Sentenza n. 1/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento dei provvedimenti della Prefettura di -OMISSIS- in data 7 agosto 2024, con i quali sono state rigettate le richieste di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, relative a quattro cittadini extracomunitari, presentate dalla ricorrente il 12 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del 7 agosto 2024 delle richieste di nulla osta al lavoro subordinato stagionale per quattro cittadini extracomunitari
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 12 dicembre 2023 quattro richieste di nulla osta al lavoro stagionale. Dopo il preavviso di rigetto del 18 luglio 2024, fondato sulla ritenuta insufficiente capacità economica e occupazionale dell'impresa, l'Amministrazione aveva respinto le istanze il 7 agosto 2024. Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e della circolare richiamata, il decorso di venti giorni dalla domanda producesse il rilascio automatico del nulla osta, limitando il successivo potere amministrativo alle ipotesi tassative previste dall'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Con il secondo motivo deduceva che il preavviso era tardivo, essendo intervenuto oltre sei mesi dopo le domande, e che l'Amministrazione non potesse più valutare la capacità economica dell'impresa. Con il terzo motivo sosteneva che, per le istanze presentate nel 2023, la verifica della congruità delle richieste e della capacità economico-finanziaria fosse stata attribuita in via esclusiva ai professionisti indicati dall'art. 1 l. n. 12/1979, ai quali spettava rilasciare l'asseverazione prevista dall'art. 44 d.l. n. 73/2022; deduceva quindi l'illegittimità della valutazione negativa dell'Ispettorato. La ricorrente evidenziava inoltre di avere prodotto un'asseverazione favorevole, acquisita dall'Amministrazione prima dell'adozione dei dinieghi. Con il quarto motivo sosteneva comunque che la propria intenzione di potenziare l'attività giustificasse il fabbisogno di personale. Con il quinto motivo contestava il diniego anche in relazione alla provenienza dei lavoratori dal Bangladesh e all'art. 6, comma 3, lett. a), d.P.C.M. 27 settembre 2023.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i dinieghi. Ha respinto il primo motivo, ritenendo che l'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 imponesse allo Sportello Unico di rilasciare il nulla osta entro venti giorni, ma non prevedesse il silenzio-assenso: il decorso del termine configura silenzio-inadempimento e non determina il rilascio automatico del titolo né l'estinzione del potere di controllo. Per la stessa ragione ha respinto il secondo motivo, relativo al ritardo del preavviso. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che, per le domande presentate nel 2023, l'art. 44, commi 1 e 2, d.l. n. 73/2022 devolveva in via esclusiva ai professionisti indicati dall'art. 1 l. n. 12/1979 la verifica della congruità del numero delle richieste e degli elementi economico-finanziari dell'impresa, salvo i controlli a campione previsti dal comma 6. L'Amministrazione non aveva dimostrato che la valutazione negativa dell'Ispettorato derivasse da un controllo a campione. Al contrario, era provato che l'asseverazione favorevole relativa ai quattro lavoratori era stata resa e trasmessa allo Sportello Unico prima dell'adozione dei dinieghi. Pertanto, l'Amministrazione aveva esercitato un potere che, per il periodo rilevante, non le spettava. Il TAR ha inoltre rilevato il mancato riesame dei provvedimenti nonostante l'ordinanza cautelare avesse imposto tale attività. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché dalla loro eventuale trattazione la ricorrente non avrebbe ottenuto ulteriore utilità. Spese compensate, con rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale … non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro
Il termine impone allo Sportello Unico di provvedere entro venti giorni, ma non introduce un meccanismo di silenzio-assenso; il suo superamento configura silenzio-inadempimento e non comporta il rilascio automatico del nulla osta.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere la limitazione dei controlli amministrativi successivi al decorso del termine, ma il motivo è stato respinto perché il nulla osta non si forma automaticamente per silenzio-assenso.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999
Lo Sportello unico … acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro … la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa
La disposizione individua la necessità della verifica di congruità, la cui attribuzione concreta, per le annualità considerate, è stata modificata dall'art. 44 d.l. n. 73/2022.
art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022, convertito in l. n. 122/2022
la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12
Per le istanze presentate nel 2023, la verifica della congruità delle richieste e del rispetto dei requisiti indicati spettava in via esclusiva ai professionisti abilitati, salvo i controlli a campione dell'autorità pubblica.
art. 44, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito in l. n. 122/2022
Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, … e del tipo di attività svolta dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero
La capacità patrimoniale e l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa rientrano nella verifica affidata ai professionisti e sono attestati mediante asseverazione prodotta dal datore di lavoro.
art. 44, comma 6, d.l. n. 73/2022, convertito in l. n. 122/2022
L'autorità pubblica conserva il potere di verificare e, se necessario, negare la congruità nell'ipotesi dei controlli a campione; tale presupposto non è stato dimostrato nel caso concreto.
art. 1 l. n. 12/1979
Individua le categorie di professionisti alle quali, per le istanze rilevanti, era attribuita la verifica della congruità e il rilascio dell'asseverazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il richiamo fonda il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato, pur in presenza di compensazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Il termine di venti giorni previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale non integra un'ipotesi di silenzio-assenso: il suo decorso configura silenzio-inadempimento e non determina né il rilascio automatico del nulla osta né l'estinzione del potere amministrativo di controllo.
- Per le domande di nulla osta presentate nell'annualità 2023, la verifica della congruità del numero delle assunzioni e della capacità patrimoniale ed economico-finanziaria del datore di lavoro era demandata in via esclusiva ai professionisti indicati dall'art. 1 l. n. 12/1979, salvo i controlli a campione previsti dalla legge.
- È illegittimo il diniego di nulla osta fondato sulla valutazione negativa dell'Ispettorato circa la capacità economica e occupazionale del datore di lavoro quando, per l'annualità applicabile, tale verifica spettava ai professionisti abilitati, il datore aveva prodotto un'asseverazione favorevole e l'Amministrazione non aveva dimostrato l'esistenza di un controllo a campione.
- L'Amministrazione deve conformarsi alle statuizioni cautelari che impongono il riesame del provvedimento; il mancato riesame, soprattutto alla luce dell'individuazione del soggetto competente alla verifica, non consente di conservare decisioni fondate sull'esercizio di un potere non spettante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →