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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1165/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore di tabacchi)

La controversia

Il fumatore deceduto aveva consumato per oltre trent’anni circa quaranta sigarette al giorno e aveva sviluppato una neoplasia polmonare con metastasi, dalla quale era poi deceduto nel corso del giudizio. Il fumatore e i suoi familiari avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali prima all’Ente Tabacchi Italiani, poi divenuto società privata, e successivamente anche all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dopo che la società aveva contestato la propria legittimazione passiva per gli illeciti anteriori alla sua istituzione. Il Tribunale di Salerno, dopo aver riunito le cause e disposto una CTU sugli aspetti eziologici e sulla possibilità di smettere di fumare, aveva respinto la domanda, ritenendola indeterminata e considerando la condotta del fumatore idonea a determinare l’evento ai sensi dell’art. 1227 c.c. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 312/2017 del 4 aprile 2017, ha escluso l’indeterminatezza della domanda, ma ha rigettato sia l’appello principale dei familiari sia l’appello incidentale dell’Amministrazione, confermando il rigetto della domanda risarcitoria. I familiari hanno proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 1227, comma 2, c.c. e 180, comma 2, c.p.c., per avere il giudice rilevato d’ufficio, e tardivamente, l’eccezione di evitabilità del danno da parte del danneggiato; (2) violazione dell’art. 2050 c.c., sostenendo che il comportamento del fumatore non costituiva condotta imprevedibile ed eccezionale idonea a escludere la responsabilità per attività pericolosa; (3) violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., perché non sarebbe stata accertata la possibilità di evitare il danno con l’ordinaria diligenza né la conoscenza specifica del rapporto tra fumo e carcinoma polmonare; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente, per mancata verifica della conoscenza esigibile dal fumatore in relazione alla sua età e classe sociale; (5) omesso esame della CTU, che avrebbe escluso la concreta possibilità di interrompere la dipendenza; (6) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di appello in favore della società, che a loro dire era stata chiamata solo per litis denuntiatio. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo, sulla successione dell’Ente Tabacchi Italiani nei rapporti passivi relativi all’attività trasferita e sulla conseguente legittimazione dell’Amministrazione; il secondo, sull’inapplicabilità degli artt. 2043 e 2050 c.c., perché la lavorazione del tabacco non sarebbe attività pericolosa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. I primi tre motivi sono stati respinti perché la Corte d’appello non aveva applicato l’art. 1227, comma 2, c.c., né deciso sulla riduzione del risarcimento per concorso colposo: aveva accertato a monte, secondo le regole sul nesso causale materiale, che la scelta libera, consapevole e protratta di fumare, nonostante la notoria nocività del fumo e le raccomandazioni del medico, costituiva causa da sola sufficiente dell’evento, escludendo il nesso tra la condotta dei convenuti e il danno. In assenza di nesso causale, non occorreva esaminare la prova liberatoria prevista dall’art. 2050 c.c.; per la stessa ragione non era decisivo stabilire se l’eccezione dell’art. 1227, comma 2, fosse stata proposta tempestivamente. Il quarto motivo è stato rigettato perché la motivazione della sentenza d’appello rendeva percepibile il percorso logico seguito e non presentava i vizi radicali che consentono il sindacato di legittimità. Il quinto è stato rigettato: la Corte d’appello aveva esaminato la CTU ma ne aveva disatteso le conclusioni, potendo il giudice di merito valutare autonomamente le risultanze tecniche e sostituirne le argomentazioni con proprie diverse valutazioni. Il sesto è stato rigettato perché l’appello era effettivamente rivolto anche contro la società: l’atto dichiarava che, in caso di accoglimento dell’appello incidentale dell’Amministrazione sulla titolarità passiva, le domande risarcitorie erano rivolte alla società e ne chiedeva la condanna. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è rimasto assorbito. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti, in considerazione dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sui danni da fumo attivo, e ha posto a carico dei ricorrenti principali l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Per contro, il giudice d’appello non ha affatto applicato l’art. 1227 c.c., comma 2 (ciò che avrebbe, in effetti, richiesto un’eccezione di parte; da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 192112” Rv. 649740-01, in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2010, n. 12714, Rv. 613017-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 gennaio 2006, n. 1213, Rv. 587997-01), ma ha proceduto, come era in suo potere – o meglio, dovere – fare, ad accertare, alla stregua degli artt. 40 e 41 c.p. e dell’art. 1227 c.c., comma 1, l’elemento costitutivo dell’illecito rappresentato, “a monte”, dal nesso causale tra comportamento dell’asserito danneggiante ed evento dannoso (la “Haftungsbegriindende Kausalitat” di cui sopra si diceva).

    Il giudice deve verificare il nesso causale materiale tra condotta ed evento quale elemento costitutivo dell’illecito, applicando i criteri degli artt. 40 e 41 c.p.; questo accertamento è distinto dalla valutazione del concorso del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.

  • art. 1227 c.c.

    Questa Corte, inoltre, ha pure affermato che il “nesso causale è fattore costitutivo dell’illecito e poichè i presupposti di fatto di un certo evento non dipendono quasi mai da una causa soltanto, è compito del giudice selezionare solo quelli giuridicamente rilevanti al suo accadimento”, soggiungendo che tale operazione “può essere vista sotto due prospettive: quello della corretta scelta del criterio di selezione; quello delle conseguenze tratte dal criterio scelto in concreto”.

    L’art. 1227 c.c. opera su piani distinti: il comma 1 rileva per il contributo eziologico del danneggiato alla produzione dell’evento, mentre il comma 2 concerne le conseguenze dannose evitabili e richiede un’eccezione di parte. L’accertamento dell’assenza del nesso causale a monte non equivale all’applicazione del comma 2.

  • art. 2056 c.c.

    Questa Corte, inoltre, ha pure affermato che il “nesso causale è fattore costitutivo dell’illecito e poichè i presupposti di fatto di un certo evento non dipendono quasi mai da una causa soltanto, è compito del giudice selezionare solo quelli giuridicamente rilevanti al suo accadimento”, soggiungendo che tale operazione “può essere vista sotto due prospettive: quello della corretta scelta del criterio di selezione; quello delle conseguenze tratte dal criterio scelto in concreto”.

    In materia aquiliana, il richiamo dell’art. 2056 c.c. estende l’applicazione dell’art. 1227 c.c. secondo la distinzione tra contributo del danneggiato alla produzione dell’evento e danni-conseguenza evitabili.

  • art. 2050 c.c.

    Su tali basi, dunque, il citato arresto – nel rilevare che il giudice di appello aveva “effettuato una valutazione della sussistenza del nesso causale, necessario ai fini della esistenza della responsabilità risarcitoria tanto ex art. 2043 quanto ex art. 2050, escludendolo”, essendo, in particolare, pervenuto a tale esito “in applicazione del principio della “causa prossima di rilievo” costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole cd autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo” – ha, di conseguenza, dichiarato “irrilevante il tema della prova liberatoria ai sensi dell’art. 2050, tema che si sarebbe dovuto affrontare ove il presupposto del nesso causale fosse stato asseverato” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 11272 del 2018, cit.).

    Nella responsabilità per attività pericolosa, la prova liberatoria dell’art. 2050 c.c. diviene rilevante solo dopo che sia stato accertato il nesso causale tra attività ed evento dannoso. Se il nesso è escluso perché una scelta libera e consapevole del danneggiato costituisce causa da sola sufficiente dell’evento, non occorre scrutinare la prova liberatoria.

  • art. 2043 c.c.

    Su tali basi, dunque, il citato arresto – nel rilevare che il giudice di appello aveva “effettuato una valutazione della sussistenza del nesso causale, necessario ai fini della esistenza della responsabilità risarcitoria tanto ex art. 2043 quanto ex art. 2050, escludendolo”, essendo, in particolare, pervenuto a tale esito “in applicazione del principio della “causa prossima di rilievo” costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole cd autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo” – ha, di conseguenza, dichiarato “irrilevante il tema della prova liberatoria ai sensi dell’art. 2050, tema che si sarebbe dovuto affrontare ove il presupposto del nesso causale fosse stato asseverato” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 11272 del 2018, cit.).

    Il nesso causale tra condotta ed evento è presupposto della responsabilità aquiliana anche ai sensi dell’art. 2043 c.c.; se manca, la domanda risarcitoria non può fondarsi sulla norma, indipendentemente dall’accertamento della colpa.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01 nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

    Il vizio motivazionale rilevante ai fini della nullità ricorre quando la motivazione è solo apparente, radicalmente contraddittoria o contiene affermazioni inconciliabili; non è sufficiente lamentare una motivazione non adeguata o non persuasiva.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare le risultanze della CTU, in relazione alla possibilità per il M. di smettere di fumare, ma le ha, semplicemente, disattese, sicchè deve darsi seguito a quanto già affermato da questa Corte, ovvero che “il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche”.

    Non sussiste omesso esame della CTU quando il giudice ne abbia valutato le risultanze e ne abbia disatteso le conclusioni; il giudice di merito può valutare autonomamente il materiale tecnico, purché la decisione non si risolva nella mancata considerazione di un fatto decisivo nei limiti del vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    Infatti, nell’ipotesi in esame, il gravame esperito dagli odierni ricorrenti avverso la decisione del primo giudice era senz’alcun dubbio rivolta contro BAT-Italia, visto che nell’atto di impugnazione si leggeva “i motivi di appello e le conseguenti domande risarcitorie svolti con il presente atto dovranno intendersi rivolti nei confronti della BAT-Italia S.p.a.”, tanto che, nelle conclusioni del medesimo atto, veniva chiesta la “condanna di BAT Italia per il solo caso di appello incidentale in ordine alla titolarità passiva del rapporto e di riconosciuta sua responsabilità ovvero corresponsabilità”.

    La condanna alle spese in favore di una parte costituita in appello è giustificata quando l’impugnazione e le domande siano state effettivamente rivolte anche contro di essa; la notificazione meramente effettuata per litis denuntiatio, invece, non avrebbe da sola giustificato tale statuizione.

  • art. 92 c.p.c., comma 2

    Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti dello stesso, in ragione di precedenti giurisprudenziali non univoci (anche nella giurisprudenza di questa Corte; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 17 dicembre 2009, n. 26516, Rv. 610473-01), in ordine alla risarcibilità dei danni da fumo attivo.

    L’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione controversa costituisce, nella disciplina applicabile al caso, giusto motivo per compensare integralmente le spese.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso principale, ricorrendone i presupposti, è dovuto dalla parte ricorrente un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nella responsabilità civile occorre distinguere il nesso causale materiale tra condotta ed evento, che è elemento costitutivo dell’illecito, dal nesso tra evento e singole conseguenze dannose. Il giudice deve selezionare, tra le concause, quelle giuridicamente rilevanti secondo i criteri degli artt. 40 e 41 c.p.; l’accertamento di fatto che ne consegue è sindacabile in cassazione nei limiti della violazione delle regole sostanziali applicabili.
  • L’art. 1227 c.c. opera su piani differenti: il comma 1 riguarda il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell’evento, mentre il comma 2 concerne i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza e richiede un’eccezione di parte. L’accertamento dell’assenza del nesso causale a monte non costituisce applicazione d’ufficio del comma 2.
  • Nella responsabilità per attività pericolosa, la valutazione della prova liberatoria prevista dall’art. 2050 c.c. presuppone l’accertamento del nesso causale tra attività ed evento. Se tale nesso è escluso perché la condotta libera, consapevole e autonoma del danneggiato è ritenuta causa da sola sufficiente dell’evento, la prova liberatoria non deve essere esaminata.
  • Ai fini della nullità della sentenza per vizio motivazionale, non basta una motivazione ritenuta insufficiente: occorre che essa sia apparente, radicalmente contraddittoria o caratterizzata da affermazioni inconciliabili, in modo da non rendere percepibile il fondamento della decisione.
  • Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio dopo averne esaminato le risultanze e può fondare la decisione su autonome valutazioni tecniche; tale dissenso non integra, di per sé, omesso esame della CTU.
  • La condanna alle spese in favore di una parte chiamata in appello è legittima quando l’impugnazione e le domande siano effettivamente dirette anche contro tale parte; non si tratta allora di una mera notificazione effettuata per litis denuntiatio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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