Sentenza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - della delibera n. 658 del 16 settembre 2025, con cui è stata aggiudicata la gara multilotto denominata “Procedura aperta telematica per l’affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.) Numero gara: 9436015; Identificativo procedura n. 176837685; Codice Gara 2023.026”, limitatamente al Lotto n. 2 - CIG A02D97CE22; - del provvedimento di diniego di avvio del procedimento in autotutela che la ricorrente ha ricevuto da Azienda Zero in data 3 settembre 2025; - di tutti gli atti (pubblicati per esteso su piattaforma Sintel) di indizione e di svolgimento della procedura di gara, graduatorie incluse, intendendosi fra essi espressamente inclusi: A) il bando e il disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, ivi compreso l’allegato 7 criteri GVE, di cui alla delibera del D.G. n. 730 del 28 novembre 2023, come modificati nell’edizione approvata con la delibera del D.G. n. 104 del 1° marzo 2024 (pubblicazioni nella G.U.R.I., V Serie Speciale, n.145 del 18 dicembre 2023 e n.38 del 29 marzo 2024) e la successiva delibera del D.G. n.229 del 22 maggio 2024 (tutte impugnate), e i chiarimenti tutti resi prima della presentazione delle offerte (in quanto attinti dalle censure svolte nel ricorso; B) tutti gli atti adottati dal seggio di gara e dal RUP nel corso della procedura, ivi compresi quelli di cui ai verbali del 26 settembre 2024, in punto di riparametrazione punteggi, del 16, 18 e 20 giugno 2025, in punto di assegnazione lotti con vincolo di aggiudicazione, nonché del 9 settembre 2025, in punto di verifica della congruità del costo della manodopera e dell’offerta aggiudicataria; C) tutti i verbali della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi, e, in particolare, quello del 5 giugno 2025, che recepisce l’applicazione del criterio della doppia riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, e quelli dell’11 giugno 2025 recanti le graduatorie (oltre a quelli del 29 settembre, 10 ottobre 15 ottobre, 22 ottobre e 17 dicembre 2024, quello dal 5 novembre 2024 al 28 gennaio 2025; quello del 18 febbraio 2025 e quelli dal 6 al 20 marzo 2025, dal 1° aprile al 15 maggio 2025 e del 27 maggio 2025), nonché A al verbale del 27 maggio 2025, dell’allegato A al verbale del 27 maggio 2025; nonché per l’accertamento dell’inefficacia sia del contratto di convenzione eventualmente stipulato nelle more dalla Stazione appaltante con la ditta controinteressata, sia dei successivi contratti attuativi, al fine di consentire la rinnovazione della procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto n. 2 di una gara multilotto per la gestione dei vettori energetici, diniego di avvio dell’autotutela e ulteriori atti della procedura di gara, con domanda di inefficacia del contratto eventualmente stipulato
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente, partecipante a una procedura aperta telematica articolata in sei lotti e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto n. 2 e gli atti presupposti e consequenziali. La gara prevedeva una soglia di sbarramento per il punteggio tecnico, pari a 40 punti su 70, e un vincolo di aggiudicazione a un solo lotto, con conseguente espunzione dei concorrenti che avevano optato per altri lotti. La ricorrente, per effetto di tale meccanismo, si era classificata al terzo posto nel Lotto n. 2. Sono stati contestati, tra gli altri, il bando, il disciplinare e i relativi allegati, i chiarimenti, gli atti del seggio di gara e del RUP, la riparametrazione dei punteggi, l'assegnazione dei lotti, la verifica della congruità del costo della manodopera e dell'offerta aggiudicataria, nonché gli atti della commissione giudicatrice e le graduatorie. La ricorrente ha inoltre chiesto l'inefficacia della convenzione e dei successivi contratti attuativi, al fine di ottenere la rinnovazione della procedura. Successivamente, con memoria notificata alle parti resistenti, ha rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La rinuncia è stata accettata da Azienda Zero, che ha chiesto la compensazione delle spese, e il Collegio ha rilevato il conseguente venir meno dell'interesse della ricorrente all'aggiudicazione del Lotto n. 2. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro la gara e l'aggiudicazione, né la domanda di inefficacia del contratto. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, l. 488/1999
La procedura riguardava una convenzione quadro avente ad oggetto la gestione dei vettori energetici delle aziende sanitarie regionali.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, con il venir meno dell'interesse della ricorrente, costituisce presupposto per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 74 c.p.a.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata nell'ambito del rito speciale relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando determina il venir meno dell'interesse alla decisione e viene accettata dalle parti costituite, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati né le domande consequenziali, comprese quelle relative all'inefficacia del contratto.
- Le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione sia oggetto di un accordo tra le parti costituite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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