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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15694/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un detenuto per i danni fisici subiti in seguito a un'aggressione da parte di altri reclusi avvenuta nei locali del carcere di Teramo, dove il danneggiato era ristretto. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata una colpevole omissione di vigilanza del personale penitenziario né una negligenza nell'allestimento della sala in cui era avvenuta la colluttazione, anche con riguardo alla presenza di uno sgabello poi usato come corpo contundente. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2049 e 2051 c.c., dell'art. 2 d.P.R. n. 230/2000 e dell'art. 32 l. n. 354/1975, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che il personale era consapevole dell'imminenza dell'aggressione e che la presenza dello sgabello rendeva configurabile la responsabilità dell'amministrazione; con il secondo ha dedotto erronea valutazione delle prove, motivazione apparente, contraddittoria e illogica; con il terzo ha lamentato violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché omessa pronuncia sulle doglianze relative alla responsabilità dell'amministrazione per omessa rimozione di oggetti pericolosi e per carenze organizzative, sempre in relazione alla prevedibilità del fatto dannoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva già escluso, con accertamento di fatto non censurabile, la prevedibilità dell'aggressione e la conoscenza preventiva da parte del personale penitenziario di un rischio specifico; pertanto, non era configurabile un vizio motivazionale né una violazione delle norme evocate. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione può essere affermata solo per conseguenze dannose riconducibili a condotte dei propri preposti che siano prevedibili e rientrino nelle ordinarie sequenze causali dell'esercizio delle funzioni conferite; restano escluse le conseguenze di condotte illecite o omissive la cui prevenzione sia oggettivamente inesigibile.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma fondata sulla custodia; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta nel merito, ritenendo inammissibili le censure che tendevano a rivalutare i fatti.

  • art. 2 d.P.R. n. 230/2000

    Norma evocata dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di vigilanza e di custodia in ambito penitenziario; la Corte non ha ravvisato una violazione accertabile in sede di legittimità.

  • art. 32 l. n. 354/1975

    Norma evocata dal ricorrente in tema di ordinamento penitenziario e tutela dei detenuti; la Corte ha reputato non sindacabile il giudizio di merito sulla prevedibilità dell'aggressione.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte ha considerato inammissibili le censure che, sotto queste voci, tendevano a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove; il vizio ex n. 5 non era proponibile in presenza di doppia conforme in fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato come norma di continuità con il divieto di censura ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme.

  • art. 111 Cost.

    La doglianza relativa al contraddittorio e al diritto di difesa è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, mirava a una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di riesame del merito o delle prove: la Corte di cassazione controlla solo la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, non ricostruisce i fatti.
  • La responsabilità della pubblica amministrazione per i fatti illeciti o omissivi dei propri preposti presuppone che le conseguenze dannose fossero, secondo un giudizio ex ante, oggettivamente prevedibili e prevenibili nell'ordinaria estrinsecazione delle funzioni; resta escluso ciò che costituisca sviluppo anomalo e imprevedibile.
  • Quando vi è doppia decisione conforme in fatto, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione.
  • La deduzione di motivazione apparente o illogica è inammissibile se viene costruita mediante il confronto tra la sentenza impugnata e elementi estranei al solo testo della decisione stessa, oppure se si traduce nella contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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