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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1209/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

Una società aveva convenuto un’altra società davanti al Tribunale di Livorno, chiedendo ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento di un compendio immobiliare previsto in una scrittura privata del 15 ottobre 1988, stipulata dalla convenuta con una persona fisica che aveva successivamente nominato la società attrice quale destinataria degli effetti del contratto ai sensi dell’art. 1401 c.c. Il corrispettivo era descritto come il 26% delle cubature edificabili; la promittente venditrice si era rifiutata di adempiere e aveva venduto a terzi una porzione dei terreni. Il Tribunale dichiarò nullo il contratto per indeterminatezza dell’oggetto. La società attrice appellò; nel giudizio d’appello intervenne l’erede dello stipulante originario, proponendo opposizione di terzo e sostenendo che, essendo nullo il contratto, la nomina del terzo non poteva operare e che avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti dello stipulante originario. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 27 maggio 2015, respinse sia l’appello sia l’opposizione: ritenne che la nullità relativa all’oggetto non travolgesse l’atto di nomina e confermò che le prestazioni erano indeterminate, poiché non era chiaro se dovessero essere trasferiti i terreni o un diritto di superficie e non erano specificate le opere future corrispondenti al 26% delle cubature. In Cassazione l’erede ha proposto cinque motivi: i primi quattro, esaminati congiuntamente, denunciavano violazione degli artt. 1402, 1403 e 1405 c.c. e omesso esame, lamentando la mancata valutazione dell’eccezione di tardività o inefficacia della nomina della società e sostenendo che, venuta meno la nomina, il rapporto si sarebbe consolidato tra gli stipulanti originari; il quinto denunciava violazione degli artt. 1346, 1349, 1418 e 1421 c.c., contestando l’indeterminatezza dell’oggetto e lamentando che la nullità fosse stata rilevata d’ufficio senza previo contraddittorio. La società promissaria venditrice ha chiesto il rigetto. La società nominata ha proposto ricorso incidentale, poi rinunciato il 26 marzo 2019 a seguito di una transazione con la promissaria venditrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale. I primi quattro motivi sono stati ritenuti infondati: la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto era logicamente prioritaria rispetto all’eccezione di inefficacia o tardività della nomina, e il giudice poteva decidere sulla questione di più agevole soluzione secondo il principio della ragione più liquida; inoltre, il ricorrente non aveva interesse a dolersi della mancata decisione sull’eccezione, poiché la nomina non era stata dichiarata invalida. La Corte ha aggiunto che l’eventuale difetto del potere di agire della società nominata avrebbe dato luogo a una questione di legittimazione e non imponeva la partecipazione al giudizio dell’erede. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non aveva riportato il contenuto della scrittura privata né denunciato la violazione di specifici criteri legali d’interpretazione; la censura sulla nullità per indeterminatezza era comunque infondata nel merito, essendo la motivazione d’appello adeguata quanto all’incertezza sulla prestazione immobiliare e all’indeterminatezza della controprestazione. È stata dichiarata inammissibile anche la censura relativa alla mancata preventiva interlocuzione sulla nullità, perché non proposta nei precedenti atti d’impugnazione e perché nel giudizio il contraddittorio sul punto si era comunque svolto. Il ricorso incidentale della società nominata era stato rinunciato e non è stato esaminato. Il ricorrente principale è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre 200 euro per esborsi, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1401 c.c.

    Nel contratto per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente

    L’esercizio valido del potere di nomina determina il subentro retroattivo del terzo, che diviene l’unica parte contrattuale contrapposta al promittente.

  • art. 1402 c.c.

    Nel contratto per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente

    La Corte non decide se la nomina fosse tempestiva o efficace: considera prioritario l’esame della nullità del contratto e osserva che il ricorrente non aveva interesse a censurare l’omessa decisione sull’eccezione, poiché la nomina non era stata dichiarata invalida.

  • art. 2932 c.c.

    Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di primo grado era stato introdotto dalla società Best Company Costruzioni che aveva convenuto in giudizio la società Le Spianate s.r.l., chiedendo ex art. 2932 c.c., una pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sito in (OMISSIS), di cui alla scrittura privata, stipulata il 15 ottobre 1988 tra la convenuta e I.G. che l’aveva poi nominata ex art. 1401 c.c.

    La norma è richiamata per identificare la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto; la Corte non ne enuncia una regola sostanziale ulteriore.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Peraltro, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.

    In applicazione della ragione più liquida, il giudice può decidere sulla questione di più agevole soluzione senza esaminare prima le questioni logicamente antecedenti, privilegiando economia e celerità processuale.

  • art. 276 c.p.c.

    Peraltro, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il giudice può decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.

    La Corte ammette che la ragione più liquida consenta di non seguire l’ordine logico delle questioni richiamato dall’art. 276 c.p.c., decidendo prima quella di più agevole soluzione.

  • artt. 1346 e 1349 c.c.

    In ogni caso la sentenza è immune dalle censure di violazione di legge avendo ampiamente motivato le ragioni della nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto individuate, da una parte nell’incertezza circa la volontà di cedere il terreno oppure di vendere o permutare il diritto di superficie e, dall’altra, dall’assoluta indeterminatezza della controprestazione del promittente acquirente oggi ricorrente.

    L’oggetto è indeterminato quando non è possibile individuare con sufficiente certezza né il bene o diritto da trasferire né la controprestazione dovuta; la scrittura in esame non consentiva di stabilire se riguardasse il terreno o il diritto di superficie e non specificava le opere promesse.

  • art. 1418 c.c.

    In ogni caso la sentenza è immune dalle censure di violazione di legge avendo ampiamente motivato le ragioni della nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto individuate, da una parte nell’incertezza circa la volontà di cedere il terreno oppure di vendere o permutare il diritto di superficie e, dall’altra, dall’assoluta indeterminatezza della controprestazione del promittente acquirente oggi ricorrente.

    La nullità del contratto consegue, nel caso deciso, all’indeterminatezza dell’oggetto e della controprestazione, che non permettevano di identificare le prestazioni pattuite.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    Anche la censura relativa all’aver rilevato d’ufficio la nullità del contratto senza prima consentire alle parti di contraddire sul punto è inammissibile sia perchè non oggetto dei motivi proposti nè con l’appello della Best Company Costruzioni nè con l’opposizione di terzo del ricorrente, sia perchè in tale giudizio, si è ampiamente svolto il contraddittorio sul punto, come del resto sarebbe accaduto anche se la questione fosse stata sollevata, non essendo uno dei casi tassativamente indicati di rinvio al primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c.

    La censura sulla mancata interlocuzione circa la nullità è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta nei precedenti atti d’impugnazione e perché il contraddittorio si era comunque svolto; la questione non rientrava inoltre nei casi tassativi di rimessione al primo giudice.

  • art. 404 c.p.c.

    Interveniva volontariamente nel giudizio d’appello I.A., quale erede del padre I.G., per proporre opposizione alla sentenza di primo grado ex art. 404 c.p.c., in quanto il tribunale, ritenendo nullo il contratto stipulato per persona da nominare, avrebbe dovuto provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di colui il quale era stato l’unico originario stipulante della scrittura privata del 15 ottobre 1988, in quanto la nomina del terzo non poteva essere esercitata in caso di nullità del contratto.

    La norma è richiamata per descrivere l’opposizione di terzo proposta in appello; la Corte non enuncia una regola interpretativa specifica sull’art. 404 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    I primi tre motivi del ricorso principale sono così rubricati: violazione, falsa interpretazione e applicazione degli artt. 1402, 1403, 1405 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

    La norma è indicata quale disposizione che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte non ne ricava un principio autonomo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La norma è richiamata quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002, sulla base del quale la Corte dichiara i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto per persona da nominare, una volta esercitato il potere di nomina, il terzo subentra retroattivamente e diviene l’unica parte contrattuale contrapposta al promittente.
  • Il giudice può decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre questioni, quando ciò risponda a esigenze di economia e celerità processuale.
  • Se una parte censura l’omessa decisione su un’eccezione relativa all’invalidità della nomina del terzo, la censura è priva d’interesse quando la nomina non sia stata dichiarata invalida e non ne derivi un pregiudizio sostanziale per il ricorrente.
  • L’eventuale difetto del potere di agire in capo al soggetto nominato pone una questione di legittimazione e non comporta, di per sé, la necessaria partecipazione al giudizio dello stipulante originario o del suo erede.
  • È nullo per indeterminatezza dell’oggetto l’accordo dal quale non sia possibile stabilire con certezza se debba essere trasferito un terreno oppure un diritto di superficie e che non specifichi le opere future promesse quale controprestazione.
  • La censura in cassazione sull’interpretazione di una scrittura privata non è ammissibile se il ricorrente non ne riporta il contenuto e non denuncia la violazione di specifici criteri legali d’interpretazione.
  • La doglianza relativa alla mancata interlocuzione su una nullità rilevata d’ufficio è inammissibile se non è stata proposta nei precedenti atti d’impugnazione; nel caso deciso, la Corte ha inoltre rilevato che il contraddittorio sul punto si era comunque svolto.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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