Cassazione Civile, Ordinanza n. 04093/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
Due clienti avevano convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo il risarcimento del danno per asserito inadempimento contrattuale nell'ambito di una procedura di regolarizzazione di attività finanziarie detenute all'estero ai sensi dell'art. 15 d.l. n. 350/2001 conv. in l. n. 409/2001. In concreto, deducevano che la banca avesse fatto loro sottoscrivere due modelli F24 errati per il versamento delle imposte, con conseguente mancato buon esito della regolarizzazione e necessità di un secondo versamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato l'esatto contenuto del mandato conferito alla banca; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto provato che l'incarico riguardasse la complessa operazione di emersione e aveva condannato la banca al risarcimento. In cassazione la banca deduceva: motivazione apparente e nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi; impossibilità di imputarle l'errata compilazione del modulo F24; violazione del d.lgs. n. 241/1997 richiamato dall'art. 15 d.l. n. 350/2001, sostenendo che il cassiere dovesse limitarsi al pagamento senza verificare i moduli; errata applicazione dell'art. 1227 c.c. per avere la Corte territoriale invertito l'onere della prova sul mancato recupero delle somme indebitamente corrisposte all'erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, perché diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del fatto e della ricostruzione del mandato operata dal giudice di merito, e non a denunciare veri vizi di legittimità; ha inoltre ritenuto infondato il quinto motivo, chiarendo che la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la prova del positivo esito della richiesta di rimborso all'erario e che, in tema di art. 1227, comma 2, c.c., grava sul debitore la prova che il creditore avrebbe potuto evitare il danno con l'ordinaria diligenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di merito conteneva una motivazione reale e comprensibile, non riconducibile ai casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o perplessità
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve essere specificamente dedotto indicando il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività; la censura generica è inammissibile
La violazione di legge non può essere invocata quando in realtà si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito
Nel concorso colposo del creditore, spetta al debitore provare che il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza
È richiamato come base normativa della procedura di regolarizzazione di attività finanziarie detenute all'estero; la Corte non accoglie la tesi secondo cui escluderebbe ogni controllo dell'intermediario sulla compilazione dei moduli
Norma di conversione del d.l. n. 350/2001, richiamata quale disciplina della regolarizzazione
Richiamato dalla disciplina sulla compilazione e pagamento con modello F24; la Corte non ne desume una regola che esoneri l'intermediario da ogni responsabilità nel caso concreto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La deduzione di motivazione apparente o di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in concreto, mira solo a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta effettuata dal giudice di merito sulla base delle prove.
- In tema di responsabilità e di concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c., incombe sul debitore che vi eccepisce l'onere di provare che il creditore avrebbe potuto evitare o contenere il danno usando l'ordinaria diligenza.
- La motivazione è solo apparente quando è meramente grafica o talmente incongrua da risultare incomprensibile; non basta che la parte la ritenga erronea o insufficiente, se consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
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