensate dalla retribuzione di risultato. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per asserita violazione del giudicato esterno o implicito, sostenendo che il precedente accertamento del diritto al riaccredito delle ore e il successivo mancato recupero, aggravato dal pensionamento, avrebbero imposto la monetizzazione; 2) ancora violazione dell'art. 2909 c.c., contestando la qualificazione di quelle ore come straordinario e affermando che si trattasse di ore di recupero, monetizzabili se non fruite, al pari delle ferie; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per mancata prova del pagamento della retribuzione di risultato da parte dell'ASL.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha escluso che la precedente sentenza passata in giudicato avesse deciso sulla domanda di pagamento delle ore eccedenti, limitandosi ad accertare il diritto al riaccredito del monte ore. Ha poi affermato che, nel pubblico impiego privatizzato e per la dirigenza medica, le ore prestate oltre l'orario contrattuale sono qualificabili come lavoro straordinario, ma non generano un autonomo diritto a compensi ulteriori, poiché la retribuzione di risultato remunera già tali prestazioni, salvo specifiche ipotesi aggiuntive previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, non dedotte nel caso concreto. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura ex art. 115 c.p.c. perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito, peraltro smentita dall'accertamento della corte territoriale circa l'avvenuto pagamento della retribuzione di risultato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno copre solo il decisum effettivamente contenuto nella sentenza precedente; se la questione della monetizzazione non è stata esaminata, non si forma giudicato su di essa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata invocata per denunciare l'erronea applicazione del giudicato e della disciplina retributiva del lavoro eccedente.
In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura è inammissibile se mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 15-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992
È richiamato come esempio di prestazioni aggiuntive specificamente previste e remunerabili per la dirigenza sanitaria, in deroga al principio di onnicomprensività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la retribuzione della dirigenza è onnicomprensiva: remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti e, in via ordinaria, esclude un autonomo compenso per prestazioni rese oltre l'orario contrattuale.
- Le ore lavorate oltre il debito orario da un dirigente medico non danno luogo, di regola, a un diritto ulteriore di monetizzazione; eventuali compensi aggiuntivi sono dovuti solo se previsti specificamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva per particolari attività.
- Il diritto al recupero del monte ore e il diritto alla monetizzazione delle ore eccedenti sono posizioni giuridiche distinte: l'accertamento del primo non comporta automaticamente l'accoglimento del secondo, se quest'ultimo non è stato oggetto del precedente giudicato.
- Il giudicato copre solo la domanda effettivamente decisa; la mancata pronuncia su una domanda subordinata impedisce di invocare il giudicato come base per pretese ulteriori non esaminate.
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che richiedano una rivalutazione del fatto o delle prove, quando il giudice di merito abbia già accertato in modo espresso il dato controverso.
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