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Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione n. 2 del 20.01.2025 - Reg. Ufficio di Segreteria n. 23 - a firma del Responsabile della CUC con Comune di Montemarano Capofila nonché responsabile dell’Ufficio associato della Pianificazione Urbanistica ed edilizia - Ufficio tecnico unico (ing. Pullo), recante l’approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione dell’appalto relativo ai “lavori di messa in sicurezza e risanamento idrogeologico del vallone delle Grotti nel Comune di Montemarano” in favore dell’Operatore Economico De Marco Raffaele - con sede in Chiusano di San Domenico; nonché: di tutti i verbali di gara; della nota datata 28.10.2025 assunta al Prot. n. 518/2025; degli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali ancorché non conosciuti; e inoltre, per l’accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell''aggiudicazione e al subentro nel con-tratto, laddove medio tempore stipulato, con dichiarazione d''inefficacia del contratto medesimo; e, infine, in via subordinata e alternativa alternativa, per il risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202500362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di gara e determinazione di approvazione dei verbali e della proposta di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e risanamento idrogeologico del vallone delle Grotti in favore dell’operatore economico aggiudicatario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo l’annullamento, il conseguimento dell’aggiudicazione e il subentro nel contratto, con dichiarazione di inefficacia dello stesso, oppure il risarcimento per equivalente. Dopo una precedente sentenza che aveva definito il ricorso in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il resto respinto, il Consiglio di Stato ha rilevato la mancata notificazione del ricorso ai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, titolari degli interventi PNRR finanziati, disponendo la riassunzione con integrazione del contraddittorio. Nel giudizio riassunto la ricorrente ha riproposto le censure originarie. Con il primo motivo ha contestato l’attribuzione dei punteggi economici, sostenendo che la Commissione avesse applicato erroneamente la formula del disciplinare, utilizzando la potenza sul solo ribasso Ai anziché sul rapporto Ai/Amax. Con il secondo motivo ha dedotto l’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicatario, che aveva indicato nell’offerta il solo prezzo finale e non la percentuale di ribasso richiesta dalla lex specialis. Con il terzo motivo ha contestato la mancata esclusione delle prime due classificate per l’omessa produzione degli elaborati di stima dei costi aziendali della sicurezza e dei costi della manodopera, nonché l’omessa verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario, il cui costo della manodopera era superiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Con il quarto motivo ha censurato la documentazione prodotta dall’aggiudicatario in sede di soccorso istruttorio relativamente all’avvalimento, assumendone la carenza di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte e di firma digitale. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, poiché l’offerta tecnica dell’aggiudicatario riportava prezzi relativi alle migliorie.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato solo quanto al primo motivo. Il disciplinare conteneva una formula quadratica affetta da errore di formattazione, ma ricostruibile univocamente mediante le regole matematiche e il significato delle parentesi: la formula corretta era Ci = (Ai/Amax)^α, non Ci = Ai^α/Amax. La Commissione non aveva discrezionalità nell’interpretare diversamente la formula, poiché la lex specialis vincola la stazione appaltante e i suoi organi. L’applicazione corretta determinava il collocamento della ricorrente al secondo posto. Il secondo motivo è stato respinto: l’omessa indicazione della percentuale di ribasso, a fronte dell’indicazione del prezzo finale, costituiva un errore od omissione agevolmente riconoscibile e correggibile mediante una semplice operazione matematica, senza incertezza sulla volontà negoziale e senza modifica sostanziale dell’offerta. Il terzo motivo è stato respinto perché la disciplina di gara era ambigua quanto all’obbligo di allegare elaborati di stima separati; era sufficiente l’indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali, in coerenza con l’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 e con la tassatività delle cause di esclusione. Inoltre, un costo della manodopera superiore alla stima della stazione appaltante non costituisce di per sé indice di anomalia e la ricorrente non aveva dimostrato l’incidenza concreta sull’equilibrio economico dell’offerta. Il quarto motivo è stato respinto perché la lex specialis non imponeva, per la documentazione diversa dal contratto di avvalimento, né la data certa anteriore alla scadenza né la firma digitale; la firma analogica era equipollente e i documenti, muniti di timbro, sottoscrizione e documento d’identità, erano riferibili con certezza all’ausiliaria. Il quinto motivo è stato respinto perché il divieto di commistione non opera in modo assoluto e formalistico: l’indicazione di prezzi relativi a 23 nuove voci, su 63 complessive, non consentiva di ricostruire l’offerta economica complessiva e non anticipava in concreto il prezzo globale. Nonostante la fondatezza del primo motivo e la conseguente ricollocazione della ricorrente al secondo posto, il dispositivo ha respinto il ricorso nel suo complesso. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    Ha consentito la riassunzione del giudizio dopo l’annullamento della precedente sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, con obbligo di riproporre il ricorso senza ampliare le questioni dedotte.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Impone l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, ma non richiede necessariamente la produzione di autonomi elaborati documentali, ferma la disciplina della lex specialis.

  • art. 4 d.lgs. 36/2023

    Riconduce i principi della fiducia, del risultato e dell’accesso al mercato a criteri interpretativi contrari a esiti meramente formalistici che non incidano sulla sostanziale certezza e comparabilità delle offerte.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato orienta l’interpretazione delle regole di gara verso il conseguimento del miglior risultato possibile, senza sacrificare legalità e concorrenza per irregolarità meramente formali.

  • art. 97 Cost.

    Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica tutela imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio, ma non impone un’applicazione assoluta quando gli elementi economici non consentano di ricostruire l’offerta complessiva.

  • art. 38, comma 2, d.P.R. 445/2000

    La sottoscrizione analogica accompagnata dalla copia del documento d’identità può essere equipollente alla firma digitale, quando consenta di riferire con certezza la dichiarazione al sottoscrittore.

  • art. 65, comma 1, lett. c), d.lgs. 82/2005

    Concorre a fondare l’equipollenza tra istanze sottoscritte digitalmente e istanze sottoscritte analogicamente con documento d’identità, salvo diversa e specifica previsione della lex specialis.

Massime di principio

  • Quando la formula matematica prevista dalla lex specialis presenta un errore di formattazione, essa deve essere ricostruita secondo le ordinarie regole algebriche, la struttura grafica della formula e la funzione perseguita dalla disciplina di gara, purché il significato risulti univoco e non siano necessarie valutazioni discrezionali o integrazioni esterne.
  • La stazione appaltante dispone di discrezionalità nella scelta della formula di attribuzione dei punteggi, ma la commissione di gara non può modificarne o disattenderne il contenuto una volta stabilito nella lex specialis, che vincola l’amministrazione e i suoi organi.
  • L’omessa indicazione di un dato dell’offerta economica non determina l’esclusione quando il dato sia ricavabile con certezza da elementi già contenuti nell’offerta mediante una semplice operazione matematica, senza modificare la volontà negoziale né il contenuto sostanziale dell’offerta.
  • In presenza di una prescrizione ambigua della lex specialis sugli elaborati da allegare all’offerta, deve essere preferita l’interpretazione favorevole alla partecipazione e coerente con la tassatività delle cause di esclusione; l’indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza può essere sufficiente quando la legge impone un onere dichiarativo ma non una specifica produzione documentale.
  • L’indicazione di un costo della manodopera superiore alla stima della stazione appaltante non impone automaticamente la verifica di anomalia: occorre allegare elementi concreti che dimostrino l’incidenza del maggiore costo sull’equilibrio complessivo dell’offerta e sull’utile dell’operatore.
  • Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non opera in senso assoluto: l’indicazione nell’offerta tecnica di singoli elementi economici è ammissibile quando non consenta di ricostruire l’offerta economica complessiva e non sia concretamente idonea a condizionare la valutazione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiOfferta indeterminata, condizionata o in aumentoSoccorso istruttorio
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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