Sentenza n. 2/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - della delibera n. 658 del 16 settembre 2025, con cui è stata aggiudicata la gara multilotto denominata “Procedura aperta telematica per l’affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.) Numero gara: 9436015; Identificativo procedura n. 176837685; Codice Gara 2023.026”, limitatamente al Lotto n. 2 - CIG A02D97CE22; - - di tutti gli atti (pubblicati per esteso su piattaforma Sintel) di indizione e di svolgimento della procedura di gara, graduatorie incluse, intendendosi fra essi espressamente inclusi: A) tutti gli atti adottati dal seggio di gara e dal RUP nel corso della procedura, ivi compresi quelli di cui ai verbali del 26 settembre 2024, in punto di riparametrazione punteggi, del 16, 18 e 20 giugno 2025, in punto di assegnazione lotti con vincolo di aggiudicazione, nonché del 9 settembre 2025, in punto di verifica della congruità del costo della manodopera e dell’offerta aggiudicataria; B) tutti i verbali della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi, e, in particolare, quello del 5 giugno 2025, che recepisce l’applicazione del criterio della doppia riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, e quelli dell’11 giugno 2025 recanti le graduatorie (oltre a quelli del 29 settembre, 10 ottobre 15 ottobre, 22 ottobre e 17 dicembre 2024, quello dal 5 novembre 2024 al 28 gennaio 2025; quello del 18 febbraio 2025 e quelli dal 6 al 20 marzo 2025, dal 1° aprile al 15 maggio 2025 e del 27 maggio 2025), nonché dell’allegato A al verbale del 27 maggio 2025; C) il bando, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico approvati con delibera del D.G. n. 730 del 28 novembre 2023, come modificati nell’edizione approvata con la delibera del D.G. n. 104 del 1° marzo 2024 (pubblicazioni nella G.U.R.I., V Serie Speciale, n.145 del 18 dicembre 2023 e n.38 del 29 marzo 2024) e la successiva delibera del D.G. n.229 del 22 maggio 2024 (tutte impugnate); D) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale; nonché per l’accertamento dell’inefficacia sia del contratto di convenzione eventualmente stipulato nelle more dalla Stazione appaltante con la ditta controinteressata, sia dei successivi contratti attuativi, al fine di consentire la rinnovazione della procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 2 di una gara multilotto per la gestione dei vettori energetici delle aziende sanitarie regionali, unitamente agli atti di gara e alle graduatorie
Esito
La controversia
La ricorrente, quale mandante di un RTI, aveva partecipato alla procedura aperta telematica indetta da Azienda Zero per una convenzione quadro articolata in sei lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con soglia di sbarramento per il punteggio tecnico e vincolo di aggiudicazione a un solo lotto. Il RTI si era classificato al secondo posto nel lotto n. 2, in conseguenza dell'applicazione del vincolo di aggiudicazione e del meccanismo di espunzione dei concorrenti risultati primi in altri lotti. La ricorrente aveva impugnato l'aggiudicazione, gli atti del seggio di gara, del RUP e della commissione giudicatrice, le operazioni di riparametrazione dei punteggi, l'assegnazione dei lotti, la verifica della congruità del costo della manodopera e dell'offerta aggiudicataria, nonché il bando, il disciplinare, il capitolato e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Aveva inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia della convenzione e dei successivi contratti attuativi eventualmente stipulati, al fine della rinnovazione della procedura. Prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con memoria notificata alle parti resistenti, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La rinuncia ha determinato il venir meno dell'interesse della ricorrente all'aggiudicazione del lotto n. 2. La stazione appaltante ha accettato la rinuncia chiedendo che fosse precisata la sopravvenuta carenza di interesse; tra le parti costituite è intervenuto un accordo sulla compensazione delle spese, disposto dal Tribunale. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro la gara e l'aggiudicazione, né la domanda relativa all'inefficacia del contratto.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, idonea a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al rito relativo alle controversie in materia di contratti pubblici; il giudizio è stato definito per rinuncia senza esame del merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando determina il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione e ricorrono i presupposti processuali, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'estinzione per rinuncia impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara e le domande conseguenziali, comprese quelle dirette alla declaratoria di inefficacia del contratto.
- Le spese di lite possono essere compensate quando le parti costituite accettano la rinuncia e concordano sulla compensazione.
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