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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1214/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato al contribuente un'intimazione di pagamento per Euro 24.327, relativi a una cartella concernente IRPEF, IRAP e IVA dovute per l'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria provinciale di Livorno aveva respinto il ricorso contro l'intimazione. Il contribuente aveva presentato due atti di appello: il primo, notificato il 22 febbraio 2012 e ricevuto dall'Ufficio il 27 febbraio 2012; il secondo, spedito il 20 marzo 2012 e ricevuto il 27 marzo 2012. La Commissione tributaria regionale della Toscana dichiarò l'appello inammissibile, ritenendo tardiva la costituzione in giudizio rispetto al primo atto; aggiunse, in subordine, che non era impugnabile l'intimazione poiché la cartella presupposta era stata regolarmente notificata. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente contestò la declaratoria d'inammissibilità e sostenne che il secondo appello, proposto per sostituire il primo prima che ne fosse dichiarata l'inammissibilità, era tempestivo e seguito da tempestiva costituzione. Con il secondo motivo denunciò l'inesistenza della notificazione della cartella, effettuata direttamente dall'agente della riscossione tramite il servizio postale, richiamando le norme indicate nel ricorso. Con il terzo motivo censurò l'omessa motivazione sull'autonoma impugnabilità dei solleciti di pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha stabilito che, in assenza di una precedente declaratoria d'inammissibilità del primo appello, era consentito proporre un secondo appello sostitutivo, purché entro il termine d'impugnazione decorrente dalla proposizione del primo. Nel caso concreto il secondo appello era stato proposto entro il termine breve di sessanta giorni e la costituzione in giudizio, avvenuta il 3 aprile 2012, era tempestiva rispetto alla ricezione dell'atto da parte dell'Ufficio il 27 marzo 2012, essendo intervenuta entro trenta giorni. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti: le considerazioni della CTR sulla notificazione della cartella e sui solleciti erano state svolte dopo la statuizione pregiudiziale d'inammissibilità e, quindi, ad abundantiam. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60 D.Lgs. 546/1992

    La consumazione del diritto di appello nel processo tributario, presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione del secondo appello – di una declaratoria di inammissibilità del primo; per cui, in mancanza di tale preesistente declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il termine di impugnazione non sia decorso, termine da individuarsi nel termine breve (sessanta giorni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51), decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante.

    Nel processo tributario, la proposizione di un primo appello viziato non preclude un secondo appello sostitutivo se, al momento del secondo, il primo non è già stato dichiarato inammissibile. Il secondo appello deve essere proposto entro il termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla proposizione del primo, che vale come conoscenza legale della sentenza.

  • art. 51 D.Lgs. 546/1992

    La consumazione del diritto di appello nel processo tributario, presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione del secondo appello – di una declaratoria di inammissibilità del primo; per cui, in mancanza di tale preesistente declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione in sostituzione della precedente viziata, a condizione che il termine di impugnazione non sia decorso, termine da individuarsi nel termine breve (sessanta giorni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51), decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante.

    Il termine breve per proporre il secondo appello sostitutivo è di sessanta giorni e decorre dalla proposizione del primo appello, momento equiparato alla conoscenza legale della sentenza.

  • art. 358 c.p.c.

    La consumazione dell’impugnazione, mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto), non esclude che, dopo la proposizione di un’impugnazione viziata da inammissibilità o improcedibilità non dichiarata, possa esserne proposta una seconda di identico contenuto ma immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla.

    La consumazione dell'impugnazione impedisce la reiterazione dopo un'impugnazione rituale; non impedisce invece di sostituire, prima della relativa declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità, un'impugnazione viziata con una seconda immune dal vizio.

Massime di principio

  • La proposizione di un'impugnazione rituale consuma il potere d'impugnare, impedendo una successiva impugnazione; se invece la prima impugnazione è viziata da inammissibilità o improcedibilità e tale vizio non è ancora stato dichiarato, è consentito proporne una seconda, di contenuto anche identico, destinata a sostituire la prima.
  • Nel processo tributario, il secondo appello sostitutivo deve essere proposto entro sessanta giorni dalla proposizione del primo appello, che costituisce conoscenza legale della sentenza impugnata.
  • Le argomentazioni sul merito inserite dopo una statuizione pregiudiziale con cui il giudice si è spogliato della potestas iudicandi sono svolte ad abundantiam; la parte soccombente non ha interesse a impugnarle e la loro impugnazione è inammissibile per difetto d'interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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