Sentenza n. 14/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 01247/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della procedura comparativa per la progressione verticale interna, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio per il servizio prestato in comando presso altri Comuni e per la performance individuale relativa all'anno 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguarda l'appello proposto da un dipendente del Comune di Napoli contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti diretti contro la graduatoria definitiva della procedura comparativa per la progressione verticale destinata al personale di ruolo comunale. In primo grado il ricorrente aveva contestato, da un lato, la mancata attribuzione del punteggio per cinque anni di servizio prestati in comando presso altri Comuni, deducendo la violazione dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 13, commi 6 e 7, del CCNL Funzioni locali 2019-2021 e dell'art. 110, comma 5, del TUEL, nonché l'irragionevolezza della clausola del bando che valorizzava il solo servizio alle dipendenze del Comune di Napoli; dall'altro, con motivi aggiunti, aveva contestato la mancata attribuzione di dieci punti per la performance individuale relativa all'anno 2021, risultante dalla scheda anagrafica depositata dal Comune. In appello l'interessato ha denunciato l'omessa pronuncia del TAR su quest'ultima censura e la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che la performance positiva conseguita nel 2021 presso altro Comune in regime di comando avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell'art. 6, lett. a), del bando. Il Comune ha resistito. L'appello non ha specificamente criticato la ratio della sentenza di primo grado relativa alla legittimità della valorizzazione del servizio prestato presso il Comune di Napoli, ma ha riproposto la questione della performance individuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti in primo grado e riproposti in appello. Anzitutto ha ritenuto che la contestazione relativa alla mancata attribuzione del punteggio per la performance individuale dovesse essere proposta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ai sensi dell'art. 41 c.p.a. La graduatoria definitiva, quale atto conclusivo della procedura e contenente il punteggio finale assegnato al candidato, era infatti l'atto immediatamente lesivo. La scheda anagrafica depositata in giudizio dal Comune aveva natura endoprocedimentale e poteva essere acquisita, per finalità conoscitive, mediante tempestivo accesso agli atti, ma non era idonea a spostare la decorrenza del termine di impugnazione. La doglianza introdotta con i motivi aggiunti costituiva inoltre una nuova domanda, fondata su una ragione di impugnazione diversa da quella dedotta nel ricorso introduttivo, e non una mera nuova ragione a sostegno della domanda originaria né una domanda connessa ai sensi dell'art. 43, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha poi rilevato un'ulteriore causa di inammissibilità per difetto di specificità: i motivi aggiunti esponevano la mancata attribuzione del punteggio e lamentavano genericamente carenza di istruttoria, ma non indicavano la disposizione normativa o della lex specialis che avrebbe imposto il riconoscimento dei dieci punti, né specificavano i vizi dell'atto. Il riferimento all'art. 6, lett. a), del bando, posto a fondamento della tesi sull'obbligo di valutare la performance, era stato formulato soltanto in una successiva memoria e poi nell'appello, senza poter sanare la carenza originaria del ricorso per motivi aggiunti, in violazione dell'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. e con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.a. Per effetto devolutivo dell'appello, la riproposizione di motivi sui quali il TAR aveva omesso di pronunciarsi, ma che avrebbe dovuto dichiarare inammissibili, comportava la corrispondente declaratoria di inammissibilità in secondo grado. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata quanto all'esito processuale, con dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti; le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
La disposizione consente procedure comparative interne per le progressioni tra aree, valorizzando merito, valutazione positiva, titoli, formazione, competenza, qualificazione professionale e incarichi, nel rispetto della riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni all'accesso dall'esterno.
Il termine per impugnare la graduatoria definitiva decorre dalla sua pubblicazione quando essa costituisce l'atto conclusivo della procedura e rende conoscibile il punteggio definitivamente assegnato; un atto endoprocedimentale successivamente depositato in giudizio non sposta tale decorrenza.
I motivi aggiunti possono introdurre nuove ragioni a sostegno di domande già proposte o domande nuove purché connesse a quelle originarie; non possono essere utilizzati per introdurre una domanda fondata su una ragione di impugnazione dichiaratamente diversa e non connessa.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Il ricorso deve contenere motivi specifici, con l'indicazione delle ragioni giuridiche per cui il provvedimento sarebbe illegittimo e dei vizi concretamente dedotti.
La violazione dell'obbligo di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso o della relativa censura.
La censura relativa alla carenza di motivazione deve essere ritualmente e specificamente dedotta contro l'atto lesivo; il giudice non può esaminarla quando sia stata introdotta in modo generico e tardivo.
art. 13, commi 6 e 7, CCNL Funzioni locali 2019-2021
La disposizione è stata invocata dal ricorrente a sostegno della valutabilità del servizio prestato in comando, ma la questione sostanziale non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dei motivi aggiunti.
art. 110, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
La disposizione è stata invocata dal ricorrente a sostegno della contestazione della clausola del bando relativa alla valorizzazione del servizio prestato presso il Comune di Napoli; la relativa censura non è stata definita nel merito dalla pronuncia d'appello.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la progressione verticale, la graduatoria definitiva costituisce l'atto conclusivo e immediatamente lesivo della posizione del candidato; il termine per impugnarla decorre dalla pubblicazione della graduatoria, anche quando il candidato deduca di avere conosciuto il dettaglio delle valutazioni attraverso un successivo atto endoprocedimentale depositato in giudizio.
- La successiva conoscenza di una scheda individuale o di altro atto endoprocedimentale non sposta il termine per impugnare la graduatoria definitiva quando il punteggio finale avrebbe consentito al candidato di desumere l'omessa attribuzione della voce contestata; l'atto endoprocedimentale può essere acquisito mediante accesso agli atti per finalità conoscitive.
- I motivi aggiunti non possono introdurre una domanda fondata su una ragione di impugnazione dichiaratamente diversa e non connessa a quella dedotta con il ricorso introduttivo; in tal caso la nuova censura è inammissibile o irricevibile secondo il vizio rilevato dal giudice.
- Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile quando, pur indicando il risultato lesivo contestato, non individua la disposizione normativa o della lex specialis che attribuirebbe il diritto rivendicato e non specifica i vizi concretamente imputati all'amministrazione; una memoria successiva non può sanare tale carenza originaria.
- In appello, la riproposizione di una censura sulla quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi, ma che avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, consente al giudice d'appello di adottare direttamente la corrispondente declaratoria processuale in applicazione dell'effetto devolutivo.
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